Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8662 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/04/2017, (ud. 05/10/2016, dep.04/04/2017),  n. 8662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3200/2014 proposto da:

SEG SOCIETA’ EUROPEA GOLF SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona

del liquidatore Dott. L.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

LAURITA LONGO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO GIORGETTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

26, presso lo studio dell’avvocato BENILDE BALZI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ROBERTO SANTARELLI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI PIEVE EMANUELE, B.P., M.L.,

MA.AN., m.l., D.A., R.S.,

F.U., A.F., G.A., EREDI L.C.E.,

AG.DA.LU., ma.mi., EREDITA’ GIACENTE DI

AG.PA., BO.PA., FI.RA., BR.RI.,

RI.AL.AN., RI.IS.MI.MA., C.G.;

– intimati –

nonchè da:

COMUNE DI PIEVE EMANUELE, in persona del Sindaco pro-tempore

FE.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14

A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EZIO ANTONINI giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI A.

BRAMBILLA PISONI giusta procura in atti;

SEG SOCIETA’ EUROPEA GOLF SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona

del liquidatore Dott. L.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

LAURITA LONGO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO GIORGETTI giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

D.A. RIC SUCCESSIVO NON DEP AL 13/02/14, P.R.,

FI.RA., ma.mi. RIC SUCCESSIVO NON DEP AL 13/02/14,

m.l. RIC SUCCESSIVO NON DEP AL 13/02/14, MA.AN. RIC

SUCCESSIVO NON DEP AL 13/02/14, M.L., L.E.,

R.S., RI.MA., BO.PA., EREDITA’ GIACENTE DI

AG.PA., C.G., A.F., F.U.;

– intimati –

nonchè da:

COMUNE DI PIEVE EMANUELE, in persona del Sindaco pro-tempore

FE.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14

A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EZIO ANTONINI giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

SEG SOCIETA’ EUROPEA GOLF SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona

del liquidatore Dott. L.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

LAURITA LONGO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO GIORGETTI giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

ma.mi., MA.AN., m.l., M.L.,

D.A., BO.PA., B.P., EREDITA’ GIACENTE DI

AG.PA., G.A., V.D., V.A.;

– intimati –

nonchè da:

COMUNE DI PIEVE EMANUELE, in persona del Sindaco pro-tempore

FE.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14

A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EZIO ANTONINI giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI A.

BRAMBILLA PISONI giusta procura in atti;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

MA.AN., m.l., M.L., D.A.,

BO.PA., SEG SRL SOCIETA’ EUROPEA GOLF, G.A.,

ma.mi., EREDITA’ GIACENTE DI AG.PA., V.D.,

V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2493/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato LUCIO LAURITA LONGO;

udito l’Avvocato GIOVANNI A. BRAMBILLA PISONI;

udito l’Avvocato EZIO ANTONINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 1, 3,

6, 7, 8, 9, 13, 15, assorbiti i motivi 2, 10, 14, rigetto degli

altri; rigetto del ricorso incidentale del Comune. Per il ricorso

B. accoglimento dei motivi 4, 5, 6, 7, 11, assorbiti il 9, 10,

rigetto degli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Pieve Emanuele ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano B.P. e la SEG, S.r.l. Società Europea Golf in liquidazione (già Europea Golf S.p.A.), per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni derivati all’ente attore dall’operazione immobiliare (OMISSIS), realizzata grazie ai fatti di corruzione commessi da B.P. ed accertati con sentenza del G.I.P. di Milano del 21.1.1995,divenuta definitiva a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 9879/98.

Il giudice penale ha riconosciuto la responsabilità penale di B.P. per aver versato somme di denaro a funzionari ed amministratori del Comune di Pieve Emanuele, oltre che a funzionari regionali, al fine di ottenere, nell’interesse della Europea Golf S.p.A., la trasformazioni urbanistica del comparto di (OMISSIS) con la possibilità di insediare, in luogo dell’originario nucleo rurale a destinazione agricola attiguo al castello medievale, un campo da golf, una club house e trasformare le cascine annesse al castello in 207 unità abitative.

