Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8664 del //

Cassazione civile sez. II, 12/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 12/04/2010), n.8664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS), in persona del legale rapp.te

p.t. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO;

– ricorrente –

contro

A.G., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 409/2006 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,

depositata il 12/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2010 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato ALBINI CARLO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI LUIGI,difensore del ricorrente che nulla oppone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che concorda con la relazione art. 380

bis c.p.c..

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.:

Premesso:

A.G. conveniva davanti al Giudice di pace di Filadelfia l’ENEL Distribuzione S.p.A. e premetteva: che era proprietario di un fondo sito in agro di (OMISSIS), località (OMISSIS) e (OMISSIS);

che l’Enel aveva illegittimamente effettuato lavori di escavazione nel fondo con impianto di due pali; che aveva diritto al risarcimento dei danni. Tanto premesso, chiedeva che l’Enel fosse condannato al risarcimento del danno subito nei limiti di Euro 1.032,9, oltre interessi dalla domanda.

L’Enel Distribuzione S.p.A. si costituiva e chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata l’incompetenza per materia del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Lamezia Terme; in via gradata, chiedeva che, in ragione del principio di connessione con la riconvenzionale di accertamento di usucapione ovvero di costituzione di servitù, entrambe le domande fossero rimesse al Tribunale di Lamezia Terme; chiedeva, nel merito, che la domanda principale fosse rigettata per difetto di legittimazione, perchè prescritta, non provata e infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, che il risarcimento preteso fosse ridotto in misura equa.

Il Giudice di Pace adito, con sentenza non definitiva in data 19 dicembre 2003, dichiarava la propria competenza per materia sulla domanda principale e la propria incompetenza per materia in ordine alla domanda riconvenzionale; con sentenza definitiva in data 27 maggio 2004, in accoglimento della spiegata principale, condannava l’Enel Distribuzione S.p.A. al pagamento della somma di Euro 500,00, a titolo di risarcimento danni.

L’Enel Distribuzione S.p.A. interponeva appello e chiedeva che, in integrale riforma della sentenza gravata, fosse dichiarata l’incompetenza del Giudice di pace di Filadelfia in favore del Tribunale adito e che il medesimo Tribunale accogliesse le proposte riconvenzionali e rigettasse la spiegata domanda principale di risarcimento danni. Con sentenza in data 12 ottobre 2006 il Tribunale di Lamezia dichiarava inammissibile l’appello in base alla seguente motivazione: E’, innanzitutto, ormai consolidato il principio secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda proposta e non del contenuto concreto della decisione. Peraltro, il principio della domanda – quale criterio cui riferirsi per l’individuazione del mezzo di impugnazione – opera sia che il giudice di pace si sia pronunciato sul merito della controversia sia che si sia limitato ad emettere una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito o abbia, altresì, pronunciato sulla competenza e sul merito, restando irrilevante che il merito sia stato deciso secondo equità o secondo diritto (cfr., in tale senso, Cass. SS.UU. – 20.11.1999 n. 803; Cass. SS.UU. 14.12.199 n. 12542; Cass. SS. UU. 13.09.1998 n. 9493).

Rammenta, inoltre, il Giudice che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che qualora venga in contestazione la connessione tra le due domande (principale e riconvenzionale) e la correttezza giuridica della relativa statuizione, nei confronti della decisione unico rimedio impugnatorio esperibile è il ricorso per cassazione (così Cass. SS.UU. 15.10.1999 n. 716; Cass. 23.01.2003 n. 19762; Cass. 05.09.2003 n. 1080). Si è, infatti, detto che l’accertamento sulla esistenza o meno della connessione costituisce momento logico – giuridico imprescindibile per la pronuncia del giudice di pace adito in via principale secondo equità ed in via riconvenzionale con domanda eccedente la sua competenza e la relativa statuizione, esplicita o implicita, è comunque indefettibile nella pronuncia resa in tale situazione processuale e costituisce capo autonomo della pronuncia. In particolare, la Suprema Corte, nella pronuncia resa in data 11.07.2005, n. 14517, occupandosi, tra l’altro, proprio della questione concernente l’affermazione o la negazione della connessione, ha affermato che occorre distinguere il caso nel quale il giudice di pace abbia riconosciuto da quello in cui abbia negato la connessione. Nel primo caso se il giudice di pace si è spogliato delle due cause unica impugnazione ammissibile è il ricorso per cassazione. Nel secondo caso in cui il giudice di merito ha escluso la connessione si possono verificare ipotesi diverse. Se il giudice di pace, come è conforme a diritto, ha pronunciato nel merito sulla principale e si è spogliato dell’altra causa, la censura potrà riguardare la sola statuizione sulla connessione o anche quella sul merito e, in entrambi i casi, unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione perchè la tematica attiene solo al processo di equità. Qualora, invece, il giudice di pace , pur escludendo la connessione abbia pronunciato in via equitativa sulla domanda principale e, evidentemente errando, anche nel merito della riconvenzionale, il soccombente dovrà impugnare con il rimedio del ricorso per cassazione la pronuncia di equità e con l’appello la pronuncia sulla riconvenzionale, atteso che quest’ultima statuizione attiene ad un processo che, una volta esclusa la connessione, è, per definizione, distinto, separato ed autonomo rispetto a quello di equità. A ben vedere, nel caso in esame, la sentenza del giudice di pace, relativamente alla statuizione che ha deciso nel merito della domanda principale è da qualificare non di diritto, ma secondo equità, poichè rientra nella previsione di cui all’art. 7 c.p.c., e rispetta la soglia stabilita per la decisione secondo equità. In particolare la domanda con cui l’attore chiede di essere risarcito del danno subito a causa dell’apposizione sul proprio fondo del palo di sostegno di una linea elettrica, in mancanza di costituzione di una servitù, non costituisce causa relativa a beni immobili e, pertanto, se di valore inferiore a quello indicato nell’art. 7 c.p.c., appartiene alla competenza del giudice di pace e deve essere decisa secondo equità (v. tra le altre, Cass. 26.02.2003 n. 2888).

