Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8670 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. II, 12/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 12/04/2010), n.8670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA ISTRIA 2, presso lo studio dell’avvocato TALLARICO

LUIGI, che la rappresentate e difende unitamente all’avvocato RYLLO

FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALL MERIGLIANO & C SRL, P.I. (OMISSIS) in persona del

Curatore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAFILE 13,

presso lo studio dell’avvocato DE LUCA MICHELE, rappresentata e

difesa dall’avvocato APA SALVATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato LUIGI TALLARICO difensore del ricorrente che chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per: “Manifesta infondatezza,

condanna alle spese”.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 1.9.98 L.R. citò al giudizio del Tribunale di Crotone la curatela del fallimento dell’Impresa Merigliano, al fine di sentirsi dichiarare proprietaria, in virtù della compravendita stipulata con scrittura privata del 19.9.80 con la suddetta impresa dell’immobile ubicato ai piani quarto ed attico di un edificio sito nell’ambito della lottizzazione (OMISSIS) di quella città, che assumeva aver pagato, versando l’acconto di L. 35.000.000 all’atto della stipula ed accollandosi il mutuo per la residua pari somma.

Costituitosi il fallimento, chiese il rigetto della domanda con condanna in via riconvenzionale, dell’attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., eccependo che la scrittura da quella invocata integrava, in realtà, un preliminare di vendita, che peraltro il mutuo neppure era stato erogato, sicchè essendosi la curatela sciolta dal contratto, legittimamente ai sensi della L. Fall., art. 72, l’immobile era stato inserito nell’attivo fallimentare.

All’esito di istruttoria documentale, l’adito tribunale con sentenza monocratica (del G.O.A della “sezione stralcio”) in data 4.1.01 rigettò le reciproche domande, con compensazione delle spese.

Proposto appello dalla L., resistito dalla curatela, con sentenza dei 20.12.03-13.4.04 la Corte di Catanzaro rigettò il gravame, compensando anche le spese di secondo grado.

I giudici di appello confermavano che il contratto stipulato con la sopra citata scrittura privata costituiva soltanto un preliminare di vendita, tanto desumendo non solo dalla intestazione (“promessa di vendita”) e dalle qualificazioni delle parti (“promittente venditrice” e “promissaria acquirente”), ma anche dall’espressa previsione nel contesto dell’atto, dell’obbligo di vendere, della futura stipula dell’atto di compravendita a mezzo di un notaio da designarsi dalla promissaria acquirente, dal versamento di una caparra confirmatoria pari alla metà del prezzo con accollo per il resto del mutuo, con espressa previsione che in caso d’inadempimento della suddetta la promittente venditrice avrebbe potuto, a sua scelta, o chiedere l’esecuzione in forma specifica, oppure avvalersi della risoluzione di diritto, con acquisizione di tutte le somme versate dalla controparte. Legittimamente, pertanto, a nulla rilevando i dedotti, peraltro indimostrati, pagamento integrale del prezzo ed anticipato possesso dell’immobile, la curatela si era sciolta L. Fall., ex art. 72, dal contrattarne non aveva ancora spiegato effetto traslativo.

Contro tale sentenza la L. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito la curatela del fallimento intimato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, censurandosi la qualificazione del contratto fornita dalla corte di merito, perchè avrebbe valorizzato esclusivamente il tenore letterale dell’atto, senza tener conto, tra l’altro, di elementi documentali rilevanti in senso opposto e tali da superare la recepita eccezione relativa alla mancata erogazione del mutuo, costituiti da una espressa dichiarazione del curatore e da una fattura rilasciata dall’impresa alla L., quest’ulti ma peraltro contenente l’espressa dichiarazione “per accettazione dell’acquisto definitivo”.

I giudici di appello, fermandosi all’esame del nomen iuris dell’atto, avrebbero omesso di indagare sull’effettiva intenzione dei contraenti.

