Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8664 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/05/2020), n.8664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 10499

del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

SGM Suolificio S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, S.S. rappresentato e difeso

dall’avvocato Gerardo Pizzirusso (C.F.: PZZ GRD 69813 E783G);

– ricorrente-

nei confronti di:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Fermo depositata in data 22

febbraio 2019 nel procedimento civile iscritto al n. 1667/2013 del

R.G.;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della Dott. ssa Soldi

Anna Maria, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udita la

relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 27

febbraio 2020 dal consigliere relatore Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

SGM Suolificio S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di Uni-polSai Assicurazioni S.p.A. per ottenere il pagamento dell’indennizzo dovuto in base ad un contratto di assicurazione contro i danni relativo ad un fabbricato. Con sentenza n. 471 in data 25 giugno 2018, il Tribunale di Fermo ha pronunciato sentenza non definitiva, dichiarando l’inefficacia di una clausola contrattuale di limitazione della responsabilità e disponendo l’ulteriore corso del giudizio per l’accertamento dell’importo dovuto all’attrice. La società convenuta ha proposto appello immediato avverso tale decisione ed il giudice istruttore del giudizio di primo grado ne ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di appello, ritenendo che quest’ultimo (vertente sull’an debea-tur) avesse carattere di pregiudizialità rispetto a quello sul quantum debeatur che proseguiva in primo grado.

Avverso la relativa ordinanza ha proposto il presente regolamento di competenza la SGM Suolificio S.r.l..

Non ha depositato memorie difensive la UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.

La società convenuta ha proposto appello immediato avverso la sentenza non definitiva di primo grado relativa all’an debea-tur, ed il giudice istruttore ha disposto la sospensione del giudizio di primo grado di cui era stata disposta la prosecuzione ai fini dell’accertamento del quantum debeatur, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale il predetto giudizio di appello sull’an debeatur.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte (cui si ritiene di dover dare continuità), peraltro, “la sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, a norma dell’art. 279 c.p.c., comma 4, e non in applicazione analogica dell’art. 295 c.p.c., attese sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa (essendo la fattispecie regolata dal richiamato art. 279 c.p.c., comma 4), nè in forza di un potere discrezionale di sospensione, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 c.p.c. ad opera della L. 26 novembre 1990, n. 353, artt. 6 e 35” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 419 del 14/01/2004, Rv. 569427 – 01), essendosi altresì specificato, in particolare, che “nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l’unica possibilità di sospensione di quest’ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 4, che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo “an debeatur”, restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, per l’assorbente ragione che il giudizio è unico e che per tale ragione la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22944 del 30/10/2007, Rv. 599954 – 01; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 21590 del 12/10/2009, Rv. 609911 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 814 del 19/01/2010, Rv. 610935 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5894 del 24/03/2015, Rv. 635070 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1581 del 22/01/2019, Rv. 652613 – 01, con riguardo alla sentenza dichiarativa della giurisdizione del giudice adito; sull’esclusione della sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza di giudizio sull’an e sul quantum debeatur, cfr. altresì, in linea più generale: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4442 del 21/02/2017, Rv. 643266 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26251 del 03/11/2017, Rv. 646764 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 80 del 04/01/2019, Rv. 652448 – 01).

Nella specie, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Fermo, non era dunque affatto applicabile l’art. 295 c.p.c. e, trattandosi di un giudizio unico nel quale le parti non avevano concordemente richiesto la sospensione del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 4, la sospensione non poteva essere affatto disposta.

Di conseguenza va cassata l’ordinanza impugnata, di sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in quanto il giudizio di primo grado sull’an debeatur, dichiarato sospeso dall’istruttore, deve invece immediatamente proseguire davanti al Tribunale di Fermo.

Le spese del presente procedimento di regolamento di competenza seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– cassa la decisione impugnata, disponendo la prosecuzione del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Fermo;

– condanna la società resistente a pagare le spese del presente procedimento di regolamento di competenza, in favore della società ricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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