Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8671 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6871-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

TITAN ITALIA SPA;

– intimato –

sul ricorso 9858-2006 proposto da:

TITAN ITALIA SPA quale incorporante della SIRIA OFFICINE MECCANICHE

SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo

studio dell’avvocato PERRONE LEONARDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TARDELLA GIANMARCO, procura speciale Notaio

Dr. TONELLI FEDERICO in Casalecchio di Reno (BO) rep n. 27533 il

15/3/2006;

– controricorrente e ricorrente incid. cond. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 50/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 16/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI ALESSIA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto

dell’incidentale;

udito per il resistente l’Avvocato PERRONE LEONARDO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di processo verbale di constatazione della G. di F. la Agenzia delle Entrate di Bologna emetteva nei confronti della TITAN Italia s.p.a., già Siria Officine Meccaniche s.p.a., avviso di accertamento con il quale erano recuperate a tassazione, a fini IRPEG ed ILOR, varie somme imputate a reddito della società relativamente all’anno 1996, di cui la maggiore concerneva un ritenuto trasferimento di reddito dalla predetta società ad altra, Simarc s.p.a., finalizzato, ad avviso dell’Ufficio, ad una sottrazione di materia imponibile al Fisco in quanto entrambe le società facevano parte di uno stesso gruppo controllato da una società estera, ed alla diminuzione artificiosa di reddito della Siria s.p.a.

corrispondeva un aumento del reddito della seconda, pareggiato tuttavia a fini fiscali da perdite pregresse di quest’ultima.

La società impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sostenendone la illegittimità e, nel merito, la infondatezza.

La Commissione accoglieva il ricorso nel merito.

Appellava l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale della Emilia-Romagna, con sentenza n. 50/16/05 in data 14-3-05, depositata in data 16-11-2005. respingeva il gravame, confermando la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate ed il Ministero delle Finanze, con tre motivi.

Resiste la società con controricorso, e formula ricorso incidentale con tre motivi.

Resistono il Ministero e la Agenzia con controricorso al ricorso incidentale. La società deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il ricorso principale e l’incidentale devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

Di seguito va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Bologna della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per il ricorso incidentale, proposto nei confronti dello stesso Ministero, carente di legittimazione passiva.

Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, artt. 39 e 41 bis; art. 112 c.p.c., ex art 360 c.p.c., n. 3, ed inoltre insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Espone che la Commissione ha errato ritenendo che la disposizione di cui all’art. 37, comma 3 cit. ” non ha carattere antielusivo generale ma contempla la ipotesi di una specifica elusione”.

Sostiene che il giudice del gravame non ha considerato una precisa censura prospettata nell’atto di appello, secondo la quale la disposizione in parola non richiede la esistenza di una interposizione fittizia di persona secondo le regole civilistiche, negata dalla Commissione, ma semplicemente la interposizione di un soggetto tra il soggetto passivo ed il Fisco, che assuma la titolarità di redditi che competono al primo. In sintesi, la norma ad avviso dell’Ufficio si applica ad ogni caso di interposizione fittizia di altro soggetto finalizzata a non fare apparire il reddito dell’effettivo percettore.

In secondo luogo, sostiene che la Commissione ha errato nel ritenere che l’Ufficio abbia contestato con l’atto di accertamento una ipotesi di simulazione parziale concernente le operazioni compiute dalle società in oggetto.

Assume che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che l’Ufficio non ha mai sostenuto la esistenza di fatturazioni false, tanto che nulla si è contestato a fini IVA, ma ” ha inteso evidenziare non già una simulazione oggettiva, che avrebbe implicato la sussistenza di un falso materiale, ovvero di un falso ideologico, bensì il fenomeno diverso della traslazione del reddito diretta al miglioramento del risultato economico del gruppo mediante la attribuzione della apparente titolarità del reddito traslato a Simarc, strumentale all’utilizzo di perdite pregresse relative al quinto anno precedente.

Assume altresì che anche ove volesse ritenersi la essenzialità della interposizione fittizia di persona, questa v’era riscontrabile nella presenza di tre soggetti, di cui il primo, Titan Wheel International Inc., controllante di Siria e Simarc, era interessato allo spostamento di reddito dalla prima alla seconda, al fine di utilizzare le perdite pregresse di Simarc D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 102, (T.U.I.R.).

Sostiene infine che la Commissione era incorsa in difetto di motivazione ritenendo che non era stato provato nè l’accordo trilaterale nè il fittizio spostamento reddituale, ed a tal fine riassume le tesi di merito fondate sul reperimento di documentazione extracontabile da cui emergeva la strategia in tal senso del gruppo e le deduzioni dei verbalizzanti relative al meccanismo di traslazione del reddito fondato su aumento di prezzo dei beni ceduti da Sirmac a Siria e di diminuzione di prezzo dei beni ceduti da Siria a Sirmac. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59, ex art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la Commissione aveva omesso di esaminare il quinto motivo di appello, relativo alla errata interpretazione dell’art. 59, cit. T.U.I.R.. Detta norma ad avviso dell’Ufficio impone di valutare le rimanenze di magazzino con metodi particolari ovvero al valore ” normale” coincidente secondo l’assunto del ricorrente con il prezzo praticato dal fornitore e quindi al prezzo di costo.

Conseguentemente, secondo l’Ufficio, “l’accantonamento ovvero la svalutazione del magazzino in parola non è fiscalmente deducibile”.

Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. e difetto di motivazione in quanto la CTR ha tratto elementi di valutazione dalla relazione del perito di ufficio nel procedimento penale relativo agli stessi fatti, che doveva ritenersi irrilevante in quanto teso ad accertare la falsità di atti la cui veridicità non era mai stata messa in dubbio dall’Ufficio e comunque aspetti penali estranei al tema del decidere, come contestato dall’Ufficio in appello con censure non esaminate in tale sede. La società in controricorso assume la inammissibilità e comunque la infondatezza dei motivi di ricorso dell’Ufficio, e formula tre motivi di ricorso incidentale condizionato.

