Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8663 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 08/05/2020), n.8663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16288-2019 proposto da:

RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DEI PARIOLI 63, presso lo studio dell’avvocato FABIO

GIUSEPPE LUCCHESI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE

TAVAZZI;

– ricorrente –

contro

C.P., C.M., I.A.;

– intimati –

per regolamento di competenza n. R.G. 10085/2018 avverso l’ordinanza

del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI GIACALONE che chiede

che codesta S.C., in camera di consiglio, rigetti il ricorso ed

emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Reliance National Insurance Company propone ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., illustrato da memoria nei confronti di C.P. ed altri, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna in data 18.3.2019, comunicata il 16.4.2019, con la quale è stata disposta la sospensione ex art. 337 c.p.c., comma 2, del giudizio di restituzione, proposto dalla compagnia di assicurazioni nei confronti delle controparti, fino alla definizione con provvedimento irrevocabile dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna relativa al giudizio risarcitorio intrapreso dai C. nei confronti della AUSL e dei medici da essa dipendenti per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.

2. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Questi i fatti, per quanto ancora qui rilevanti:

– I.L., rispettivamente moglie e madre degli intimati, già affetta da problemi psichiatrici, moriva durante un ricovero in ospedale;

– il procedimento penale contro i medici si concludeva in primo grado nel 2013 con una condanna per omicidio colposo; in quella sede, i professionisti erano anche condannati a pagare una provvisionale alle parti civili, che veniva corrisposta dalla QBE (oggi Reliance) compagnia di assicurazione della AUSL di Bologna nonchè dei sanitari ivi operanti quali medici dipendenti); nel processo penale in grado di appello, invece, nel 2016 i medici venivano assolti per non aver commesso il fatto, con revoca delle statuizioni civili, con sentenza ormai passata in giudicato;

– parallelamente, i parenti- marito, figli e fratelli – della vittima intraprendevano il giudizio civile nei confronti della AUSL ed in quella sede la struttura sanitaria nel 2016 veniva condannata a corrispondere cospicue somme a titolo di risarcimento del danno (da cui detrarre le somme già versate a titolo di provvisionale in forza della sentenza penale di condanna di primo grado); la AUSL proponeva appello, chiedendo ed ottenendo la sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado resa dal tribunale civile nel 2016;

– nel 2018, la compagnia di assicurazioni, oggi Reliance, che aveva pagato la provvisionale ai parenti delle vittime in forza del provvedimento accessorio alla condanna penale resa in primo grado, intraprendeva un separato giudizio, con rito sommario, nei confronti dei danneggiati per ottenere la restituzione dai parenti della vittima primaria di quanto pagato in esecuzione della sentenza penale di condanna in favore degli odierni resistenti; in quel giudizio si costituivano i danneggiati chiedendo la sospensione di esso, fino alla definizione del processo nel giudizio risarcitorio in sede civile in cui la compagnia di assicurazioni non era parte;

– il Tribunale di Bologna, con il provvedimento comunicato il 16 aprile 2019 qui impugnato, disponeva la sospensione ex art. 337 c.p.c., comma 2, del giudizio restitutorio iniziato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le due cause, sia per il rapporto di solidarietà che lega la AUSL alla sua assicuratrice, sia per l’efficacia riflessa del giudicato. Riconduceva il legame tra i due procedimenti al fatto che la pronuncia del Tribunale civile di Bologna, condannando la AUSL a risarcire tutti i danni, avete ordinato di detrarre le somme già versate a titolo di provvisionale in forza di sentenza penale di condanna di primo grado.

5. Sostiene la compagnia di assicurazioni, che ha proposto il regolamento di competenza, che non sussistessero i presupposti della sospensione, per la diversità di parti tra i due giudizi civili, quello pendente in appello in cui era parte la struttura sanitaria e non era mai stata evocata in giudizio la compagnia di assicurazioni, e quello introdotto col rito sommario, che pendeva invece tra assicurazione e danneggiati, e evidenziava che la sua azione ex art. 702 bis c.p.c., si fondava sul dato obiettivo del venir meno del titolo in base al quale era stato effettuato il pagamento – la sentenza penale di condanna – che avrebbe in ogni caso obbligato i percipienti alla restituzione, a prescindere da un eventuale esito positivo del giudizio risarcitorio.

6. Il ricorso è fondato e va accolto.

Il provvedimento di sospensione è “salutato, e va disposta la prosecuzione del giudizio n. 10085/2018 radicato dinanzi al Tribunale di Bologna, per le considerazioni che seguono.

6.1. In primo luogo, non vi è coincidenza soggettiva: i due giudizi civili non pendono tra le stesse parti, perchè il procedimento sommario, sospeso, pende tra la compagnia di assicurazione, che ha pagato la provvisionale fondata sulla condanna penale caducata, e i parenti della vittima primaria che quegli importi hanno ricevuto, mentre l’altro processo civile pende tra i parenti delle vittime, danneggiati, e la sola AUSL: non vi è quindi quella coincidenza soggettiva che potrebbe portare l’una decisione far stato nei confronti delle parti coinvolte nell’altro giudizio.

6.2. In secondo luogo, il petitum del giudizio che è stato sospeso si fonda sul diritto della compagnia di assicurazioni alla restituzione delle somme erogate in conseguenza del definitivo venir meno del titolo in base la quale la stessa aveva pagato: l’eventuale condanna in sede civile della AUSL (non della compagnia di assicurazioni, che in quel giudizio non è stata convenuta nè chiamata) non farebbe in ogni caso venir meno il diritto della assicurazione alla restituzione da parte dei danneggiati.

6.3. Inoltre, nel provvedimento di sospensione non si tiene in conto del fatto che, al di fuori delle ipotesi di responsabilità civile obbligatoria (nel caso di specie si trattava di una polizza per la responsabilità civile sanitaria sottoscritta dalla AsI e che dava copertura anche ai medici dipendenti, secondo la struttura del contratto per conto di chi spetta) l’assicuratore è titolare di una situazione autonoma rispetto al rapporto tra danneggiante e danneggiato, che non dispone di azione diretta nei confronti dell’assicurazione del danneggiante.

Questo porta ad escludere anche la possibile efficacia riflessa, nei confronti della compagnia assicuratrice, del giudicato che si formerà nel giudizio risarcitorio pendente in grado di appello nei confronti della AUSL, in quanto, come si ricava già da Cass. n. 4241 del 2013, richiamata in modo non pertinente nel provvedimento di sospensione, laddove non c’è un rapporto di solidarietà ex lege tra assicurato ed assicuratore (come nel nostro caso, in cui c’è solo una assicurazione volontariamente contratta dalla AUSL a coprire i rischi di danni a terzi provocati dalla struttura ospedaliera e dai suoi dipendenti) il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore perchè devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio. Pertanto, detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale.

Va quindi disposta la prosecuzione del giudizio sospeso con il provvedimento impugnato.

Il recente approfondimento delle questioni trattate, con la richiamate sentenza del 2019, induce a compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Dispone la prosecuzione del giudizio. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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