In relazione alle statuizioni civili,il giudice penale ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni cagionati al Comune costituitosi parte civile, a favore del quale ha riconosciuto una provvisionale di Lire 753.000.000 a carico di B.P..

Con l’atto di citazione il Comune di Pieve Emanuele ha evidenziato che con tale operazione era andata distrutta una delle più autorevoli, monumentali e storicamente integre testimonianze degli insediamenti agricoli del territorio a sud di Milano, un tempo caratterizzati da una coltivazione fiorente e da un sistema capillare di rogge e fontanili, e che il castello aveva perduto ogni carattere di presidio fortificato delle proprie terre per assumere una modesta funzione di ritrovo privato, avulso dal precedente contesto territoriale. Il Comune ha chiesto il risarcimento dei danni procurati dall’attività costruttiva, danni riconducibili alla funzionalità dell’ente, alla sua immagine e, sul piano urbanistico territoriale ed ambientale, alla “perdita delle opportunità di gestire e programmare una significativa porzione del territorio” anche in ragione del fatto che l’area di (OMISSIS), inserita nel Parco Sud e quindi in un contesto territoriale vincolato, aveva subito l’irreversibile modifica della sua naturale originaria destinazione; alla “compromissione dell’equilibrio territoriale del Comune ed alla perdita di un complesso che ne caratterizzava l’identità storica ed ambientale”.

Il Comune ha chiesto per il risarcimento del danno alla funzionalità dell’ente ed all’immagine una somma non inferiore a quattro miliardi di Lire, oltre interessi e rivalutazione; per il danno cosiddetto territoriale una somma non inferiore a cinque miliardi di Lire, oltre interessi e rivalutazione; per il danno ambientale un importo non inferiore ad un miliardo di Lire, oltre interessi e rivalutazione.

Si è costituito in giudizio B.P. chiedendo il rigetto della domanda, rilevando che l’intero complesso agricolo- monumentale, gravemente degradato e avviato a sicura rovina,era stato recuperato con costi ingentissimi secondo le prescrizioni della soprintendenza ai monumenti; ha dedotto, inoltre, che il Comune doveva dare la prova del danno ulteriore rispetto a quanto già liquidato a titolo di provvisionale dal giudice penale; ha eccepito che la responsabilità su cui veniva fondata la pretesa risarcitoria attorea, in quanto ricondotta ad un reato a concorso necessario, non poteva non essere comune a tutti i concorrenti nel reato accertato, di cui chiedeva la chiamata in causa, con la condanna in solido degli stessi al pagamento del risarcimento che risultasse ulteriormente dovuto al Comune.

Si è costituita anche la SEG S.r.l, Società Europea Golf in liquidazione, istando per il rigetto della domanda e chiedendo di chiamare in causa tutti i concorrenti nel reato di corruzione addebitato a B.P.; ha eccepito, per quello che ancora interessa, l’assenza di prova del danno risarcibile. In via subordinata ha chiesto la condanna dei terzi chiamati in solido fra loro a tenere indenne la società chiamante di quanto eventualmente fosse stata condannata a versare al Comune di Pieve Emanuele per effetto delle domande di risarcimento da quest’ultimo ente spiegate.

Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di Ag.Pa., Br.Ri., Bo.Pa., D.A., M.L., m.l., Ma.An., ma.mi. e V.R..

Ritualmente chiamati dalla SEG S.r.l. e da B.P. si costituivano i terzi chiamati di seguito specificati:

Br.Ri. che contestava la propria estraneità ai fatti di causa;

Ma.An., m.l., D.A. e V.R. che contestavano la domanda di manleva loro rivolta; M.L. che eccepiva ancora la pendenza del giudizio penale nei suoi confronti.

Ma.An., m.l., D.A. e V.R. a loro volta chiamavano in giudizio altri concorrenti nei reati: L.C.E., Ri.Ma., P.R., Fi.Ra., C.G., R.S. e A.F. e F.U., già sindaci del Comune di Pieve Emanuele.

