Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8674 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6873/2015 proposto da:

T.C., T.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FARAVELLI 22 (C/O ST.LEG. ASS.), presso lo studio

dell’avvocato GAETANO GIANNI’, rappresentati e difesi dall’avvocato

LARA TRIFILO’ giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.D., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALBERTO BARBERA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LARA TRIFILO’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata l’11 marzo 2014, la Corte di appello di Messina ha accolto l’appello principale proposto da A.D., quale titolare della ditta Omnia Motor’s Center, corrente in (OMISSIS), nei confronti di T.C. e T.F. avverso la sentenza del Tribunale di Patti del 16 agosto 2008 e, per l’effetto, ha rigettato, perchè infondata, la domanda di risoluzione del contratto di locazione commerciale per morosità del conduttore A. proposta dai locatori T.; ha inoltre rigettato l’appello incidentale di questi ultimi; ha confermato la sentenza di primo grado solo quanto alla compensazione delle spese ed ha compensato anche le spese del secondo grado.

La Corte d’appello – dato atto dell’avvenuto rilascio dell’immobile locato – ha ritenuto che i locatori non avessero fornito la prova della simulazione del canone indicato in contratto e dell’esistenza e dell’ammontare di un canone dissimulato, di maggiore importo. Perciò, riformando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato risolto il contratto per la morosità del conduttore, ha rigettato l’originaria domanda di risoluzione per inadempimento.

Inoltre, ha escluso che col gravame incidentale fosse stata riproposta da parte dei locatori la domanda di risoluzione per finita locazione o la domanda fondata dell’art. 2923 c.c., comma 3, affermando che i locatori, vincitori in primo grado per aver ottenuto la risoluzione del contratto per inadempimento, avessero censurato la sentenza del Tribunale solo quanto alla compensazione delle spese. Reputata infondata questa censura, la Corte di merito ha rigettato anche l’appello incidentale.

2. T.C. e T.F. propongono ricorso per cassazione con sette motivi illustrati da memoria.

A.D. si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi quattro motivi di ricorso sono volti a censurare le ragioni per le quali il giudice ha reputato la “sostanziale insufficienza di prove sull’accordo dissimulatorio, che va a discapito della parte che sosteneva il grave inadempimento del debitore nella corresponsione del canone” (pag. 8 della sentenza).

Le censure riguardano:

per un verso, la valutazione della deposizione testimoniale di C.L., originario locatore e proprietario (esecutato) del bene oggetto del contratto di locazione sino al dicembre 2005, epoca in cui l’immobile era stato trasferito ai T., aggiudicatari in sede di esecuzione immobiliare e perciò succeduti nella titolarità del contratto di locazione;

per altro verso, le affermazioni per le quali la Corte d’appello a riscontro ed integrazione della ritenuta inattendibilità di detto testimone (che aveva indicato l’ammontare del canone “in nero” nell’importo di Lire 1.200.000, a fronte di quello di Lire 300.000 indicato in contratto) – ha escluso che avesse efficacia decisiva la scrittura privata prodotta in giudizio dai locatori, sottoscritta dal figlio del C. e dal fratello dell’ A. in data 14 marzo 2000 (da cui risultava un canone dissimulato di Lire 1.500.000); ha reputato generica la deposizione dell’altro testimone indicato dai locatori, tale Co.; ha giudicato insignificante la mancata risposta all’interrogatorio formale da parte dell’ A..

1.1. Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c.. I ricorrenti sostengono che, ove si dovesse ritenere che Corte d’appello abbia affermato l’incapacità a testimoniare del C., sarebbe incorsa nella violazione della norma.

1.2. Col secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 157 c.p.c., comma 2, perchè il resistente A. non avrebbe formulato in primo grado l’eccezione di incapacità a testimoniare del C..

1.3. Col terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, relativamente all’asserita mancata considerazione da parte della Corte – ai fini della valutazione dell’attendibilità del testimone – del fatto che il C. non aveva alcun interesse all’esito del giudizio, dato che aveva dichiarato di essergli stato corrisposto il canone maggiore e comunque che il suo diritto a questa corresponsione si era prescritto o stava per prescriversi all’epoca della deposizione. I ricorrenti aggiungono che, invece, nessun rilievo si sarebbe dovuto dare al fatto – valorizzato dalla Corte – che il C. non fosse in possesso della scrittura dissimulatoria.

1.4. Col quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte negato valore indiziario agli altri elementi acquisiti in giudizio (deposizione del Co., scrittura privata, mancata risposta dell’ A. all’interrogatorio formale), asseritamente senza averli collegati gli uni agli altri.

