Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8667 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16532-2006 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA quale incorporante di COOPERCREDITO

SPA, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11 presso lo

studio dell’avvocato BRANDA GIANCARLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2004 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GABRIELE ESCALAR per delega Avv.

BRANDA GIANCARLA, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7.4.05 la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, confermando la sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto dalla Coopercredito spa contro i diniego opposto dall’Agenzia del Territorio alla istanza di rimborso proposta dalla stessa Coopercredito in relazione alla somma riscossa dall’Agenzia a titolo di imposta ipotecaria per l’iscrizione di una ipoteca giudiziale.

L’ipoteca era stata accesa a garanzia del credito recato da un decreto ingiuntivo emesso a favore della Coopercredito nei confronti della Società Cooperativa Zootecnica Rapolla, e dei relativi fideiussori, per il pagamento del saldo debitorio di un conto corrente bancario. La Coopercredito assumeva che l’imposta ipotecaria non era dovuta in quanto l’iscrizione dell’ipoteca assisteva un credito derivante da una operazione di finanziamento, effettuata mediante scoperto di conto corrente, a favore di una società cooperativa e, pertanto, era esente da imposta a mente del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16, n. 4, che estendeva al credito alla cooperazione i benefici fiscali previsti dall’art. 15 dello stesso D.P.R. a favore del credito a medio/lungo termine. Secondo la contribuente, il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16, n. 4, sarebbe stato applicabile alla fattispecie, ancorchè abrogato dalla L. n. 146 del 1998, art. 7 perchè quest’ultima legge era entrata in vigore dopo la stipula del contratto di finanziamento da cui era sorto il credito azionato con il decreto ingiuntivo sulla cui base era stata iscritta l’ipoteca; a nulla rilevando che sia l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, sia l’emissione de decreto ingiuntivo costituente il titolo di tale iscrizione fossero invece successivi all’entrata in vigore della L. n. 146 del 1998.

La Commissione Tributaria Regionale ha motivato il rigetto delle domanda della Coopercredito rilevando che nella specie non avrebbe trovato applicazione il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 in quanto il credito riconosciuto nel decreto ingiuntivo sulla cui base era stata iscritta l’ipoteca derivava da una operazione di finanziamento di durata inferiore a 18 mesi e, pertanto, non qualificabile come operazione di finanziamento a medio/lungo termine.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione la Banca Nazionale del Lavoro spa, incorporante della Coopercredito spa, su un unico complesso motivo.

L’intimata Agenzia del Territorio si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza dell’ 1.2.2011, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico complesso motivo – intitolato Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 e art. 16, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1; nonchè omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 – la Banca Nazionale del Lavoro spa – premesso che nel giudizio di merito era pacifico che l’iscrizione ipotecaria della cui tassazione si tratta concerne un credito derivante da un finanziamento alla cooperazione, come contemplato dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16, n. 4 – deduce che la Commissione Tributaria Regionale, nel ritenere che per l’accesso all’agevolazione fosse necessario che il finanziamento avesse durata maggiore di 18 mesi, avrebbe erroneamente interpretato il D.P.R. n. 601 del 1973, 15 e art. 16, n. 4. Rileva in proposito la ricorrente che il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16 con riferimento ad un limitato numero di settori imprenditoriali, estende ai finanziamenti di qualunque durata le agevolazioni previste dall’art. 15 dello stesso D.P.R. per i (soli) finanziamenti a medio/lungo termine (di durata superiore a 18 mesi).

La difesa erariale, nel controricorso, contesta la prospettazione giuridica della ricorrente, argomentando che la disciplina dettata dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16 si pone in continuità con quella dettata dall’art. 15 dello stesso D.P.R. e pertanto, sebbene introduca alcune eccezioni alle limitazioni previste da tale articolo (rimuovendo, tra l’altro, il limite della durata minima del finanziamento), presuppone comunque che si versi in materia di contratto di “finanziamento/mutuo”, ossia che ricorra una ipotesi trasferimento di una somma di denaro da finanziante a finanziato;

ipotesi a cui non potrebbe ricondursi la fattispecie in esame, nella quale il credito garantito dall’ipoteca sarebbe sorto da una concessione di apertura di credito in conto corrente. Da ultimo la difesa erariale sottolinea, ulteriormente, che l’iscrizione ipotecaria per cui è causa era destinata a garantire il credito recato da un decreto ingiuntivo, risultando pertanto estranea al rapporto di conto corrente tra le parti.

Il ricorso è fondato e va accolto.

l’incipit del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16 recita: “le agevolazioni stabilite dall’ari. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori”; tra i “settori” è poi indicato, al n. 4), “il credito alla cooperazione, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1421, e alla L. 12 marzo 1968, n. 386”.

La semplice testuale lettura della norma, ove si parla di “”finanziamenti di qualunque durala”, disvela l’errore in cui è incorso il giudice di merito nel negare il diritto della contribuente all’agevolazione tributaria sull’argomento che il rapporto di finanziamento da cui era sorto il credito garantito con l’ipoteca aveva durata inferiore a 18 mesi. Quando si tratti di credito in uno dei settori enumerato nel D.P.R. n. 601 del 1973, art. 16 – e, nella specie, è pacifico che si tratta di credito alla cooperazione (circostanza, questa, non contestata nemmeno nel controricorso per cassazione dell’Agenzia del Territorio) – la durata del finanziamento è irrilevante.

Quanto all’argomento della contro ricorrente (valutabile, ancorchè non trattato nella sentenza impugnata, trattandosi di questione di mero diritto) secondo cui l’agevolazione tributaria in questione non spetterebbe alla contribuente perchè il rapporto da cui discende il credito garantito con l’ipoteca, ossia un contratto di apertura di credito in conto corrente, esulerebbe dall’ambito della nozione di finanziamento rilevante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 16 esso risulta palesemente smentito dal disposto del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 18, comma 1. laddove, con riferimento all’individuazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva, si menziona espressamente l’ipotesi di “finanziamenti fatti mediante apertura di credilo, utilizzati in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica”. Questa. Corte, del resto, ha già avuto modo di indicare espressamente, nella materia che ci occupa, che la scopertura di conto corrente è una operazione di finanziamento (vedi la sentenza n. 4407 del 2005: “Le agevolazioni tributarie in materia di imposta ipotecaria, previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 per le operazioni di credito a medio e lungo termine, si applicano sia alle operazioni di finanziamento, come la scopertura di conto corrente e di conto corrente speciale, sia alle cambiali agrarie che, a differenza delle cambiali ordinarie, realizzano una forma di finanziamento oggetto di agevolazione. “;

vedi anche la sentenza 4602 del 2009, che ha confermato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto l’agevolazione in esame nel caso di un finanziamento erogato da una Banca appunto nella forma dell’ apertura di credito in conto corrente).

Patimenti va disatteso l’argomento della difesa erariale secondo cui l’iscrizione ipotecaria per cui è causa non potrebbe accedere all’agevolazione perchè, trovando titolo in un decreto ingiuntivo, risulterebbe estranea al rapporto di conto corrente tra le parti. In proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è ragione di discostarsi, secondo cui “In tema di agevolazioni tributarie nel settore delle operazioni di finanziamento alla cooperazione, l’esenzione dall’imposta ipotecaria, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 16 trova applicazione non solo per le ipoteche convenzionali o legali, ma anche per quelle giudiziali, le quali non integrano un atto giudiziario (ma trovano in esso la fonte)” (così Cass. 2815 del 2002; conformi le sentenze 4598/2002 e 14840/2008).

In definitiva il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento della domanda della contribuente.

Le spese si compensano.

P.Q.M.

la Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie la domanda proposta con il ricorso di primo grado dalla contribuente.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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