Si costituivano P.R., A.F., F.U. R.S., L.C.E. e Fi.Ra. chiedendo il rigetto della domanda.

Rimanevano contumaci i chiamati in causa: Bo.Pa., ma.mi. e Ag.Pa. e i terzi chiamati in causa da Ma., m., D. e V.: C.G. e Ri.Ma..

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 23-6-2009, ha condannato B.P. e la SEG S.r.l., in solido fra loro, al pagamento in favore del Comune di Pieve Emanuele della somma di Euro 4.500.000,00, per tutte le voci di danno complessivamente considerate, oltre interessi dalla pronuncia al saldo effettivo; ha rigettato le domande proposte da B.P., SEG s.r.l., Ma.An., m.l., D.A. e V.R. nei confronti dei terzi chiamati.

A seguito di appello di B.P. e della SEG s.r.l. in liquidazione, di appello incidentale del Comune di Pieve Emanuele e di Ma.An., m.l., D.A. e V.R., la Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 14-6-2013, ha accolto per quanto di ragione gli appelli principali proposti dalla SEG s.r.l. in liquidazione e da B.P. e l’appello incidentale proposto dal Comune di Pieve Emanuele e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha determinato l’ammontare complessivo del risarcimento dovuto da SEG s.r.l. in liquidazione e da B.P., in solido tra loro, in favore del Comune di Pieve Emanuele nella somma di Euro 11.111.500,00 alla data della sentenza, oltre gli interessi in misura legale da detta data al saldo;

in accoglimento dell’appello proposto dalla società SEG s.r.l. in liquidazione ha condannato i terzi chiamati Bo.Pa., D.A., M.L., m.l., Ma.At., ma.mi. e V.R. a rimborsare, nei limiti del 25% del totale e di un ottavo per ciascuno (pari al 3,125%) sull’intero risarcimento, quanto la SEG S.r.l. aveva complessivamente pagato in esecuzione della sentenza di primo grado o avrebbe dovuto ulteriormente corrispondere al Comune di Pieve Emanuele in esecuzione della sentenza di appello; in accoglimento dell’appello proposto da B.P., ha condannato i terzi chiamati in causa Bo.Pa., D.A., M.L., m.l., Ma.An., M.M. e V.R., oltre che l’eredita giacente di Ag.Pa., a pagare al Comune di Pieve Emanuele quanto ancora dovuto a titolo di risarcimento, oltre l’importo già corrisposto, negli stessi limiti delle quote indicate in precedenza a ciascuno spettanti sull’intero risarcimento; ha dichiarato il difetto di interesse alla partecipazione al presente grado del giudizio di R.S., P.R., A.F., F.U. ed L.C.E..

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la SEG Società Europea Golf s.r.l. in liquidazione con quindici motivi. Propone ricorso B.P. con tredici motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il Comune di Pieve Emanuele.

Resistono con controricorso al ricorso incidentale del Comune la SEG Società Europea Golf s.r.l., in liquidazione e B.P..

Resiste con controricorso P.R..

Hanno notificato ricorso per cassazione Ma.An., m.l., D.A. e V.R. senza però depositarlo.

La SEG Società Europea Golf s.r.l., in liquidazione, B.P. ed il Comune di Pieve Emanuele hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza penale pronunciata dal gip di Milano nei confronti di B.P. rendeva indiscutibile la riferibilità dell’intera operazione (OMISSIS) allo stesso B., la cui difesa non aveva svolto al riguardo alcuna contestazione in ordine agli effetti del giudicato. Dalla sentenza risultava che tale operazione, in assoluto contrasto con le norme del Piano regolatore del 1985 vigente, aveva potuto trovare concreta ed effettiva esecuzione grazie alle condotte di corruzione, poste in essere, fra gli altri, dal convenuto B..

Inoltre il giudice di primo grado ha accertato lo stretto legame di comunanza di interessi fra B.P. e la società SEG ed il coinvolgimento consapevole, volontario e diretto della società convenuta nei fatti di causa, secondo un preciso disegno noto a tutti i partecipanti dell’intera operazione dal suo esordio.

