Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8665 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/05/2020), n.8665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al numero

15519 del ruolo generale dell’anno 2019, sollevato dal Tribunale di

Napoli con ordinanza in data 10 maggio 2019 nel giudizio iscritto al

n. 11976/2018 R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra:

D.D.;

e

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. De Matteis

Stanislao, che chiede sia dichiarata la competenza del Giudice di

Pace di Napoli;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

27 febbraio 2020 dal consigliere relatore Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio promosso da D.D. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per ottenere la dichiarazione di invalidità del provvedimento di fermo amministrativo iscritto su un motoveicolo di sua proprietà sulla base di crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nonchè l’inesistenza stessa di detti crediti, giudizio riassunto davanti al Tribunale di Napoli a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Napoli, è stato sollevato di ufficio dal tribunale conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 10 maggio 2019 (all’esito di riserva assunta alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 26 marzo 2019).

E’ stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c..

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Napoli, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto la contestazione della regolarità di un provvedimento di fermo amministrativo relativo ad un veicolo, iscritto dall’agente della riscossione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, sulla base di crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nonchè la contestazione della stessa sussistenza di detti crediti, la parte attrice ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Napoli.

Quest’ultimo sostiene che, in ragione della natura dei crediti fatti valere e delle contestazioni avanzate dalla parte attrice con riguardo alla conseguente iscrizione di fermo amministrativo, sussisterebbe la competenza per materia del giudice di pace, trattandosi di iscrizioni avvenute in virtù di sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada, in relazione alle quali viene posta in discussione la regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni e la regolarità dello stesso procedimento di iscrizione dell’ipoteca, questioni in ordine alle quali sussisterebbe la competenza per materia (con limite di valore, nella specie non superato) dello stesso giudice di pace, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, nonchè del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7.

Essendo stata dedotta la competenza per materia del giudice di pace, l’istanza di regolamento di competenza deve ritenersi ammissibile (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017, Rv. 646814 – 01: “la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del giudice adito presuppone necessariamente anche l’esclusione della propria competenza per materia, con conseguente ammissibilità, sotto tale profilo, del regolamento di competenza d’ufficio; nella specie, il giudice di pace aveva declinato la propria competenza per valore in favore del tribunale e in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di sollevare regolamento di competenza di ufficio per violazione delle regole sulla competenza per materia”).

La competenza per materia spetta effettivamente al locale giudice di pace, in quanto, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018, Rv. 650888 – 01).

Il principio appena richiamato è da ritenersi applicabile sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione – “opposizione c.d. recuperatoria” sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso – “opposizione c.d. preventiva” (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, Rv. 653443 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 – 01; cfr. anche, per analoga fattispecie riferita ad iscrizione ipotecaria, Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 22142 del 04/09/2019), oltre che per le contestazioni relative alla regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva. Nessuno spazio vi è dunque, in siffatte ipotesi, per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resta sempre e comunque riservata al tribunale.

Va di conseguenza dichiarata la competenza per materia sulla controversia del Giudice di Pace di Napoli.

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede, quindi nulla è a dirsi sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace di Napoli; nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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