Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8672 del 08/05/2020
Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8672
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4727/2019 proposto da:
O.D., elettivamente domiciliato in Macerata, via
Morbiducci 21, presso lo studio dell’avv. L. Froldi, che lo
rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3027/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/01/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da O.D. cittadino (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere soggetto a persecuzione nel proprio paese d’origine a causa del conflitto politico esistente in Nigeria.
La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto proposto tardivamente e cioè, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c..
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 702 quater c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (rectius n. 4), in quanto, erroneamente, la Corte territoriale aveva reputato tardivo l’appello perchè notificato via pec il giorno 2.3.18 (oltre il termine di 30 gg. previsto dalla norma di cui in rubrica), infatti, lo stesso era stato proposto entro le 20.46 del giorno 1.3.18 (ma in altra parte del ricorso si fa riferimento alla data del 10.3.18), laddove l’ordinanza del tribunale era stata comunicata via pec il 30.1.18; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, in quanto, erroneamente, la Corte d’appello avrebbe ritenuto che il ricorso andasse proposto entro trenta giorni con ricorso, piuttosto che con citazione.
Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo, in quanto la difesa del ricorrente sostiene di aver notificato l’appello via pec il giorno 1.3.2018 alle 20.46 secondo quanto risulterebbe dall’allegato n. 2 del proprio ricorso in cassazione, tuttavia, tale allegato non risulta in atti, in quanto esso non si rinviene nel fascicolo di parte, e non c’è nessuna attestazione di cancelleria che riscontri quanto affermato dal ricorrente, perchè il ricorso è stato inviato per posta e neppure nella nota d’iscrizione a ruolo c’è menzione di esso. Pertanto, mancando l’allegato, manca in atti la ricevuta pec che doveva attestare, secondo gli assunti del ricorrente, che il ricorso in cassazione è stato inviato l’1.3.18, cioè il trentesimo giorno dalla comunicazione della cancelleria dell’ordinanza impugnata avvenuta il 301.18. il ricorso è, quindi, improcedibile (cfr. Cass. n. 11614/10, sull’onere di depositare i documenti sul quale il ricorso in cassazione si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, nel quale il documento risulti inserito).
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso improcedibile
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020