Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8670 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

SA.R.CO.NA s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sez. 23^,

n. 2723/05, depositata il 23 marzo 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la decisione della Commissione tributaria centrale indicata in epigrafe, con la quale, rigettando il ricorso dell’Ufficio contro sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Sassari, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento con cui, ai fini IRPEG ed ILOR per l’anno 1978, era stata rettificata, con metodo induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, a seguito della mancata allegazione del bilancio, la dichiarazione della SA.R.CO.NA s.p.a., a titolo di plusvalenza derivante da acquisto di complesso aziendale.

La Commissione centrale ha ritenuto che, all’epoca in cui era stato formato l’avviso di accertamento, l’Ufficio avesse piena contezza del bilancio, pur tardivamente approvato, e non fosse, pertanto, legittimato ad effettuare l’accertamento prescindendo dalle risultanze del medesimo, ma eventualmente disattendendone le singole poste e ricorrendo a presunzioni dotate dei requisiti di legge.

2. La società contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo formulato, i ricorrenti, denunciando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. b), (nel testo applicabile ratione temporis) e vizio di motivazione, censurano la suddetta rado deciderteli, osservando che, in forza della norma citata, nessuna rilevanza può essere attribuita, al fine di escludere il potere dell’Ufficio di avvalersi dell’accertamento induttivo, alla circostanza che alla dichiarazione dei redditi sia allegata una “bozza” (o un “progetto”) di bilancio, anche se successivamente quest’ultimo sia stato approvato e prodotto.

2. Il motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. b), (lettera abrogata dall’art. 8 del D.Lgs. n. 241 del 1997, con effetto per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1998) prevedeva, tra le ipotesi in presenza delle quali l’Ufficio poteva procedere ad accertamento induttivo – cioè sulla base delle notizie e dei dati comunque raccolti e con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e anche di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c. -, quella in cui alla dichiarazione non fosse stato “allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite”.

Premesso che ovviamente la norma faceva riferimento al bilancio regolarmente approvato e che quindi non era certo possibile equiparare a tale atto un mero “progetto”, o una “bozza”, deve ritenersi che la mancata allegazione legittimasse, di per sè, l’Ufficio ad emettere un accertamento induttivo, in quanto circostanza evidentemente ritenuta dal legislatore – con previsione discrezionale certamente non irragionevole – un indice di anomalia nella gestione societaria, tale da configurare, al pari delle altre ipotesi previste dal citato art. 39, comma 2 una irregolarità particolarmente grave (rispetto a quelle, meno gravi, contemplate dal comma 1 della norma), idonea quindi ad autorizzare l’amministrazione a procedere in via induttiva.

In tale ottica non assume, pertanto, rilievo la circostanza che, al momento dell’emissione del provvedimento impositivo, l’Ufficio fosse pervenuto in possesso del bilancio, a seguito della sua tardiva approvazione e trasmissione.

Va poi ricordato che, secondo i principi generali della materia e in mancanza di espressa previsione contraria, il contribuente è abilitato ad opporre, alle presunzioni iuris tantum addotte dall’Ufficio nell’accertamento induttivo, tutte le prove contrarie che egli sia in grado di fornire (anche, in particolare, sulla base della documentazione originariamente mancante, in virtù del principio generale della emendabilità ed integrabilità delle dichiarazioni fiscali: cfr, Cass. n. 3304 del 2004).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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