Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8667 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.04/04/2017),  n. 8667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13563/2014 proposto da:

S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA 121, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO COMITO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LAURA CURATOLA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE REGGIO CALABRIA, in persona dei Commissari straordinari e

legali rappresentanti pro tempore Dott. C.G., Dott.

CA.GI. e Dott. L.P.C., elettivamente domiciliato in

ROMA, BORGO PIO, 160, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

CHIARANTANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERO PIETRO

FERRARO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGGIO GESTIONE ENTRATE E SERVIZI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1742/2013 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ALFONSO PAPA MALATESTA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. S.A.M. ha proposto ricorso per cassazione, contro il Comune di Reggio Calabria e la Reggio Gestione Entrate e Servizi s.p.a. (Re.G.E.S. s.p.a.), avverso la sentenza del 15 ottobre 2013, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dell’appello principale spiegato dal Comune ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria del 16 marzo 2010, ha rigettato la domanda, proposta dalla ricorrente per ottenere l’accertamento negativo di un credito di Euro 316,40 di cui all’avviso di liquidazione per morosità n. (OMISSIS), ad essa notificato il 12 maggio 2007.

Tale avviso era relativo alla debenza dei canoni di fornitura dell’acqua e dello smaltimento e depurazione delle acque reflue e nella prospettazione della domanda della S. era stato inviato quando ormai era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 1, che, nella sua prospettazione era decorso dal 31 dicembre 2001, data a partire dalla quale il diritto del Comune avrebbe potuto essere fatto valere.

Il giudice onorario, davanti al quale il Comune aveva chiamato in garanzia la società concessionaria della riscossione, cioè la Re.G.E.S., per essere manlevato, riteneva il credito prescritto e nel contempo dichiarava l’estromissione della Re.G.E.S..

2. Al ricorso per cassazione, ha resistito con controricorso il Comune di Reggio Cala.

3. La trattazione del ricorso veniva fissata per l’udienza del 12 luglio 2016, nella quale veniva rinviata a nuovo ruolo per l’astensione della relatrice allora designata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta “violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., comma 4, in relazione all’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

L’illustrazione del motivo inizia con l’enunciare che il tribunale avrebbe “erroneamente riformato la sentenza di primo grado, decidendo la causa in difformità alla giurisprudenza di legittimità nella materia de qua”.

2. Senonchè, nella successiva esposizione, che si articola per tre pagine e mezza, ci si astiene dall’identificare la motivazione della sentenza impugnata che si vorrebbe sottoporre a critica, sicchè l’argomentare risulta, per il lettore del ricorso, enunciato senza alcuna esplicita correlazione ad essa.

Ora, è principio consolidato quello per cui “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4” (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi; ed ora da Cass. sez. un. n. 22226 del 2016).

Invero, la motivazione della sentenza impugnata, dopo una premessa sull’inquadramento del rapporto fra la ricorrente ed il Comune come un contratto di somministrazione, si sviluppa, nella pagina 3 e 4, rilevando che: “nel contratto standard di somministrazione di acqua potabile affoliato alla produzione di primo grado dell’ente si stabilisce che per la riscossione dei “canoni di abbonamento” sono compilati ruoli annuali, e che con il provvedimento di emissione dei ruoli sono determinati scadenze e modalità di pagamento. In esclusione della clausola sopra trascritta, è intervenuta la Det. Dirigente dell’U.O. Finanze e tributi, n. 353 del 1° marzo 2002, con la quale, in parziale revoca della precedente determina n. 185/2001 (non presente nei fascicoli di parte), si è disposto che il pagamento delle somme dovute da ciascun utente del servizio idrico integrato in ordine all’annualità 2001 avvenga “in quattro rate bimestrali, uguali e costanti, la prima delle quali avrà scadenza il 15 aprile 2002, la seconda il 15 giugno 2012, la terza il 15 agosto 2002 e la quarta il 15 ottobre 2002, restando in facoltà degli utenti di liberarsi del debito con il versamento in unica soluzione entro il termine del 15 giungo 2002″ (v. determina n. 353/2002, doc. n. 3 del fascicolo di primo grado del Comune appellante). Dunque, secondo la disciplina regolante il rapporto di fornitura idrica, il Comune avrebbe potuto pretendere il pagamento del canone del servizio idrico integrato per l’anno 2001 solo allo scadere dei termini sopra indicati (nè l’appellato, attore in primo grado, ha provato che l’importo in contesa sia divenuto esigibile da parte dell’ente locale in un momento anteriore, ad es. in ragione della previsione di termini di scadenza antecedenti rispetto a quelli contenuti nella determina sopra citata)”.