2. I motivi vanno esaminati congiuntamente perchè riguardanti tutti la prova della simulazione del canone.

I primi due sono inammissibili per carenza di interesse conseguente al fatto che il giudice d’appello, pur avendo argomentato in merito alla capacità a testimoniare del C., ha comunque ritenuto la sua inattendibilità (cfr. anche Cass. n. 21418/14, secondo cui “E’ inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione il motivo di ricorso che censuri una pronuncia per violazione delle regole in ordine alla tempestività dell’eccezione di incapacità di testimoniare ex art. 246 c.p.c., qualora la testimonianza assunta non sia stata decisiva ai fini della risoluzione della controversia”).

2.1. Il terzo motivo è inammissibile perchè i ricorrenti censurano il giudizio di attendibilità del testimone sul quale il giudice di merito si è soffermato con articolata motivazione.

Il fatto del quale i ricorrenti addebitano al giudice l’omesso esame (mancanza di interesse del testimone all’esito del giudizio) è stato, invece, considerato dalla Corte d’appello (in particolare nella prospettiva del permanente interesse del C. a riferire di un canone maggiore potendo ancora agire per il recupero delle differenze, in quanto non vi era la prova certa – tale quindi non ritenuta dalla Corte la generica, vaga, solo apparentemente contraria, affermazione del C. su cui insistono i ricorrenti anche in memoria – che fossero state tutte effettivamente pagate dal conduttore sino al novembre 2005: cfr. pagg. 5-6 della sentenza). La Corte territoriale ha inoltre considerato l’altro fatto su cui si soffermano i ricorrenti (mancato possesso da parte del C. della scrittura dissimulatoria), considerando, unitamente a questo, il fatto – che connota e rende peculiare la presente controversia, rendendo poco significativi gli argomenti svolti in ricorso sulle condotte riscontrabili nella pratica a proposito degli accordi sul canone “in nero” – che la scrittura privata non fosse stata sottoscritta dal locatore (ma da terzi soggetti, nemmeno chiamati a rendere testimonianza) ed il fatto che il teste avesse dimostrato di non conoscerne il contenuto, e si fosse sbagliato sull’importo del canone dissimulato (cfr. pag. 6 della sentenza). Orbene, il giudice d’appello ha attribuito a questi fatti un significato del tutto plausibile e logicamente coerente con la conclusione di inattendibilità del testimone.

La relativa motivazione non è sindacabile da questa Corte solo perchè i ricorrenti assumono che si sarebbe trattato di fatti privi di rilevanza ovvero aventi rilevanza diversa rispetto a quella riconosciuta dal giudice di merito. La censura relativa al giudizio di inattendibilità di un testimone, ove congruamente motivato, è inammissibile in sede di legittimità (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 11511/14 e n. 16056/16), a maggior ragione tenuto conto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo attualmente vigente.

2.2. Analoghe ragioni di inammissibilità valgono per il quarto motivo. I fatti ai quali i ricorrenti vorrebbero attribuire valore di indizi gravi precisi e concordanti ai fini della prova presuntiva della simulazione sono stati tutti considerati dal giudice, che ne ha escluso siffatta valenza indiziaria, considerandoli sia singolarmente che nella reciproca interferenza (cfr. pagg. 6-9 della sentenza).

La denunciata violazione delle regole sulla prova presuntiva si risolve, in sostanza, nell’inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte di interpretare diversamente il medesimo quadro indiziario indagato dal giudice d’appello.

In conclusione, i primi quattro motivi sono inammissibili.

3. Col quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda dei locatori di inopponibilità del canone nei loro confronti ai sensi dell’art. 2923 c.c., comma 3 (domanda formulata in altro giudizio poi riunito a quello introdotto per la risoluzione per inadempimento).

3.1. Col sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 2729 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 2, perchè il giudice d’appello si sarebbe dovuto pronunciare sulla domanda di cui al quinto motivo perchè, anche se gli appellati non avevano avanzato sul punto appello incidentale, la domanda sarebbe stata comunque riproposta nella comparsa di costituzione in appello.

4. I motivi sono infondati.

Portata dirimente ha il sesta motivo, che va rigettato per le ragioni di cui appresso.

Il principio di diritto applicabile nel caso di specie non è quello invocato dai ricorrenti, secondo cui la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (così da ultimo Cass. n. 14085/14, citata in ricorso, oltre a Cass. n. 18721/03 e n. 10966/04).