Ha quindi ritenuto che entrambe le parti convenute dovevano ritenersi responsabili dei fatti illeciti consistiti nella trasformazione di tutto l’intero comparto del territorio del Castello di (OMISSIS), operazione la cui realizzazione per contrarietà alla normativa urbanistica vigente all’epoca, assume evidenti connotati di illiceità,con la conseguenza che entrambi dovevano essere condannati a rispondere in solido fra loro dei danni da ciò derivati.

2. Il Tribunale, accogliendo la domanda di risarcimento proposta dal Comune di Pieve Emanuele, ha accertato le varie componenti del danno derivato all’ente territoriale dalla operazione immobiliare portata avanti dalla società SEG, Società Europea Golf s.r.l., a seguito dell’attività di corruzione di funzionari ed amministratori del Comune di Pieve Emanuele, per far compiere agli stessi, in seguito alla dazione di denaro, atti contrari ai doveri d’ufficio, consistiti nell’approvazione di un progetto di variante alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore relative alle aree agricole dismesse e del piano di recupero dell’area del Castello di (OMISSIS), atti questi viziati da profili di illegittimità in quanto fondati sul falso presupposto dell’avvenuta dismissione dell’area dagli utilizzi agricoli e comunque al fine di riservare alla proprietà un trattamento preferenziale in ordine al contenuto ed ai tempi delle decisioni amministrative nella relativa procedura urbanistica ed edilizia (vedi cassa penale sent. n. 9879 del 1998); ha quantificato il danno con una somma unitaria di Euro 4.500.000,00, satisfattiva dei vari aspetti del danno accertati – danno alla funzionalità ed all’ immagine dell’ente pubblico e danno all’ambiente – senza alcuna specificazione dell’entità degli importi corrispondenti ai diversi profili del danno.

Il Tribunale ha evidenziato che la sentenza penale della Corte di appello di Milano n. 3794 del 1997, divenuta definitiva a seguito della richiamata sentenza n. 9879 del 1998 della Corte di Cassazione, aveva riformato la decisione del G.I.P. di Milano del 21-1-95 solo in punto di liquidazione del danno, nella parte in cui, nell’affrontare il problema del risarcimento dei danni richiesto dalla parte civile, aveva valutato il fatto reato unicamente sotto il profilo protetto dalla norma penale e non come un qualsiasi fatto illecito fonte di danni; aveva, quindi, modificato le statuizionii civili, coindannando genericamente i responsabili al risarcimento di tutti danni lamentati dal Comune, costituitosi parte civile, lasciando aperto al giudice civile il compito dell’esatta valutazione sia dell’an che del quantum, sul rilievo che la pronuncia non poteva essere limitata soltanto al risarcimento del danno derivato dalla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice penale, ma andava estesa anche all’illecito civile eventualmente configurabile come conseguenza della condotta dolosa posta in essere da B.P., in concorso con altri.

3. Nel rispetto di tale statuizione, il Tribunale ha accertato in fatto le diverse componenti del danno: sul rilevo che nel Comune di Pieve Emanuele gli amministratori pubblici non avevano rispettato le regole di corretto funzionamento e di imparzialità degli organi amministrativi, in spregio ai parametri di riferimento dettati dall’art. 97 Cost., comma 1, la cui osservanza la norma incriminatrice violata mirava a garantire, ha ritenuto la configurabilità di un danno di natura non patrimoniale, sotto il profilo della funzionalità dell’ente;di un danno all’immagine dell’ente territoriale, riconducibile alla lesione dell’art. 2 Cost.; di un danno ambientale, derivato dall’ intervento della Società SEG e di B.P. che aveva radicalmente e sostanzialmente modificato l’originario assetto naturalistico del territorio, con l’eliminazione di gran parte dei canali d’acqua, la modificazione delle piantagioni, la modificazione dell’andamento morfologico dei terreni non più utilizzati per la coltivazione agricola, la costruzione al loro posto di un campo da golf, di un ristorante all’interno del castello, e di 207 appartamenti; ha ritenuto la sussistenza di ulteriore aspetto del danno, relativo strettamente all’assenza all’epoca dei fatti di un’espressa ed esplicita volontà dell’ente deputato al governo del territorio, di consentire la trasformazione di quella zona, con una evidente intromissione del privato nella sfera di autodeterminazione appartenente alla pubblica amministrazione nella individuazione delle politiche ambientali e nelle scelte inerenti strettamente al territorio medesimo.