2.1. Da tali rilievi la sentenza impugnata ha tratto la conclusione che non poteva ritenersi che il diritto al pagamento del canone acqua del 2001 si fosse prescritto al 31 dicembre 2006, perchè il termine da cui era decorsa la prescrizione si doveva ravvisare nel 15 giugno 2002, cioè nella data entro la quale poteva effettuarsi il pagamento in unica soluzione e prima della quale il Comune non avrebbe potuto far valere il relativo diritto, sicchè con l’avviso di liquidazione notificato il 12 maggio 2007 il corso della prescrizione era stato validamente interrotto.

2.2. Ebbene di fronte a tale motivazione, che si fonda sull’esistenza nel contratto di somministrazione standard (che si dice prodotto fin dal primo grado e prevedere un potere dell’ente somministrante di stabilire scadenze e modalità di pagamento previa compilazione di ruoli annuali e adozione di provvedimento determinativo delle stesse) e sulla determina del marzo 2002 (che pure si dice prodotta) ed individua, quindi, in base a tali atti le scadenze dei pagamenti da effettuarsi e il decorso della prescrizione con riferimento alla data indicata come di possibile pagamento in unica rata, parte ricorrente avrebbe dovuto svolgere una specifica attività di critica, diretta a spiegare come e perchè il ragionamento svolto dal Tribunale fosse erroneo.

Per farlo avrebbe dovuto commentare e discutere la forza di convincimento di detto ragionamento, che in sostanza si risolve nell’attribuzione di rilievo alle pattuizioni contrattuali, siccome abilitanti il Comune a fissare le modalità ed i tempi di pagamento.

Invece, tale motivazione viene del tutto ignorata.

3. Peraltro, nell’illustrazione del motivo, se anche vi si volesse cogliere – per absurdum – una critica per implicazione, il che sarebbe contrario alla logica di un motivo di impugnazione, si evidenzierebbero una serie di deficienze che non potrebbero condurre in alcun modo ad un positivo scrutinio del motivo.

Infatti, l’articolazione dell’illustrazione procede in questi termini:

a) si fa riferimento alla determina dirigenziale del marzo 2012, per affermare che il Comune non avrebbe mai fornito prova della sua pubblicazione nell’albo pretorio comunale, ma non si dice dove e quando la relativa questione era stata posta e, peraltro, la sentenza impugnata non se ne occupa;

b) si allude ancora alla detta delibera assumendo che con essa il creditore non avrebbe potuto spostare ad libitum il corso della prescrizione, ignorando che era, a stare alla sentenza impugnata, il contratto a prevedere il potere comunale;

c) si sostiene che “la formazione del ruolo e la relativa approvazione con affissione all’Albo Pretorio, sono attività interne dell’Ente” e per tale ragione non avrebbero potuto produrre effetti nella sfera della ricorrente, così nuovamente ignorando quanto sub b) e, soprattutto, l’evidente carattere di atto amministrativo a contenuto generale della determina;

d) si evocano Cass. nn. 8988 del 2005, 16131 del 2002 e 10608 del 2001 per sostenere che alla determina non poteva essere attribuita efficacia interruttiva del corso della prescrizione, ma nuovamente senza considerare che la determina, secondo la sentenza impugnata, traeva titolo dal contratto;

e) si dice che il resistente non aveva fornito alcuna prova documentale nè sulla formazione del ruolo nè sulla relativa fatturazione e sulla sua notifica, ma nuovamente si prospettano questioni che non si dice dove e come siano state poste e, tra l’altro, senza considerare che l’azione di accertamento negativo è stata introdotta contro un avviso di liquidazione;

f) si fa riferimento alle clausole di cui agli artt. 1 e 6 del contratto, riproducendone il contenuto, ma senza indicare – in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 – se e dove esso sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità e di dette clausole si prospetta la vessatorietà e la mancata approvazione per iscritto, adducendo che il Comune non aveva mai fornito prova di essa, “avendo prodotto in giudizio un semplice modulo standard del contratto stesso, tutto ciò ancora una volta senza dire se e dove la relativa questione era stata posta”;

g) in fine si dice che la RE.G.E.S. aveva dichiarato che nel protocollo operativo stipulato con il Comune di Reggio Calabria il 12 gennaio 2006, era stato previsto che gli avvisi di morosità relativi al canone del 2001 avrebbero dovuto essere notificati entro il 30 gennaio 2006, ma anche in tal caso non si osserva l’art. 366, n. 6 e nuovamente si prospetta una questione senza dire se e dove la si era prospettata nel giudizio di merito.

4. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro ottocento, oltre duecento per esborsi, nonchè le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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