Invece, va applicato il seguente principio di diritto: “Allorchè la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata non implica soltanto la pronuncia favorevole sulla qualificazione giuridica esposta dall’attore a sostegno della stessa, ma comporta anche un preciso accertamento dei fatti, alternativo a quello posto a fondamento della domanda principale. Ne consegue che l’attore parzialmente vittorioso, per evitare la formazione del giudicato, deve formulare impugnazione avverso l’accoglimento della domanda subordinata, condizionandola all’accoglimento del gravame sulla domanda principale, in quanto solo in tal modo può ottenere la revisione dell’accertamento compiuto dal giudice circa l’esistenza dei fatti costituenti le ragioni della pretesa subordinata accolta, incompatibile con quella principale (così, da ultimo, Cass. 13602/13, nonchè già Cass. n. 9631/03; cfr. anche Cass. n. 9479/09 e n. 26159/14).

La divergenza tra i due orientamenti è solo apparente poichè ciò che rileva ai fini dell’applicazione del primo ovvero del secondo è il tipo di rapporto che esiste tra le domande cumulativamente proposte dalla stessa parte in primo grado. Qualora si tratti di domande alternative, ma compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, l’accoglimento della principale o della domanda alternativa compatibile non obbliga l’attore, che voglia insistervi, a proporre appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Qualora si tratti invece di domande incompatibili ovvero sia accolta la subordinata, l’attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta ovvero nella domanda principale ha l’onere di riproporla con appello incidentale, eventualmente condizionato all’accoglimento dell’appello principale.

Nel caso di specie, si verte in tale seconda situazione poichè risulta, non solo dalla sentenza (cfr. pag. 10) ma anche dal ricorso, che le domande di risoluzione del contratto per morosità del conduttore e di inopponibilità del canone ai sensi dell’art. 2923 c.c., comma 3, erano state avanzate come alternative l’una all’altra (non avendo peraltro i ricorrenti nemmeno accennato al fatto che la seconda fosse subordinata alla prima o censurato l’affermazione del giudice circa il carattere alternativo delle domande). Dato ciò, è palese che l’una sia incompatibile con l’altra poichè la prima presuppone l’accertamento di un canone maggiore di quello risultante dal contratto, rispetto al cui pagamento il conduttore si assume essere inadempiente; la seconda presuppone invece che il canone sia proprio quello convenuto, risultante dal contratto ma, in quanto inferiore di un terzo al giusto prezzo, non sia opponibile all’acquirente succeduto all’originario locatore, a seguito di vendita forzata.

A quanto detto si aggiunga che, all’esito del giudizio di primo grado, i locatori erano stati ritenuti soccombenti sulle domande proposte nel giudizio riunito (risoluzione del contratto per finita locazione ed inopponibilità del canone), tanto è vero che per questa ragione il Tribunale aveva compensato le spese.

Quindi, non trattandosi di parti totalmente vittoriose in primo grado, i T. avrebbero dovuto riproporre con appello incidentale la domanda di inopponibilità della locazione a canone vile ai sensi dell’art. 2923 c.c., comma 3.

Il sesto motivo di ricorso va perciò rigettato.

4.1.- Conseguentemente risulta infondato anche il quinto motivo poichè il giudice d’appello bene ha fatto a non pronunciarsi sulla domanda di cui sopra, non riproposta con appello incidentale. Invece, bene ha fatto ad esaminare l’appello incidentale, decidendo sul motivo concernente la compensazione delle spese del primo grado, non essendovi altri motivi di impugnazione incidentale su cui pronunciarsi (oltre quelli relativi alla richiesta di condanna del conduttore alla maggiore differenza dei canoni, evidentemente assorbiti dal rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento).

L’assunto secondo cui la domanda ai sensi dell’art. 2923 c.c., si sarebbe dovuta intendere come, a sua volta, oggetto di gravame incidentale, non trova riscontro nel ricorso (che, per questo aspetto, è inammissibile perchè non riporta le conclusioni dell’appello incidentale). Esso è comunque smentito dalle conclusioni riprodotte nel controricorso (cfr. pag. 17), non contestate con la memoria dei ricorrenti.

Il quinto motivo va perciò rigettato.

5. Col settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., perchè il giudice d’appello avrebbe errato nel confermare la compensazione delle spese del primo grado di giudizio e nel compensare le spese del secondo grado.

5.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, essendo state compensate le spese in favore dei ricorrenti, parte totalmente soccombente all’esito della lite.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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