Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8669 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4002/2019 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in Macerata, via Morbiducci

21, presso lo studio dell’avv. L. Froldi, che lo rappresenta e

difende, per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 856/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva accolto il ricorso proposto da H.M. cittadino del (OMISSIS), riformando il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che i (OMISSIS), milizia del Presidente, avevano cercato di reclutarlo, ma ha precisato di non aver alcun collegamento con quest’ultimo e che anzi uno dei familiari del ricorrente era stato ucciso dall’Esecutivo. Ha riferito, altresì, di avere iniziato il corso di addestramento nel (OMISSIS) ma di essere stato prelevato e portato in prigione ad (OMISSIS) e la spiegazione fornita sul punto (“… non era maggio ma marzo, è una formazione che si fa ogni anno…”) non è apparsa alla Corte di merito convincente.

A supporto delle proprie ragioni, la Corte d’appello ha evidenziato la non credibilità del richiedente, il quale, secondo la medesima Corte avrebbe utilizzato in modo strumentale la situazione socio-politica esistente nel Nord del paese che, comunque, non presentava alcun rischio di conflitto armato (inteso nell’accezione di scontri e violenze che abbiano carattere di persistenza e stabilità). Per quanto riguarda la richiesta di protezione umanitaria, il giudizio comparativo tra la situazione consolidata in Italia e quella del paese si provenienza non evidenziava il rischio di lesioni dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte territoriale, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non ha chiesto alcun chiarimento al ricorrente nè sono state approfondite le dichiarazioni del medesimo rese in sede amministrativa ed ha omesso di verificare la veridicità dei fatti, in violazione del ruolo attivo del giudice attraverso la cooperazione istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che il ricorrente avesse utilizzato in modo strumentale la situazione sociopolitica esistente nel nord del paese.

Il primo motivo è inammissibile, perchè deliberatamente non vengono riportati i fatti di causa, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (vedi p. 3 ultimo cpv. del ricorso), cfr. Cass. n. 10072/18.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè non si confronta con la ratio decidendi di non credibilità e perchè solleva generiche censure di merito, in termini di mero dissenso (in particolare, affermando che, pur se il Gambia è uscito di recente da una lunga dittatura, questo non vuol dire che il contesto di riferimento può considerarsi oramai stabile), non consentite nel giudizio di legittimità.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle

spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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