4. Il giudice d’appello ha confermato l’accertamento della varie componenti del danno,come individuate dal giudice di primo grado,ma ha valutato parzialmente fondato il motivo di impugnazione proposto dalla SEG e da B.P., relativo all’incidenza sul giudizio in corso della D.L. n. 135 del 2009, introduttivo di nuovi i criteri di liquidazione del danno ambientale, emanato pochi mesi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166.

L’accoglimento di tale motivo ha comportato la necessità per la Corte d’appello di valutare l’impatto della nuova normativa sulla liquidazione del danno ambientale, con la conseguenza di dover quantificare singolarmente l’entità dei vari aspetti del danno, liquidati in un’unica voce dal giudice di primo grado

Di conseguenza, la Corte d’appello ha liquidato il danno, tenendo conto di tutti i suoi diversi aspetti, complessivamente in Euro 3.500.000 alla data dell’illecito, così ripartito: Euro 500.000,00 il danno non patrimoniale prodotto dalle condotte criminose ai beni tutelati dall’art. 97 Cost.; Euro 250.000,00 il danno patrimoniale alla funzionalità dell’amministrazione; Euro 1.000.000,00 il danno all’immagine dell’ente; Euro 1.750.000 il danno per l’alterazione dell’ambiente.

5. Preliminarmente si osserva che non è stata censurata dalla società SEG la sentenza di appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di impugnazione relativo all’accertamento della responsabilità diretta della stessa società e del pieno coinvolgimento e partecipazione consapevole alla fattispecie delittuosa in concorso con B.P..

Tali statuizione è divenuta, quindi, definitiva.

6. Con il primo motivo di ricorso la società SEG ha denunziato error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, artt. 333, 343 e 346 c.p.c..

Sostiene la società ricorrente che la sentenza di appello è affetta da vizio di ultra petizione, poichè la Corte ha liquidato in favore del Comune di Pieve Emanuele il cosiddetto danno patrimoniale alla funzionalità dell’amministrazione, danno che l’ente territoriale aveva chiesto in primo grado, ma che il Tribunale non aveva riconosciuto.

7. Con il secondo motivo la SEG denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c.;

error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene la ricorrente che la Corte di appello ha errato nel liquidare il danno patrimoniale alla funzionalità dell’amministrazione in via presuntiva, sulla base di una serie di presunzioni semplici ed in violazione del divieto della doppia presunzione, facendo ricorso alla valutazione equitativa. Inoltre la sentenza era affetta da vizio di motivazione, per aver omesso di valutare la circostanza, denunziata nell’atto di appello, che il Comune non aveva nemmeno allegato gli elementi idonei a determinare la sussistenza e l’entità di tale pregiudizio patrimoniale, e per aver adottato una motivazione “talmente brachilogica”, da non integrare il requisito della motivazione concisa di cui all’art. 132 c.p.c..

8. Con il terzo motivo di ricorso la SEG denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 97 Cost., nonchè agli artt. 2043 e 2059 c.c..

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha errato nel liquidare il cosiddetto danno non patrimoniale alla funzionalità dell’ente in aggiunta al danno all’immagine.

9. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c.; error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 116 e 132 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene la società ricorrente che la Corte d’appello ha liquidato il danno all’immagine, nonchè il danno patrimoniale e non patrimoniale alla funzionalità dell’ente, senza dar conto dei criteri di quantificazione adottati e pervenendo ad una liquidazione palesemente sproporzionata per eccesso;inoltre la sentenza sul punto era affetta da vizi motivazionali.

