Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8672 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. II, 12/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 12/04/2010), n.8672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F. (OMISSIS), A.G.

(OMISSIS), BO.FL. (OMISSIS), b.

f., (OMISSIS), F.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo

studio dell’avvocato TESEO ROBERTO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FUCCI CESARE;

– ricorrenti –

contro

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSELLO

FLAVIO;

– controricorrente –

e contro

F.G. (OMISSIS), BO.FE.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1878/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato ROBERTO TESEO difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FLAVIO TOSELLO difensore della controricorrente, che

si riporta agli atti scritti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

con condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16-6-1997 A.G., Bo.Fe., Bo.Fl. e bo.fl., F. G. e F.S. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova C.C. e, premesso che il 9-4-1996 era deceduto B.G. che con testamento pubblico del 16-3-1988 aveva designato quali suoi eredi gli esponenti, nipoti “ex fratre”, unitamente al coniuge C.C., assumevano:

nelle disposizioni testamentarie il “de cuius” aveva lasciato alla moglie “la piena ed esclusiva proprietà di tutti i miei beni mobili compreso il denaro, l’autovettura, i crediti, i titoli ed i depositi bancari, e l’usufrutto generale vitalizio di tutti i miei beni immobili”, e ad essi attori aveva lasciato “la nuda proprietà degli immobili in parti uguali”;

il B. aveva acquistato in vita alcuni immobili, dei quali quello più importante era costituito dalla quota del 50% di un fabbricato commerciale destinato ad albergo, di cui l’altra metà apparteneva alla moglie;

il fabbricato era stato conferito con atto di regolarizzazione di società di fatto in s.n.c. nella società Albergo Centrale s.n.c. di B.G. e C.C. con scrittura privata autenticata del 17-12-1984.

Gli attori, rilevato che la quota societaria, in quanto riguardante un patrimonio sociale costituito in gran parte da immobili, non poteva essere qualificata bene mobile, bensì immobile, e che in ogni caso non poteva dubitarsi che la volontà del testatore fosse in tal senso, chiedevano accertarsi che la quota del 50% dell’Albergo Centrale s.n.c., non citata tra i cespiti relitti, si era devoluta per la nuda proprietà in parti uguali ai nipoti “ex fratre” di C.G..

La convenuta costituendosi in giudizio contestava il fondamento della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto; premesso che le disposizioni testamentarie letteralmente interpretate erano esaustive, sosteneva che le quote di società erano beni mobili, circostanza nota al testatore; la mancata espressa menzione delle quote discendeva dal fatto che il destino delle medesime era già previsto dall’art. 9 dell’atto di regolarizzazione, dovendo essere la società liquidata agli aventi diritto sulla base del bilancio da effettuarsi in contraddittorio, attesa l’intrasmissibilità “mortis causa” della quota.

Il Tribunale adito con sentenza del 19-11-2000, ritenuta in particolare la natura di bene mobile della quota sociale, rigettava la domanda.

Proposto gravame da parte di A.G., Bo.Fl., bo.fl., B.F., Bo.Fe., F. S. e F.G. cui resisteva la C. la Corte di Appello di Venezia con sentenza dell’8-11-2004 ha rigettato l’impugnazione.

Avverso tale sentenza A.G., Bo.Fl., bo.fl., F.S. e B.F. hanno proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi cui la C. ha resistito con controricorso depositando successivamente una memoria; F.G. e Bo.Fe. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, assumono che nel giudizio di primo grado gli attori avevano affermato di essere stati chiamati alla successione del B. quali nipoti “ex fratre” del medesimo, e che essi, impugnando il testamento e sollevando una questione di esatta interpretazione delle ultime volontà del testatore, avevano chiesto al giudice la pronuncia di un provvedimento avente carattere accertativo e costitutivo del diritto e/o del rapporto dedotto in giudizio; pertanto gli effetti giuridici della richiesta tutela si estendevano a tutti i nipoti “ex fratre” del testatore, tra i quali era compresa anche la nipote F.A., contemplata nella dichiarazione di successione del B. presentata dalla stessa C.; d’altra parte nel corso del giudizio di primo grado all’udienza del 29-1-1998 il procuratore di parte convenuta aveva depositato copia dell’atto stipulato il (OMISSIS) con il quale la F. aveva ceduto la propria quota ereditaria alla C., cosicchè poteva ritenersi accertato che essa aveva accettato l’eredità del B. per la sua parte.

Pertanto, nonostante che l’esistenza di un ulteriore erede istituito con il testamento impugnato potesse evincersi fin dall’origine della presente controversia, nè il giudice di primo grado nè quello del gravame avevano rilevato la non integrità del contraddittorio, ed avevano quindi omesso di ordinare la chiamata in causa del litisconsorte necessario pretermesso; nè la circostanza che F. A. avesse disposto della propria quota ereditaria cedendola alla C. poteva influire sul rapporto sostanziale e quindi riverberare i suoi effetti sul rapporto processuale, posto che la delazione, come tale, non è disponibile.

