Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8662 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. II, 12/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 12/04/2010), n.8662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. (OMISSIS), A.G.

(OMISSIS), C.M., (OMISSIS),

C.F. (OMISSIS), C.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato BATTISTA DOMENICO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NAPOLITANO PIERO;

– ricorrenti –

contro

D.B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato

PETRETTI ALESSIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ZEREGA DAVIDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1095/2003 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione relativamente al secondo e terzo motivo assorbito

il resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 303/2000 il tribunale di Chiavari respingeva la domanda di D.B.A. contro A.A. e G., C.M. e F., C.V. per sentir dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione della corte annessa ai locali posti a pianterreno dell’immobile in (OMISSIS), già nel nct partita (OMISSIS) mapp. (OMISSIS) e (OMISSIS) e partita (OMISSIS) mapp. (OMISSIS) fog.

(OMISSIS), cioè porzione del distacco compreso tra i civici (OMISSIS) e (OMISSIS) di (OMISSIS).

Proponeva appello il soccombente con tre motivi, si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame e la Corte di appello di Genova, con sentenza n. 1095/2003, dichiarava la proprietà del D. B., regolando le spese e respingendo la richiesta di invio all’Ute per la volturazione.

La Corte premetteva che il D.B. era conduttore di un esercizio sito nel civico (OMISSIS) di (OMISSIS), senza accesso diretto laterale allo spazio che costeggiava invece la parete con vetrina del suo negozio.

Il primo giudice aveva escluso il compossesso pro indiviso ma il rilievo non era conferente non discutendosi di un diritto di condominio.

Il fatto di essere detentore di un bene non esclude possa essersi possessori di altro bene ed era rilevante il potere di fatto esercitato sulla cosa, anche in utilizzazioni diverse da quelle correlate all’esercizio dell’attività commerciale.

Il teste T. aveva dichiarato che l’attore abitava nel palazzo di fianco e lasciava la macchina sempre lì anche di notte.

La sentenza riferiva di altre testimonianze e concludeva per l’esistenza di un possesso pacifico, ininterrotto non clandestino ed ultraventennale, aggiungendo che la prova della tolleranza grava su chi la invochi e che i rapporti di amicizia e buon vicinato non giustificano in genere il consenso dato al permanere per lunghissimo tempo di situazioni di fatto diverse da quelle di diritto.

Ricorrono gli A., i C. e la C. con quattro motivi, resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia violazione degli artt. 1158 e 1144 c.c..

I proprietari dell’immobile non lo hanno abbandonato ma hanno esercitato i loro diritti locando alla Standa.

Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione o rilevabili di ufficio in relazione all’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2733 c.c., per avere la sentenza affermato che i testi avevano confermato il possesso del D.B..

Col terzo motivo si denunziano vizi di motivazione in relazione alle norme prima indicate col riferimento alla striscia gialla predisposta dal D.B. e col quarto si lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c., per il riferimento in appello ad un’area più vasta rispetto a quella indicata in primo grado per il posteggio dell’autovettura.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente.

Rispetto alla motivazione della sentenza che ha ritenuto provato il possesso pacifico, non clandestino, ultraventennale, si propone una diversa tesi che mostra la preferenza per quella di primo grado che aveva rigettato la domanda.

Questa Corte suprema ha da tempo statuito che, per la configurabilità del possesso (“ad usucapionem”), è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1^ agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454).

E’ principio pacifico che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi ed alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

Tuttavia, nella specie, la motivazione addotta dalla Corte territoriale appare insufficiente ed incongrua in relazione anche alle alterne vicende della controversia che hanno portato al rigetto della domanda in primo grado ed all’accoglimento in appello.

Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene, situazione nella quale è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470).

Proprio in tema di possesso e di parcheggio ed alla necessità che si tratti di esercizio in fatto corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, giurisprudenza recente ha ritenuto la necessità di qualificare detta situazione.

Sia pure in riferimento alla lesione del possesso invocato a titolo di servitù, questa Corte Suprema (Cass. 28 aprile 2004 n. 8137) ha statuito che “la pretesa utilizzazione per parcheggio non potrebbe rientrare nello schema di alcun diritto di servitù nè di altro diritto reale. Se, infatti, il parcheggiare l’auto può essere una delle tante manifestazioni di un possesso a titolo di proprietà, non può, invece, dirsi che tale potere di fatto fosse inquadrabile nel contenuto di un diritto di servitù, posto che caratteristica tipica di detto diritto è la “realità”, e cioè l’inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso. Nella specie la comodità di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedono al fondo (anche numericamente limitate) non potrebbe certamente valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso e non, come in effetti è, un vantaggio del tutto personale dei proprietari.” In senso conforme cfr. Cass. 21 gennaio 2009 n. 1551.

Essendo tutelabile solo il possesso corrispondente al diritto di proprietà od altro diritto reale, ne va qualificata la natura in relazione al diritto esercitabile nella fattispecie vi è anche incertezza sui riferimenti temporali in relazione anche al posteggio dei furgoni della Standa.

La sentenza, poi, apoditticamente conclude che, non essendovi coincidenza tra le indicazioni del bene fornite dall’attore e quelle precisate dal ctu (“che ha provveduto all’esatta identificazione dell’area oggetto di usucapione”) occorre fare riferimento alle indicazioni più precise fornite dal ctu, senza considerare che l’accertamento peritale poteva valere per il momento in cui era effettuato ma non fornire alcun elemento in chiave retroattiva.

Il ricorso va, conseguentemente, accolto per quanto in motivazione, con cassazione della sentenza e rinvio per un nuovo esame in applicazione dei principi sopra esposti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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