10. I quattro motivi si esaminano congiuntamente ed insieme anche al quinto e sesto motivo del ricorso di B.P., per la connessione delle questioni giuridiche trattate, sostanzialmente tutte relative al danno alla funzionalità e all’immagine del Comune.

11. Con il quinto motivo B.P. denunzia violazione e falsa applicazione di legge ed error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn 3 e 4, in relazione agli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., nonchè all’art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni in tema di onere della prova e della disciplina in materia presunzioni semplici, in quanto la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento in ordine alla sussistenza del danno “da disservizio” su una doppia inammissibile presunzione, supplendo così alle carenze probatorie del Comune di Pieve Emanuele.

12. Con il sesto motivo B.P. denunzia la violazione ex art. 360, comma 3, in relazione all’art. 2056 c.c. e art. 97 Cost..

La Corte d’appello ha accordato al Comune di Pieve Emanuele due volte il risarcimento del medesimo danno non patrimoniale conseguente all’illecito reato di corruzione per cui è causa, una prima volta come danno da lesione all’interesse alla legalità, al buon andamento ed alla trasparenza e imparzialità dell’attività amministrativa, danno non patrimoniale ai beni tutelati dall’art. 97 Cost.; ed una seconda volta come danno all’immagine dell’ente.

13. I motivi sono infondati ed inammissibili in relazione alle censure dei vizi motivazionali.

La Corte d’appello non è incorsa nel dedotto vizio di ultra petizione in quanto, nel liquidare singolarmente l’entità monetaria dei vari profili del danno, non ha fatto altro, rimanendo nei limiti della domanda proposta dal Comune, che individuare, specificare e scomporre la somma unitaria liquidata dal primo giudice per i vari aspetti del danno, così come delineati nell’atto di citazione e accertati dal giudice di primo grado.

L’esigenza di specificazione è sorta a seguito dell’accoglimento delle censure in relazione ai criteri di liquidazione adottati dal primo giudice per il risarcimento del danno ambientale, non corrispondenti a quelli introdotti da modifiche legislative.

14. La Corte di merito, in presenza della liquidazione complessiva di danni patrimoniali e non, al di là delle diverse denominazione attribuite ai vari profili di danno riportati dal Comune, ha pronunziato nei limiti dei fatti dedotti in causa e degli accertamenti del Tribunale, ricercando le norme giuridiche ed i principi di diritto applicabili alla domanda così come formulata.

15. Infondati sono i motivi con cui si lamenta l’erronea liquidazione del danno patrimoniale alla funzionalità dell’ente, definito dal ricorrente B. con terminologia tipica della giustizia contabile “danno da disservizio” con il ricorso alla liquidazione equitativa ed in violazione del divieto della doppia presunzione.

Secondo giurisprudenza costante di questa Corte la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata l’ontologica esistenza d’un danno risarcibile; 2) che l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno. Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur.

Cass. sent. n. 127 del 08/01/2016.

16. Nel liquidare il danno in via equitativa, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. Cass. sent. n. 22885 del 10/11/2015.

17. In relazione alla liquidazione del danno patrimoniale alla funzionalità dell’ente, o danno da disservizio, è necessario tener conto che, come accertato dalla sentenza penale di questa Corte n. 9879 del 1998, si tratta di accertare le conseguenze dannose dal punto di vista di risarcimento del danno civile della condotta dei ricorrenti, danno che si differenzia dal danno di natura contabile, la cui liquidazione segue principi diversi corrispondenti ad esigenze diverse della pubblica amministrazione.

Anche la Corte Costituzionale con ORDINANZA n. 0286 del 2011, con riferimento alla responsabilità amministrativa del dipendente, ha affermato che la responsabilità amministrativa presenta una peculiare connotazione, in relazione alle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento, derivante dalla combinazione di elementi restitutori e di deterrenza. Di conseguenza non è conferente il richiamo operato del ricorrente B. ai criteri indicati dalla Corte dei Conti per liquidare il cosiddetto danno” da disservizio”.