Con il primo motivo assume violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis in quanto l’Ufficio aveva effettuato un accertamento parziale non fondato sui rilievi della Guardia di Finanza o di altro Ufficio Fiscale, ma a seguito di propria autonoma istruttoria; con il secondo la illegittimità della irrogazione di sanzioni D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16 per carenza di motivazione; con il terzo, illegittimità dell’accertamento per sopraggiunto giudicato penale di assoluzione per i medesimi fatti.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato in diritto ed inammissibile in fatto.

In diritto, risulta in equivocamente dal testo dell’art. 37 cit., comma 3 (“in sede di rettifica od accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiano titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”) che elemento essenziale per la applicabilità della norma è la interposizione fittizia di persona.

Il principio stabilito da questa Corte con la sentenza n. 3979 del 2000 (“questa norma, stabilendo l’imputabilità al possessore effettivo dei redditi di cui appaia titolare altro soggetto in base ad interposizione di persona, inequivocamente si occupa del caso dell’interposizione fittizia in senso proprio … caratterizzata dalla divaricazione fra situazione esteriore e situazione sostanziale, rispettivamente riferibili all’interposto ed all’interponente, non anche del caso dell’interposizione cosiddetta reale … ove la forma e la sostanza coincidono, e si può porre soltanto un problema di validità ed efficacia dell’atto negoziale determinativo della variazione soggettiva nella titolarità del bene”) è rimasto fermo, e così pure la constatazione che prima della introduzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis non esisteva una clausola generale antielusiva nell’ordinamento fiscale italiano.

Ciò è confermato dal fatto che la stessa giurisprudenza della Corte, che in innovative e recenti sentenze (Cass. n. 20328 del 2005, Cass, Sez. Un. n. 30055 del 2008) ha ricercato detto principio, “ratione temporis” prima della entrate in vigore, nel 1997, dell’art. 37 bis cit. lo ha individuato non nella disposizione citata, bensì nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della CEE e nei principi costituzionali di cui all’art. 53 Cost.. Non può essere quindi condiviso l’assunto dell’ufficio sulla attribuzione di tale caratteristica alla norma in questione. Nel caso concreto è pacifico, per espressa ammissione dell’Ufficio, che le operazioni che hanno condotto, secondo la tesi degli accertatori, alla “traslazione” del reddito dalla Siria alla Simarc erano reali, e che non vi era alcuna interposizione fittizia. In sostanza, nell’anno di riferimento la Siria non disponeva del reddito traslato, che era effettivamente confluito nella casse della Simarc. La motivazione della sentenza impugnata, che esclude la sussistenza di interposizione fittizia e quindi la applicabilità della norma contestata, è quindi corretta.

Contraddittorie appaiono invece le osservazioni della Agenzia, che da un lato ammettono la realtà delle operazioni contestate e dall’altro, contro la evidenza, insistono sulla tesi della interposizione fittizia, sostenendo la esistenza di un accordo trilaterale (tra società estera controllante, Siria e Simarc) sul cui intento elusivo si può discutere (essendo finalizzato al raggiungimento del risultato fiscale nel complesso più favorevole al gruppo) ma che certo non implica simulazione alcuna. Sotto diverso profilo, la percorrenza della diversa strada tracciata da Cass. Sez. Un. 30055 del 2008 è impedita dalla constatazione che la sentenza ha, in fatto, escluso in radice la esistenza della prova,a carico dell’Ufficio, che la traslazione elusiva vi sia stata, tramite gli artifici evidenziati (aumento e diminuzioni ingiustificate di prezzi).

A tale proposito, la esposizione delle ragioni a sostegno della tesi dell’Ufficio effettuata in ricorso è da un lato inammissibile in quanto postula una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità, ma è anche carente sotto il profilo della autosufficienza, in quanto, oltre a non documentare alcunchè, neppure spiega in base a quali elementi presuntivi concreti gravi precisi e concordanti (e non semplici sospetti) le variazioni di prezzo delle operazioni Siria-Simarc e viceversa siano state ritenute artificiose e fuori mercato.

Il secondo motivo è inammissibile per genericità e carenza di autosufficienza. Anche ammettendo che vi sia stata una omissione di pronuncia da parte della Commissione, come riconosciuto in controricorso, che tuttavia reputa infondata la tesi dell’Ufficio, dal mezzo di impugnazione si intende vagamente che la contestazione concerne le rimanenze di magazzino, ma nulla si dice sulla condotta della società, sui termini concreti della contestazione e sulla natura delle argomentazioni svolte in appello, che non vengono nè esposte nè documentate, impedendo cosi alla Corte ogni possibilità di controllo sulla natura ed il rilievo della sostenuta violazione.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

La Commissione ha dichiarato di avere tratto elementi di convincimento dalla perizia svolta in sede penale in relazione ai listini prezzi delle società interessate. Sebbene la enunciazione sia sintetica, è chiaro il riferimento alla tesi dell’ufficio circa la ritenuta alterazione artificiosa degli stessi prezzi nelle operazioni infragruppo, evidentemente non supportata dalla relazione.

Il punto è ignorato nel motivo, che postula una inutilizzabilità della perizia per motivi di fatto estranei a quelli esposti dalla sentenza. Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale del Ministero e quello incidentale del contribuente nei confronti del primo; rigetta il ricorso principale della Agenzia, assorbito l’incidentale del contribuente. Condanna la Agenzia alla rifusione delle spese a favore del contribuente, che liquida in Euro 8.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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