La censura è infondata.

E’ infatti decisivo rilevare che la presente controversia ha ad oggetto non già l’impugnazione del testamento pubblico lasciato dal B. (ipotesi in cui si porrebbe la questione dell’integrazione del contraddittorio nei confronti, oltre che delle persone istituite eredi, anche di coloro che succederebbero al “de cuius” per legge, ove l’atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido), ma l’interpretazione del testamento stesso.

Il riferimento poi alla delazione, quanto ad F.A., è comunque superato dal fatto, evidenziato dagli stessi ricorrenti, che quest’ultima aveva accettato l’eredità “pro quota” relativa alla successione apertasi con la morte del B. ed aveva ceduto la propria quota (restando così superata la pregressa fase della delazione) in data 7-5-1997, ovvero antecedentemente all’introduzione del giudizio di primo grado relativo alla presente controversia, cosicchè è insussistente ogni suo interesse giuridico alla partecipazione alla causa in oggetto.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che con il testamento suddetto il B. aveva voluto ricomprendere nell’ambito dei beni mobili lasciati alla moglie anche la quota pari al 50% di un fabbricato commerciale destinato ad albergo.

Essi sostengono che il giudice di appello, non essendosi attenuto soltanto ai significato letterale delle espressioni utilizzate dal testatore ma estendendo la sua analisi ad elementi estrinseci al testamento, ha considerato il B. un imprenditore avveduto ed avvezzo ad avvalersi dei consigli di professionisti e tecnici, cosicchè doveva ritenersi inverosimile che egli con l’espressione beni immobili avesse voluto riferirsi anche alla quota di partecipazione nella suddetta società di persone; in realtà, a prescindere dal notare che l’azienda di pertinenza della ” Albergo Centrale s.n.c.” aveva al momento dell’apertura della successione una redditività irrisoria e comunque fallimentare se parametrata ai capitali investiti dal B., onde quest’ultimo non poteva essere considerato un imprenditore avveduto, i ricorrenti affermano che era erronea la presunzione di ritenere che colui che si avvale di professionisti e tecnici sia in possesso di specifiche cognizioni giuridico-fiscali, essendo piuttosto vero il contrario, poichè un soggetto ferrato in tali materie non deve certo ricorrere all’ausilio di terzi nell’espletamento della propria attività lavorativa; del resto il fatto che il testatore avesse ricompreso erroneamente nell’ambito dei beni mobili anche i crediti confermava che la scheda testamentaria in oggetto non fosse pervasa da quel tecnicismo giuridico che la Corte territoriale le aveva attribuito, nonostante il B. fosse stato assistito da un notaio.

I ricorrenti inoltre attribuiscono rilievo ad un documento (il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello) redatto dallo stesso notaio di fiducia del testatore dottor C. che, nell’ambito di un parere professionale redatto in merito alla soluzione da dare alla vicenda in esame, aveva dichiarato di ritenere “assolutamente improbabile, considerata la mentalità e la cultura del Sig. B., che egli sapesse che giuridicamente la quota sociale è considerata un bene mobile anche se nel patrimonio della società sono compresi beni immobili”; infatti sulla base di tale dichiarazione doveva escludersi che il testatore fosse edotto sulla elementare distinzione giuridica tra beni mobili e beni immobili e sulle conseguenze derivanti dall’atto di conferimento di un immobile in una società, e si doveva concludere che il notaio suddetto, pur avendo percepito che il B. avesse voluto includere la quota sociale tra lasciti in favore dei nipoti “ex fratre”, non era intervenuto per trasfondere nella più intellegibile forma giuridica tale volontà nella scheda.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, richiamate le disposizioni testamentarie dei B. sopra enunciate, e rilevato in linea di diritto che la quota di partecipazione ad una società di persone ha natura di bene mobile, ha affermato, in riferimento alle argomentazioni espresse dagli appellanti, che non era rinvenibile nel testamento “de quo” alcun elemento che potesse contrastare il chiaro tenore del suo contenuto in merito alle disposizioni dei beni del “de cuius”.

La sentenza impugnata ha ritenuto anzitutto infondato il rilievo secondo cui l’espressione “la nuda proprietà degli immobili in parti uguali” potesse interpretarsi come volta ad attribuire alla moglie il solo usufrutto vitalizio delle quote rappresentative del 50% della s.n.c. Albergo Centrale della quale il B. era titolare; in proposito ha anzitutto escluso rilevanza alla circostanza che alla originaria formulazione dell’atto erano state aggiunte ulteriori specificazioni di beni senza ricomprendervi le quote della società, posto che l’espressione “lascio tutti i miei beni mobili, compreso …” non poteva ritenersi esaustiva, bensì meramente esemplificativa delle categorie di beni mobili lasciati alla moglie.