18. I giudici di appello, nel confermare l’an del danno patrimoniale alla funzionalità dell’ente, hanno tenuto conto di circostanze di fatto che comprovavano un totale asservimento dell’attività amministrativa del Comune agli interessi privati della società appellante con il coinvolgimento della quasi totalità dei funzionari e dipendenti.

Da tale situazione di fatto,hanno ritenuto obiettivamente ritraibile, secondo valutazione presuntiva e secondo la comune esperienza, il pregiudizio consistito nella sottrazione di energie tempo e risorse da destinare al perseguimento degli scopi dell’ente, aventi una sicura portata patrimoniale, avendo inciso sul corretto funzionamento del Comune, creando indiscutibili conseguenze negative sull’efficienza e produttività dell’azione amministrativa.

19. In relazione al ragionamento presuntivo articolato dal giudice di appello si ricorda che, ai fini della prova per presunzioni, ex artt. 2727 e 2729 c.c., è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; necessita, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass,sent 31 ottobre 2011, n. 22656).

20. Nella specie, la Corte di appello, dal fatto noto – accertamenti delle sentenze penali sull’attività corruttiva finalizzata ad ottenere provvedimenti amministrativi favorevoli da dipendenti e funzionari del Comune di Pieve Emanuele, vastità del fenomeno corruttivo che aveva coinvolto i vertici apicali del Comune ed un numero rilevante di dipendenti per un certo numero di anni, ha desunto la prova del fatto ignoto, ossia il danno alla funzionalità dell’ente.

21. La Corte di merito non si è sostituita alla parte danneggiata nel fornire gli elementi di prova dell’esistenza del danno alla funzionalità dell’ente, ma ha utilizzato il complesso del materiale probatoria esistente agli atti.

22. La successiva liquidazione del quantum del danno alla funzionalità è stata effettuata con i criteri della liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., che attiene alla quantificazione dei danni che non possano essere provati nel loro preciso ammontare.

Non siamo in presenza una doppia presunzione, ma di un accertamento dell’an del danno alla funzionalità dell’ente effettuato con la prova presuntiva fondata su fatti certi, e liquidato successivamente con liquidazione equitativa.

23. La Corte di merito ha rispettato tutti i requisiti richiesti per il ricorso alla liquidazione equitativa: l’esistenza del danno alla funzionalità dell’ente, accertato sulla base della comune esperienza e del ragionamento presuntivo; l’impossibilità e rilevante difficoltà della prova del quantum, con motivazione adeguata in ordine alla difficoltà della prova, sia per l’estrema difficoltà di dimostrazione e apprezzamento delle modalità con cui i comportamenti si sono via via sviluppati, sia per la peculiare problematicità della determinazione e della ricostruzione contabile degli effetti economici delle condotte perpetrate nel tempo; indicazione dei criteri utilizzati per la liquidazione del danno.

24. La Corte d’appello ha poi esattamente individuato la differenza fra danno non patrimoniale alla funzionalità dell’ente e danno all’immagine, evidenziando che vi è la lesione di due beni diversi: per la funzionalità dell’ente vi è la lesione dell’interesse alla legalità, al buon andamento alla trasparenza e imparzialità dell’attività dell’amministrazione, valori tutelati dall’articolo 97 Coste per il danno all’immagine vi è la lesione del prestigio e della credibilità dell’istituzione, intesi come bene oggetto di un diritto proprio dell’ente.

25. Anche la Corte Costituzionale con ORDINANZA n. 0286 del 2011 ha affermato, con riferimento alla responsabilità contabile, ma con principi utilizzabili anche in relazione ad altro tipo di danno civile, che il legislatore ha “delimitato, sul piano oggettivo, gli ambiti di rilevanza del giudizio di responsabilità, ammettendo la risarcibilità del danno per lesione dell’immagine dell’amministrazione soltanto in presenza di un fatto che integri gli estremi di una particolare categoria di delitti” (sentenza n. 355 del 2010); come sussista una stretta correlazione tra le regole di efficacia, efficienza ed imparzialità che conformano, all'”interno”, le modalità di svolgimento dell’attività amministrativa e la proiezione “esterna” di esse che impone il riconoscimento, in capo all’amministrazione, della tutela, anche risarcitoria, del diritto all’immagine (citata sentenza n. 355 del 2010);

