Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8673 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. II, 12/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 12/04/2010), n.8673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 499-2005 proposto da:

HENKEL SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99 INT. 14, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVERIO FABRIZIO;

– ricorrente –

contro

M.E. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio 424 dell’avvocato

ANTONUCCI ARTURO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIPRIANI

RICCARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1404/2004 del TRIBUNALE di PRATO, depositata

il 18/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.

Dott. DESTRO Carlo;

Visto l’art. 375 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, Sezione

Seconda, voglia, pronunziando in camera di consiglio: rigettare il

regolamento di competenza proposto nella causa n. 726/03 R.G.A.C. del

Tribunale di Prato e per l’effetto dichiarare la competenza del

Tribunale di Prato; adottare i provvedimenti necessari per la

prosecuzione della causa.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Su ricorso, corredato da parcella con parere di congruità del locale competente ordine professionale, del ragioniere M.E., da (OMISSIS) il quale assumeva avere svolto prestazioni professionali per conto della società Schwarzkopf s.p.a., poi assorbita dalla Henkel s.p.a., a carico di quest’ultima il Presidente del Tribunale di quella città emise decreto ingiuntivo in data 14.11.02 per il pagamento della somma di Euro 344.715,65.

Si oppose l’ingiunta, tra l’altro eccependo,in via preliminare incompetenza territoriale, perchè avrebbe dovuto essere adito o il Tribunale di Frosinone o quello di Milano, dove la società aveva le sue sedi,rispettivamente legale ed amministrativa.

Si costituì e resistette l’opposto ed il giudice dell’adito tribunale,dopo aver sospeso l’esecutorietà del decreto impugnato,con sentenza non definitiva n. 1404/2004, ritenuto che l’opponente si era limitato a contestare,nel suo primo atto difensivo,la competenza del Tribunale di Prato ai sensi dell’art. 20 c.p.c. soltanto in relazione ad uno dei criteri di riferimento indicati da tale disposizione, quello del luogo di adempimento dell’obbligazione, e non anche quello concorrente del luogo in cui la stessa era sorta, coincidente nel caso in esame con quello di conferimento dell’incarico, senza neppure offrire elementi atti a provare che lo stesso sarebbe stato conferito in (OMISSIS), rigettò la suddetta eccezione preliminare e dispose il prosieguo del giudizio. Contro tale sentenza la Henkel s.p.a ha proposto rituale ricorso per regolamento di competenza cui ha resistito con memoria il M., chiedendone la reiezione con condanna della ricorrente anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Il P.G. ha concluso per la reiezione del ricorso.

La difesa della ricorrente ha infine depositato una memoria illustrativa. Tanto premesso,ritiene la Corte che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

Il giudice di merito ha correttamente applicato il consolidato principio giurisprudenziale, a termini del quale, quando in tema di competenza territoriale concorrano più criteri per la determinazione del giudice competente, spettando all’attore la scelta del foro tra i diversi concorrenti, il convenuto ha l’onere di contestarla sotto ogni possibile profilo,eccependo l’incompetenza nella sua prima difesa secondo tutti i criteri di collegamento nel caso concreto prospettabili (tra le altre, v. Sez. Un. 4912/93 Cass. 1976/00, 5980/00, 6983/01, 12654/01, 24277/07, 21899/08, 9738/09).

Nel caso di specie il rag. M. aveva adito il giudice di Prato, la cui competenza ex art. 20 c.p.c. avrebbe potuto configurarsi con riferimento non solo a) luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria,in relazione al disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3 ma anche a quello di conferimento ed espletamento dell’incarico professionale, in cui era sorta l’obbligazione; ma l’opponente, contestando la liquidità del credito, e pertanto l’applicabilità del criterio sostanziale di cui alla citata disposizione civilistica (domicilio de creditore) ai fini del forum destinatae solutionis, si era limitata a dedurre che quest’ultimo avrebbe dovuto coincidere con i domicili dell’assunta debitrice ((OMISSIS), secondo il residuale criterio di cui all’art. 1182 c.c., u.c..

Nel ricorso si assume che tale limitazione della contestazione sarebbe stata imposta dal fatto che il M. aveva indicato in quello di (OMISSIS) l’unico foro competente, in ragione del luogo di adempimento,senza alcun riferimento anche a forum conctractus essendosi in punto di fatto limitato ad esporre di aver ricevuto ed espletato l’incarico professionale senza anche specificare dove, e di non essere stato pagato. Si invoca, pertanto, quella giurisprudenza di legittimità (Cass. 15101/00, 1117/02, 9192/03), secondo la quale l’onere di contestazione di tutti i fori alternativi ipotizzabili ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. non sussisterebbe nei casi in cui,come nella specie,l’attore abbia indicato il foro adito quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice.

La censura è priva di fondamento, basandosi su non corretta interpretazione del suddetto particolare principio, costituente deroga a quello generale in precedenza menzionato.

La circostanza che l’attore avesse operato una propria scelta lasciando intendere il criterio di collegamento preferito (nella specie quello di cui all’art. 20 c.p.c., seconda parte, in relazione all’art. 1182 c.c., comma 3), non implicava l’assunto che quello fosse l’unico foro idoneo a conoscere della causa, ma solo una preferenza della parte, alla quale le norme di riferimento, prevedendo l’alternatività dei fori, attribuivano tale facoltà;

sicchè poco o punto rileva che il M. non avesse, nella specie, anche precisato che in Prato era stato conferito o espletato l’incarico, non essendo anche tale precisazione funzionale alla scelta operata, sulla quale peraltro si è poi svolto il successivo dibattito tra le parti. Era invece l’opponente,sostanziale convenuta, che avrebbe dovuto contestare la radicabilità del giudizio in Prato,anche alla stregua degli altri criteri di collegamento nella specie ipotizzabili. In difetto di una siffatta omnicomprensiva contestazione, pertanto, correttamente il giudice di merito ha ritenuto,sulla scorta del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità inammissibile l’eccezione.

Il ricorso va conclusivamente respinto, confermandosi la competenza del giudice a quo.

Le spese seguono la soccombenza,ma non si ravvisano gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., considerato che l’infondatezza del ricorso,derivante da non corretta interpretazione della citata giurisprudenza,non è talmente palese da integrare gli estremi della colpa grave.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso,dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Prato e condanna la ricorrente al rimborso,in favore del resistente,delle spese del giudizio,in misura di complessivi Euro 1.200,00 di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

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