Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8671 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 29/03/2021), n.8671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29856-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F.

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e

difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono

entrambe domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

B.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dagli avv.ti Luigi PARENTI, Edoardo

TAMAGNONE e Cesare DI MARCO, ed elettivamente domiciliato in Roma,

al viale delle Milizie, n. 114, presso lo studio legale del primo

difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/01/2019 della Commissione tributaria

regionale del PIEMONTE, depositata in data 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 21/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate Riscossione con riferimento all’anno d’imposta 2005 nei confronti di B.M., con la sentenza impugnata la CTR dichiarava l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate Riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado perchè proposto con il ministero di un avvocato del libero foro. La CTR dichiarava l’inammissibilità anche dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate in quanto tardivo.

2. Avverso tale pronuncia le ricorrenti propongono ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, cui replica l’intimato con controricorso e memoria.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, commi 1 e 8, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016, del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12, e del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, conv. dalla L. n. 58 del 2019, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto inammissibile l’appello dell’agente della riscossione per essersi avvalsa del patrocinio di un avvocato del libero foro.

2. Il motivo, incentrato sulla possibilità dell’agente della riscossione di avvalersi di un avvocato del libero foro dinanzi alle commissioni tributarie, è manifestamente fondato e va accolto.

3. Nella specie viene preliminarmente in rilievo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, dettato in materia di “assistenza tecnica”, che, prescrivendo, anche a seguito della modifica operata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. e), l’obbligo dell’assistenza tecnica per i privati, non rende affatto illegittima la nomina a difensore di un professionista esterno iscritto all’albo da parte degli uffici finanziari e dell’agente della riscossione che, ai sensi del citato D.Lgs., art. 11, comma 2, stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Invero, il fatto che gli uffici finanziari, gli agenti della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 (ovvero, i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni) non siano destinatari di tale obbligo, non significa che non abbiano la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato. In tale direzione muove anche la disposizione di cui al citato art. 12, vigente comma 8, che prevede la facoltà per i soli uffici finanziari (Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli) di farsi assistere anche dall’Avvocatura dello Stato. Questa disposizione, infatti, non sta ad indicare una facoltà “residuale” quanto, piuttosto, una facoltà “aggiuntiva” per detti uffici finanziari, fermo restando che nessuna norma impedisce che questi o gli agenti della riscossione o gli enti locali possano farsi assistere da difensori abilitati anche privati, posto che una simile limitazione mal si concilierebbe con l’art. 24 Cost., comma 2, (in tale senso, con riferimento al previgente art. 12 cit., cfr. Cass. n. 22804 del 2006, Cass. n. 17936 del 2004, Cass. n. 19080 del 2003, Cass. n. 18541 del 2003).

4. Ciò precisato osserva il Collegio che il motivo in esame è fondato alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (vigente all’epoca di notifica del ricorso d’appello, effettuata in data 07/11/2017, come risulta dalla stessa sentenza impugnata), cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, nonchè alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2019, che pronunciando al riguardo, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.)”.

5. Il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, ha poi previsto espressamente, al punto 3.4.2, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

6. Successivamente, Cass. n. 31241 del 2019, esaminando analoga questione, muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato (a pag. 7) che “anche alla luce dello ius superveniens, l’A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro”.

7. Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbiti gli altri, proposti in via subordinata, con cui la ricorrente deduce (con il secondo motivo) la violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 e art. 12, comma 10, per avere la CTR omesso di concedere un termine per regolarizzare il mandato alle liti, e (con il terzo motivo) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, art. 38, comma 3, e artt. 49,51 e 54, nonchè degli artt. 333 e 334 c.p.c., con riferimento alla statuizione di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, fondata sull’erroneo presupposto della inammissibilità di quello principale.

8. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

 

 

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