Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8665 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. II, 29/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 29/03/2021), n.8665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24695/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTO DALLA BONA,

ed elettivamente domiciliato a Roma, via Ippolito Nievo 61, presso

lo studio dell’Avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, per procura speciale in

calce al ricorso del 6/8/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il DECRETO n. 6857/2018 del TRIBUNALE DI MILANO, depositato

il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/9/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Milano, con il decreto in epigrafe, ha respinto il ricorso con il quale, in data 6/4/2018, S.A., nato in (OMISSIS), aveva impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da lui presentata.

S.A., con ricorso notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in data 7/8/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità del decreto per violazione delle norme processuali in riferimento al comb. disp. di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4 conv. in L. n. 46 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè dell’art. 111 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 32, 35, 35 bis e artt. 112 e 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale, il giudice non è vincolato ai motivi dedotti con l’opposizione dal richiedente e che il tribunale poteva, di conseguenza, estendere il proprio esame all’intera vicenda narrata dallo stesso, vagliando, anche sotto il profilo della qualificazione, la sua possibile sussunzione nelle fattispecie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria oltre che della protezione umanitaria.

1.2. Il tribunale, però, così facendo, ha osservato il ricorrente, non si è attenuto al principio dispositivo previsto dall’art. 112 c.p.c., il quale è derogato nel giudizio del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e 35 bis, solo laddove il giudice intenda riconoscere una misura che non sia stata chiesta ma non anche quando il giudice intenda, al contrario, negare la misura, che può essere compresa o meno in una domanda.

1.3. Non è, dunque, corretta, ha aggiunto il ricorrente,

l’affermazione del tribunale secondo cui la competenza del tribunale, nel giudizio di opposizione, si estenda anche al diritto alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il quale, al contrario, è sottratto all’opposizione ex art. 35 cit., riservata solo alle domande volte ad ottenere lo status di rifugiato oppure la protezione sussidiaria.

1.4. Il richiedente, quindi, ha proseguito il ricorrente, ha proposto la domanda di protezione umanitaria, soggetta all’azione di cognizione ordinaria, cumulandola alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, assoggettate al rito speciale e camerale previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 e 35 bis, con la conseguenza che il tribunale, per decidere sulla domanda di protezione umanitaria unitamente a quelle di protezione internazionale, avrebbe dovuto trasformare il rito da speciale a ordinario a norma dell’art. 40 c.p.c., comma 3.

1.5. Il tribunale, invece, con il rito collegiale speciale, ha deciso tanto sullo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria, non oggetto di domanda, quanto sulla domanda, soggetta al rito ordinario di cognizione, di protezione umanitaria, in tal modo ledendo irrimediabilmente il diritto di difesa del richiedente, come la possibilità di proporre appello.

1.6. Il decreto impugnato, ha concluso il ricorrente, è, dunque, il risultato di un procedimento illegittimo ed è, quindi, nullo e/o abnorme.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 111 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, artt. 35 e 35 bis, D.L. n. 13 del 2017, art. 3, lett. d), art. 112 e 158 c.p.c. e art. 10 Cost., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale, il giudice è chiamato al completo riesame della domanda inizialmente introdotta in sede amministrativa, da valutarsi con approccio unitario.

2.2. Il tribunale, però, così facendo, ha osservato il ricorrente, non ha considerato che, a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, i diritti soggettivi aventi ad oggetto lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, pur godendo della stessa copertura costituzionale ad opera dell’art. 10 Cost., comma 3, non devono essere necessariamente trattati nel medesimo contesto processuale.

2.3. Le nuove norme processuali, infatti, ha proseguito il ricorrente, da un lato escludono che la domanda di protezione umanitaria presentata isolatamente e con il rito ex art. 2, comma 1, lett. d), possa essere trattata con il rito speciale/camerale, previsto per le domande di protezione internazionale, e, dall’altro lato, nulla prevedono in caso di cumulo con le domande di protezione internazionale.

2.4. La violazione delle predette norme procedurali comporta, quindi, ha concluso il ricorrente, la nullità del decreto impugnato.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 101 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, commi 8 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha utilizzato le informazioni sul Paese d’origine del richiedente senza assegnare, quanto meno per le c.o.i. acquisite d’ufficio, un termine ai sensi dell’art. 101 c.p.c., perchè il richiedente, acquisita la relativa conoscenza, potesse svolgere la propria attività difensiva.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 24 Cost., delle norme previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, commi 8 e 9, nella parte in cui tali norme prevedono che la commissione territoriale possa procedere alla raccolta di prove, come la videoregistrazione/redazione del verbale e la raccolta delle c.o.i., che conservano la propria efficacia anche nel successivo giudizio di opposizione innanzi al tribunale, senza che il richiedente possa svolgere un’attività difensiva al riguardo.

5. La Corte prende atto che il ricorso, in quanto notificato solo il 7/8/2019, non è tempestivo, essendo scaduto, a fronte del deposito del decreto impugnato in data 16/11/2018, il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile ratione temporis (cfr., in tal senso, Cass. n. 14821 del 2020, la quale, sia pur con riferimento alle controversie in materia di protezione internazionale celebrate secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, ha ritenuto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, senza che, ai fini del decorso di tale termine, possa assumere rilievo la tardiva comunicazione del deposito della decisione impugnata da parte della cancelleria). La norma prevista dall’art. 327 c.p.c., comma 1, del resto, opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (cfr. Cass. n. 16893 del 2018) pur quando gli stessi siano resi all’esito di un procedimento che, come quello in esame, si è svolto (non importa se correttamente o meno) nelle forme camerali previste – ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, nel testo introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017 – dagli artt. 737 c.p.c. e segg. (cfr. Cass. n. 26272 del 2005, in tema di procedimento camerale di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo). Del resto, questa Corte ha chiarito che, in base alla disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in L. n. 132 del 2018), il ricorso alla sezione di tribunale specializzata in materia di immigrazione, proposto dal cittadino straniero contro il provvedimento di diniego della commissione territoriale al solo fine di ottenere la protezione umanitaria, deve essere trattato secondo il rito camerale collegiale disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, il quale si applica a tutte le controversie aventi ad oggetto tali impugnazioni, senza che abbia alcun rilievo la limitazione della domanda operata dalla parte, essendo il rito ordinario (o, in presenza dei presupposti, quello sommario) monocratico operante solo per le azioni promosse per conseguire il permesso di soggiorno per motivi umanitari che non siano precedute dalla richiesta di asilo alle predette Commissioni (Cass. n. 14681 del 2020).

6. Nulla per le spese di lite.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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