Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8673 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10757-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FOLIGNO 10

presso lo studio dell’avvocato ERRANTE MASSIMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato INZERILLO FRANCESCO, procura speciale Notaio

Dott. Adriana Pizzuto in Cammarata Rep. 31612 del 3/5/2006;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 08/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI ALESSIA, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio delle Imposte dirette di Agrigento con avviso di accertamento rettificava il reddito di L.S. per l’anno 1989 da L. 1.398.000 a L. 43.011.000 a fini Irpef ed a L. 41.979.000 a fini ILOR, applicando le relative imposte oltre interessi e sanzioni.

Il contribuente impugnava l’avviso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sostenendone la illegittimità e la infondatezza nel merito, in quanto l’accertamento era effettuato in forma sintetica sulla base della disponibilità di beni incompatibili con il reddito dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e dei relativi D.M. applicativi, laddove il reddito considerato insufficiente derivava dall’esercizio di attività agricola, e quindi era legittima la dichiarazione di un reddito non effettivo ma tratto dalla applicazione delle tariffe di estimo catastale.

La Commissione accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello la Agenzia delle Entrate di Agrigento, e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 2/24/05 in data 11-1-2005, depositata in data 8-2-2005, lo respingeva, confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente in controricorso sostiene la tardività del ricorso per superamento del termine di cui all’art. 327 c.p.c. ed in ogni caso la insistenza della notifica dello stesso, per essere stato notificato a soggetto abilitato alla difesa presso le Commissioni Tributarie, che non poteva considerarsi procuratore costituito.

Le eccezioni non sono fondate.

Quanto alla prima, il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica l’ultimo giorno utile in data 27 marzo 2006, come riconosciuto dallo stesso contribuente, e quindi la consegna è idonea, ai sensi della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, ad evitare il decorso del termine per impugnare, essendo indifferente che L’Ufficiale giudiziario notifichi l’atto per posta anzichè mediante consegna alla persona.

Quanto alla seconda, il plico è stato notificato nel domicilio eletto dalla parte per il giudizio, ai sensi dell’art, 330 c.p.c, e quindi la notifica è rituale. In ogni caso, anche secondo la tesi del contribuente, non vi sarebbe inesistenza, bensì nullità della notifica, stante il collegamento tra il ricevente ed il destinatario della stessa, con conseguente sanatoria per costituzione dell’intimato, ex art. 164 c.p.c., comma 3. Con l’unico, articolato motivo la Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e art. 2697 c.p.c., D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 25 e 31 ex art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Espone che la Commissione ha ritenuto che l’Ufficio non avesse dato prova sufficiente della pretesa erariale, laddove in caso di applicazione dei criteri presuntivi di cui all’art. 38, comma 4 cit. (nella specie, fondati sul possesso di una autovettura e di una abitazione di 100 mq) l’onere della prova della capacità di spesa ritenuta indice di maggior reddito grava sul contribuente; ed altresì che in ogni caso non era provata la esistenza di un reddito extra agricolo dell’importo ritenuto dall’Ufficio, essendo noto che il reddito agrario effettivo è superiore a quello tratto dagli estimi catastali, laddove tale fatto doveva non essere presunto, ma provato dal contribuente.

Il motivo è fondato.

E’ principio consolidato (v. Cass. n 7005 del 2003, n. 14948 del 2006) che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 l’amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto comprensiva del solo reddito agrario del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (nella specie, la proprietà di un’autovettura e di un appartamento; e, comunque, qualora il reddito accettabile si discosti di almeno un quarto da quello dichiarato, ai sensi del detto art. 38, comma 4) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, salva la facoltà del contribuente di dimostrare, a norma dell’art. 38, comma 6 che il reddito accertato, maggiore del reddito fondiario dichiarato – determinato sulla base della rendita catastale, e quindi in ipotesi anche inferiore a quello effettivo deriva dalla sfruttamento del fondo e non è pertanto soggetto ad ulteriore imposizione.

Non essendo contestata la esistenza degli indici di reddito rilevati, la cui prova è a carico dell’Ufficio, rimaneva a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito che determina la capacità di spesa deriva dall’ammontare effettivo del reddito agricolo, e non da redditi diversi non denunciati.

Emerge dalla sentenza che a tale onere il contribuente si è sottratto, ed il giudice di appello non poteva ovviare ex officio a tale mancanza mediante argomentazioni presuntive del tutto generiche e svincolate dai dati concreti acquisiti in causa, tendenti a ritenere, con errore di diritto, che fosse onere dell’Ufficio provare la esistenza di redditi extra agricoli, e con motivazione insufficiente la idoneità del reddito agrario effettivo (non indicato nemmeno approssimativamente nè nell’ammontare nè nella composizione) a consentire una capacità di spesa pari al reddito contestato.

Il ricorso deve quindi essere accolto, la sentenza cassata, e, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione dell’originario ricorso del contribuente, Attesa la peculiare natura della controversia, si compensano tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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