Il giudice di appello ha poi escluso che con l’espressione beni immobili il B. avesse voluto riferirsi alle quote della società di persone o almeno all’immobile in essa conferito, avuto riguardo alle motivazioni (ispirate da ragioni di convenienza meramente fiscale, secondo la deposizione del teste D.) da lui poste alla base del precedente atto di conferimento dell’immobile nella società; del resto la qualità del testatore, imprenditore avveduto e avvezzo ad avvalersi dei consigli di consulenti fiscali e notai, ed il fatto che il testamento in questione era stato redatto con l’assistenza di un notaio rendevano del tutto inverosimile pensare che il B. con l’espressione beni immobili avesse voluto ricomprendervi anche la quota di partecipazione nella società di persone, ritenendosi egli ancora proprietario dell’immobile conferito nella suddetta società con il precedente atto di regolarizzazione di società di fatto in s.n.c. di cui alla scrittura privata del 17.12.1984 compiuto con l’assistenza del medesimo notaio che aveva raccolto le sue dichiarazioni di ultima volontà.

La sentenza impugnata, inoltre, ha ritenuto infondata la domanda subordinata degli appellanti secondo cui, non essendo inquadrabile la quota di partecipazione nè tra i beni mobili nè tra gli immobili, la stessa non sarebbe stata contemplata nel testamento, con la conseguenza che in ordine ad essa si sarebbe dovuto aprire la successione legittima; infatti tale assunto da un lato si poneva in contrasto con l’assunto della riconducibilità della quota di partecipazione a società di persone nell’ambito dei beni mobili, e dall’altro aveva come suo presupposto la indimostrata premessa della volontà del testatore di escludere dall’atto di ultima volontà detto cespite patrimoniale.

Sulla base di tali elementi deve ritenersi che il giudice di appello, avendo puntualmente indicato le fonti del suo convincimento in ordine alla ricerca della volontà del testatore, ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede, dove i ricorrenti sostanzialmente prospettano una diversa interpretazione del testamento del B. senza censurare i criteri ermeneutici applicati dalla sentenza impugnata e nemmeno l'”iter” argomentativo posto a fondamento della ritenuta ricomprensione nell’ambito dei beni mobili lasciati alla C. anche della quota del 50% di sua pertinenza della società in nome collettivo nella quale era stato precedentemente conferito un immobile destinato ad attività alberghiera.

In proposito, rilevato che la Corte territoriale ha puntualmente fatto riferimento alla regola ermeneutica in materia di interpretazione del testamento costituita, oltre che essenzialmente dal riferimento al dato testuale, anche dalla utilizzazione di elementi estrinseci (purchè riferibili al testatore) quali ad esempio la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore (Cass. 28-12-1993 n. 12861; Cass. 19-1-2005 n. 1079), occorre considerare che il convincimento maturato è corretto sul piano logico non tanto per il richiamato principio giuridico della qualificazione della quota societaria come bene mobile (essendo rilevante al riguardo soltanto, per ciò che si è osservato poc’anzi, la ricostruzione della volontà del testatore come espressione della sua personalità), ma proprio per la puntualità dell’indagine finalizzata alla ricerca della volontà del B.; sotto tale profilo, sottolineata la pertinenza del fatto che quest’ultimo era abituato ad avvalersi dei suggerimenti di esperti in materia fiscale e giuridica, è decisivo il rilievo della sentenza impugnata che il pregresso conferimento del suddetto immobile nella s.n.c. di B.G. e C.C. in virtù della scrittura privata autenticata del 17-12-1984 era vicenda che non poteva essere ignota al testatore, oltre che al notaio che lo aveva assistito nella redazione del testamento, cosicchè il B. era consapevole che egli non era più proprietario di tale bene, ma soltanto della quota di sua pertinenza nella società di persone in cui esso era stato conferito; in tale contesto era quindi rilevante individuare le sue ultime volontà in ordine a tale quota, eventualmente anche in termini negativi, ovvero escludendo che egli ne avesse fatto oggetto di disposizione testamentaria, con la conseguenza che in merito ad essa dovesse aprirsi la successione legittima; peraltro la statuizione della Corte territoriale che ha escluso una tale eventualità non è stata oggetto di censure in questa sede.

Quanto infine al dedotto mancato esame da parte della sentenza impugnata di un documento ritualmente prodotto asseritamente proveniente dal suddetto notaio C., è agevole osservare che, tenuto conto della contestazione fatta in ordine a tale documento dalla controparte (vedi quanto si legge a pag. 18 del controricorso senza contestazioni da parte dei ricorrenti) e del fatto che non risulta che il relativo contenuto sia stato oggetto di prova testimoniale con l’indicazione del C. quale teste a conferma anche dell’autenticità del documento stesso, correttamente il giudice di appello lo ha ritenuto sia pure implicitamente inutilizzabile sotto il profilo probatorio oltre che irrilevante alla luce degli altri elementi di valutazione già acquisiti.

In definitiva il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 4.000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

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