Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8666 del 29/03/2021
Cassazione civile sez. II, 29/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 29/03/2021), n.8666
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19888/2019 proposto da:
S.F., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FASCIA, e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA depositato il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.
Il Tribunale di Brescia, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.
Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto S.F. affidandosi a un solo motivo.
Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, nonchè della L. n. 722 del 1954, perchè il Tribunale di Brescia avrebbe erroneamente escluso la sussistenza, nel Paese di origine del richiedente (Gambia), della condizione di violenza generalizzata di cui al già richiamato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
La doglianza è inammissibile. Il decreto ricostruisce la situazione interna del Gambia, richiamando le fonti internazionali consultate (cfr. pagg. 5 e 6) e consentendo in tal modo al richiedente il duplice controllo della fonte consultata e della specifica informazione da essa tratta. Rispetto alla ricostruzione fatta propria dal Tribunale il ricorrente si limita a richiamare due precedenti di merito, evidentemente relativi a diverse fattispecie e quindi non direttamente rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, dai quali non può trarsi alcun principio suscettibile di riproduzione generalizzata. Nè il ricorrente richiama alcuna fonte informativa diversa rispetto a quelle indicate dal giudice bresciano, dalla quale si possano trarre notizie più precise o più aggiornate, tali da evidenziare uno scorretto uso, da parte del giudice di merito, del potere-dovere di cooperazione istruttoria (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559).
Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021