Inoltre sarebbe stata infondatamente ritenuta non provata l’immissione in possesso dell’acquirente prima del fallimento, sulla base di insufficiente ed erronea valutazione delle risultanze documentali, dalle quali avrebbe potuto desumersi che la strada (via (OMISSIS)) indicata in due lettere prodotte a sostegno della circostanza rientrava effettivamente nell’ambito della lottizzazione (OMISSIS) e non era ubicata altrove, come supposto dalla corte di merito.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 72, per non aver considerato i giudici di merito che la scelta del curatore di sciogliersi dal contratto sarebbe preclusa quando, come nella specie, il passaggio in proprietà del bene al compratore o la consegna della cosa fossero avvenuti prima del fallimento.

Il ricorso non merita accoglimento.

Premesso che l’interpretazione del contratto, per principio da decenni costante nella giurisprudenza di questa Corte, costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto nei casi di malgoverno delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg. c.c., o di manifeste carenze o illogicità del processo argomentativo, tali da non consentire l’identificazione della ratio decidendi, deve rilevarsi che nel caso di specie nessun vizio di tal genere risulta evidenziato e comunque emerge dalla lettura della sentenza impugnata.

I giudici di merito, contrariamente a quanto lamentato nel primo motivo, non si sono arrestati all’esame del mero dato letterale, pur significativo nella sua univocità, della scrittura in questione, ma come si rileva dalla motivazione in narrativa riportata nei suoi essenziali elementi, hanno anche indagato sulla effettiva intenzione dei contraenti, al riguardo compiendoci fine di dirimere ogni ragionevole dubbio interpretativo, una valutazione complessiva ai sensi dell’art. 1363 c.c., delle pattuizioni contenute nell’atto. Tra queste particolarmente significative e correttamente valorizzate ai fini dell’operata qualificazione dell’efficacia obbligatoria della scrittura privata, vanno ritenute l’espressa previsione della futura stipula della compravendita e la facoltà della promittente venditrice, per l’ipotesi di inadempimento della promissaria, di optare per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre tale negozio, clausole che non avrebbero avuto senso nell’ipotesi della già traslativa natura del contratto.

Le circostanze dell’immissione nella detenzione del bene, non incompatibile con la natura preliminare del contratto stipulato e largamente diffusa nelle prassi negoziale, così come quella del pagamento integrale ed anticipato del prezzo ancor prima della stipula del definitivo, costituiscono pertanto elementi di scarsa rilevanza nel caso di specie, la cui insufficiente prova i giudici di merito hanno evidenziato soltanto ad colorandum, in un contesto nel quale le risultanze testuali dell’atto non consentivano alcun ragionevole dubbio;sicchè, la marginalità delle relative considerazioni dubitative, la cui fondatezza viene criticata dalla ricorrente con censura in fatto basata su assunte risultanze documentali (peraltro non osservante del principio dell’autosufficienza, non essendone trascritti integralmente i rispettivi contenuti), comporta la non incidenza, agli effetti del lamentato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, anche dedotto nel primo motivo di ricorso dell’insufficiente ed erronea valutazione delle stesse.

Consequenziale a quella del precedente motivo è la reiezione del secondo, nella parte in cui lamenta l’indebita applicazione della L. Fall., art 72, in ipotesi di già avvenuto trasferimento della proprietà del bene, posto che tale trasferimento non era ancora avvenuto, mentre, per quanto attiene alla circostanza dell’anticipata consegna del bene, ancora non trasferito, il profilo di censura è manifestamente infondato, per assenza di alcun supporto normativo, non costituendo, a termini della citata disposizione, la detenzione del bene compromesso ostacolo alla facoltà di scioglimento concessa alla curatela.

Il ricorso va, in conclusione, respinto.

Evidenti ragioni di equità sostanziale (segnatamente in considerazione dell’avvenuto pagamento quanto meno della metà del prezzo, corrisposto nella ragionevole aspettativa di conseguire il cespite, e della problematicità del recupero del credito soggetto alla falcidia concorsuale) comportano infine la compensazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA