Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8667 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. I, 08/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 08/05/2020), n.8667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12745/2019 proposto da:

R.A.A.K., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Mario Novelli, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso il decreto n. 2907/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

R.A.A.K., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Tribunale ha ritenuto che il racconto, in merito alle ragioni della fuga ed al timore del rimpatrio, anche ove credibile, era confinato in ragioni di carattere privatistico, volte a perseguire un miglioramento socio/economico della vita della famiglia di origine, tuttora in Bangladesh.

Sulla scorta di tale considerazione ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Il Tribunale, inoltre, avendo consultato le COI afferenti alla situazione socio/politica dello Stato di provenienza, ha escluso che in detta regione vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.Lgs. cit..

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria.

Il richiedente propone ricorso articolato in quattro mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la trattazione della causa va rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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