Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8672 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8044-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO FRANTOIO OLEARIO MARTINO SRL, M.R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 31/2004 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 14/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI ALESSIA, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio delle imposte dirette di Bari a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, notificava nel 1991 alla società Frantoio Oleario Martino s.r.l. tre avvisi di accertamento. Con i primi due era rettificata la dichiarazione dei redditi della società per gli anni 1987 e 1988, a fini IRPEG ed ILOR, con recupero a tassazione di un maggior imponibile; con il terzo, relativo all’anno 1985, la omessa effettuazione di ritenute sugli utili presuntivamente distribuiti ai soci in conseguenza della rideterminazione del reddito della società per tale annualità.

La società poi fallita, proponeva separati ricorsi contro gli avvisi, sostenendone la illegittimità e la infondatezza nel merito.

La Commissione Tributaria Regionale di Bari riuniva i ricorsi e li accoglieva, ritenendo illegittima la motivazione “per relationem” degli avvisi.

Proponeva appello la Agenzia delle Entrate di Bari, e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia con sentenza n. 31/2/04 in data 3- 12-2004, depositata il 14-1-2005, lo respingeva, confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con due motivi.

Il Fallimento della società non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Bari della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia. Nulla per le spese, per mancata costituzione dell’intimato.

Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e dell’art. 112 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Espone che la CTR ha motivato il rigetto del gravame essenzialmente sulla considerazione della illegittimità della motivazione degli avvisi “per relationem” al P.V.C., della Guardia di Finanza. Assume la sentenza impugnata che la Amministrazione può bensì ricavare elementi da una indagine fiscale, ma questi non possono essere sufficienti a sorreggere la motivazione di un avviso di accertamento che deve essere “originale e del tutto autonomo” e non fondato su un acritico riferimento alle deduzioni dei verificatori, che devono essere integrati dall’ufficio con elementi di prova idonei e specifici, frutto di elaborazione propria.

Sostiene che tale tesi è errata, in quanto per giurisprudenza costante di questa Corte l’atto di accertamento ben può fondarsi sulle risultanze di un atto di indagine della Guardia di Finanza, purchè questo sia conosciuto dal contribuente e sia tale da metterlo in condizione di conoscere gli elementi costitutivi della pretesa fiscale in moda da consentire l’esercizio di un pieno diritto di difesa.

Aggiunge che, ove al di là del dato letterale la argomentazione di cui sopra dovesse essere intesa come censura alla prova fornita dall’Ufficio in giudizio, questa sarebbe “extra petita” in quanto il contribuente non aveva effettuato in ricorso alcuna contestazione di tale tipo.

Con il secondo motivo deduce omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Espone che la Commissione ha assunto come secondo motivo di reiezione del gravame la omessa contestazione in modo specifico e puntuale delle singole violazioni, con conseguente carenza di motivazione della pretesa fiscale.

Rileva che tale motivazione è assolutamente generica, non evincendosi quali contestazioni siano state omesse ed in cosa consista la carenza motivazionale asserita.

Allega al ricorso gli avvisi di accertamento che riportano le contestazioni oggetto della valutazione.

Entrambi i motivi sono fondati.

E’ principio consolidato che l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, non si applica agli avvisi di accertamento emessi in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, non avendo tali disposizioni efficacia retroattiva (v. per tutte Cass. n. 19066 del 2005). In precedenza, e nel caso in questione, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, ed in particolare al verbale redatto dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria: con la precisazione che in tale ultimo caso, il verbale deve essere stato comunicato allo stesso contribuente. (v. Cass. n. 2462 del 2007;

Cass. n. 8504 del 2010). Fatto nella specie non contestato. Nella specie, quindi il richiamo alle risultanze del P.V.C., è idoneo a sorreggere la motivazione dell’accertamento. Non risulta che la censura della CTR, riferita all’atto impositivo sia stata estesa al merito della causa (ritenuto evidentemente assorbito).

Quanto al secondo motivo, la CTR ha meramente affermato che l’Ufficio avrebbe dovuto provvedere a contestare le violazioni in modo analitico e puntuale, ma non ha spiegato in cosa consistano tali ritenute omissioni ed in che modo il criterio espositivo seguito nell’accertamento abbia impedito la piena comprensione del senso della pretesa fiscale, rendendo in tal modo impossibile la comprensione della “ratio decidendi” adottata.

Si è quindi verificato il vizio motivazionale contestato.

Il ricorso deve quindi essere accolto. La sentenza viene cassata, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; accoglie il ricorso della Agenzia; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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