Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8673 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5050/2019 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Macerata, via

Morbiducci 21, presso lo studio dell’avv. L. Froldi, che lo

rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1401/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da O.D. cittadino (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il paese perchè a seguito della morte del padre, che era un sacerdote di un idolo, si era rifiutato di prenderne il posto a causa della sua fede cristiana; per cui era stato preso da quattro uomini e lasciato legato a un bosco.

A supporto della sua decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il racconto non credibile perchè non circostanziato e perchè non comprovante che il ricorrente potesse essere oggetto di atti persecutori nel suo paese, come intesi dalla normativa invocata a causa della sua fede. Inoltre, il ricorrente non aveva provato di non poter ottenere protezione dalle autorità nigeriane se davvero oggetto di minacce o che avendola chiesta gli fosse stata negata. Pertanto, l’allontanamento dal proprio paese era frutto di una decisione personale che non giustificava nè il riconoscimento dello status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, anche in riferimento alla situazione oggettiva della regione di provenienza; erano, inoltre, assenti anche situazioni soggettive legate a una condizione di particolare vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte d’Appello, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non ha chiesto alcun chiarimento al ricorrente nè sono state approfondite le dichiarazioni del medesimo rese in sede amministrativa ed ha omesso di verificare la veridicità dei fatti, in violazione del ruolo attivo del giudice attraverso la cooperazione istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che in Nigeria del sud, nella zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) non sussistesse alcuna situazione di violenza indiscriminata tale da determinare un pericolo per il richiedente per il solo fatto del rientro nel paese d’origine, perchè situata, per l’appunto, nel sud della Nigeria, invece, la religione professata dal ricorrente costituisce un fattore di concreto rischio per la sua incolumità anche nella regione di provenienza alla luce della pericolosità dei movimenti estremistici islamici.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata basata sul giudizio di non credibilità e sul difetto dell’ulteriore elemento della mancanza e/o indisponibilità di una protezione da parte dell’Autorità del paese di provenienza.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè non si confronta con la ritenuta genericità dei riferimenti della narrazione alla situazione politica della zona di provenienza privi di elementi di dettaglio e di riscontri individualizzanti, anche solo in riferimento alla situazione del confronto interreligioso, al fine d’instaurare “un ragionevole collegamento con un effettivo contesto di vita di chi siffatta protezione invoca”.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle

spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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