Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8670 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4377/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Macerata, via Morbiducci

21, presso lo studio dell’avv. L. Froldi, che lo rappresenta e

difende, per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 874/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da S.M. cittadino del (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal paese per timore di persecuzioni, attesa la partecipazione del fratello maggiore a un tentativo di golpe e di essere ricercato dalla polizia segreta del paese. A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha rilevato che nelle more del giudizio, le condizioni politiche del paese di provenienza del ricorrente sono radicalmente mutate, in quanto, a seguito di libere elezioni il precedente presidente J. è stato estromesso dalla guida del paese e il nuovo presidente B., eletto con elezioni svolte in clima calmo e pacifico, ha garantito il ritorno alla democrazia.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte d’Appello, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non ha chiesto alcun chiarimento al ricorrente nè sono state approfondite le dichiarazioni del medesimo rese in sede amministrativa ed ha omesso di verificare la veridicità dei fatti, in violazione del ruolo attivo del giudice attraverso la cooperazione istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che in Gambia non sussistesse alcuna situazione di conflitto armato da determinare un pericolo per il richiedente per il solo fatto del rientro nel paese d’origine, infatti, la circostanza che il Gambia sia di recente uscito da una lunga dittatura non significa che il contesto socio-politico di riferimento sia oramai stabile e che le condizioni del paese siano mutate radicalmente.

Il primo motivo è infondato, in quanto, l’audizione del richiedente, specialmente sotto il vigore della normativa applicabile ratione temporis, è una scelta istruttoria discrezionale del giudicante, non deducibile, in linea di principio, in cassazione (cfr. Cass. nn. 33858/19, 5973/19).

Il secondo motivo è inammissibile, perchè non si confronta con la ritenuta genericità del pericolo di danno, ad avviso della Corte d’appello, paventato dal ricorrente e che deriverebbe dal precedente regime in Gambia, mentre, è infondato in riferimento all’ipotesi sub c) dell’art. 14 cit. in quanto contesta l’accertamento di fatto della Corte territoriale, in termini di mero dissenso, senza un’adeguata prospettazione alternativa della situazione generale esistente all’attualità.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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