D’altro canto, la sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità della riconvenzionale perchè autonoma rispetto alla domanda principale, statuendo, così, espressamente sull’inesistenza di ragioni di connessione tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale. Ciò ha determinato la separazione tra le due domande con la conseguente decisione nel merito della principale e con la declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale.

Ora, deve ritenersi che vista l’autonomia delle statuizioni sulle due domande e considerato che il giudice di pace ha escluso il collegamento tra le due domande (principale volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per l’illegittima infissione dei pali nei limiti di valore per l’applicazione della cd. equità sostitutiva e riconvenzionale tesa ad ottenere l’accertamento dell’usucapione o la declaratoria di costituzione coattiva di servitù), le distinte statuizioni non connesse sarebbero state soggette a due diversi mezzi di impugnazione, ossia la pronuncia sulla principale di equità a ricorso per cassazione e quella avente ad oggetto la riconvenzionale di diritto ad appello. Tuttavia, occorre considerare che l’appellante ha criticato la decisione impugnata, rilevando, innanzitutto, che il Giudice di Pace ha, erroneamente, affermato che non vi fosse connessione tra la domanda principale formulata da parte attrice e la domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta.

Ed infatti, l’ENEL Distribuzione S.p.A. ha, quale primo motivo di gravame, contestato il difetto di connessione pronunciato dal giudice di pace e, quindi, la pronuncia in rito emessa dal medesimo che attiene alla domanda principale che doveva essere decisa – ed è stata decisa – secondo equità. Ora, avuto riguardo ai principi prima esposti, in base alla casistica indicata dalla Suprema Corte (sentenza 11.7.2005 n. 14517) e sopra richiamata è evidente che le censure sollevate da parte appellante dovevano essere fatte valere con il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto, in primo luogo, la statuizione sulla connessione. Nè si può pervenire a conclusione diversa, avuto riguardo alle pronunce della Suprema Corte menzionate da parte appellante, poichè, da un lato, non sembra a questo Giudice che le stesse si pongano in contrasto con i criteri indicati nella sentenza della Cassazione 14517/2005 e, dall’altro lato, è evidente che le decisioni adottate sono relative alla fattispecie di volta in volta esaminata dal giudice di legittimità ed hanno preso in considerazione, caso per caso, le originarie domande formulate dalle parti, nonchè gli specifici motivi di impugnazione dedotti che non coincidono con quelli relativi al caso in esame.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, con un unico motivo, l’ENEL Distribuzione s.p.a..

A.G. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che nella specie devono trovare applicazione i principi affermati da questa S.C. (ord. 30 marzo 2009 n. 7676) in una causa identica e precisamente:

Quando in un giudizio dinanzi al giudice di pace avente ad oggetto una domanda sottoposta come tale a regola di decisione secondo equità viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, la regola di giudizio – indipendentemente dalla concreta soluzione che possa avere la questione sulla sussistenza o meno della connessione ai sensi dell’art. 36 cod. proc. civ. – diventa quella di diritto, con la conseguenza che, nel regime anteriore all’attuale art. 339 cod. proc. civ. (come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1, comma 1), la sentenza resa dal giudice di pace su entrambe le domande, così come la decisione parziale resa separatamente sulla riconvenzionale per negare la connessione (con irrituale declaratoria di inammissibilità per tale ragione o con rituale rimessione al tribunale della riconvenzionale) e la successiva sentenza definitiva sulla principale (anche nel caso in cui non sia stata fatta riserva avverso la parziale ed essa sia divenuta definitiva), sono da intendere pronunciate secondo diritto, con la conseguenza della loro appellabilità. Questo regime impugnatorio può escludersi, con la derivante assoggettabilità della relativa statuizione al ricorso per cassazione, solo nell’ipotesi in cui il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto ed affermando che la regola di decisione sulla domanda è quella secondo equità.

P.Q.M.:

Si conclude per la fondatezza del ricorso.

Roma, dicembre 2009.

IL RELATORE Roberto Triola.

Il collegio ritiene di condividere tale relazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, che deciderà in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio e provvederà a decidere sull’appello considerando ammissibile. Al giudice di rinvio è rimessa la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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