che “il legislatore ha inteso riconoscere la tutela risarcitoria nei casi in cui il dipendente pubblico ponga in essere condotte che, incidendo negativamente sulle stesse regole, di rilevanza costituzionale, di funzionamento dell’attività amministrativa, sono suscettibili di recare un vulnus all’immagine dell’amministrazione, intesa, come già sottolineato, quale percezione esterna che i consociati hanno del modello di azione pubblica sopra descritto”.

26. La Corte d’appello non è incorsa nella doppia liquidazione di uno stesso danno non patrimoniale, ma ha correttamente risarcito il danno causato dalla condotta corruttiva ai principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., ed il vulnus procurato all’immagine dell’ente ed alla sua credibilità, avendo l’ampia diffusione del fenomeno portato l’opinione pubblica ad identificare l’ente con gli amministratori corrotti. Ha tenuto conto del discredito e del sentimento di sfiducia verso l’amministrazione, nonchè del clamor fori e cioè della pacifica e comprovata diffusione pubblica sui media della vicenda corruttiva degli amministratori del Comune di Pieve Emanuele.

27. Le censure di vizio di motivazione dedotte con il secondo e quarto motivo del ricorso della SEG sono inammissibili in quanto, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata – 14 giugno 2013- si applica alla presente fattispecie la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed i motivi come formulati non rispettano il modello legale in base al quale è ammissibile la proposizione di una censura sulla motivazione nel giudizio di legittimità. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

28. Con il quinto motivo di ricorso la società SEG denunzia error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c..

Sostiene la società ricorrente che la Corte d’appello ha liquidato il danno ambientale di cui alla L. n. 349 del 1986, art. 18, laddove invece il Comune nelle difese di secondo grado aveva espressamente abbandonato la relativa domanda.

29. Il motivo è infondato.

Dalla lettura degli atti, ammissibile in quanto è stato denunziato un error in procedendo, risulta che il Comune di Pieve Emanuele, che del resto era vittorioso sul punto, non ha abbandonato in appello la domanda di risarcimento del danno ambientale, domanda già formulata in primo grado e per la cui proposizione era indifferente il riferimento o meno alla L. n. 349 del 1986, art. 18, essendo stati chiaramente dedotti in citazione le tipologie di danno di cui si chiedeva il risarcimento.

30. Con il sesto motivo del ricorso della società SEG si denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 349 del 1986, art. 18, nonchè agli artt. 1223 e 2056 c.c..

Secondo la ricorrente la Corte d’appello ha errato nell’interpretazione dell’inciso “in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base alla legge di cui alla L. n. 340 del 1986, art. 18, comma 1” ritenendo che non fosse necessario che le norme e i provvedimenti fossero posti a protezione diretta dell’ambiente, ma che fosse sufficiente che per effetto della condotta posta in essere in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti si realizzasse la compromissione dell’ambiente, inteso come habitat naturale.

Invece la ricorrente ritiene che le leggi ed i provvedimenti, di cui al citato art. 18, dovevano essere dettati a protezione dall’ambiente, inteso come habitat naturale.

I soggetti dichiarati responsabili non avevano posto in essere alcuna violazione di regole poste a tutela di valori ambientali, essendo stata contestata loro solamente la corruzione, che protegge un bene giuridico diverso e del tutto estraneo all’ambiente.

31. Con il settimo motivo del ricorso SEG si denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 349 del 1986, art. 18, nonchè in relazione agli artt. 1223 e 2056 c.c..

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che l’agricoltura rientrasse tra le componenti del bene ambiente tutelato dalla L. n. 349 del 1986, art. 18. Rileva che il giudice d’appello ha confuso l’illegittimità amministrativa con il danno all’ambiente di cui alla L. n. 340 del 1986, art. 18, finendo per identificare il secondo nel primo. Invece ai giorni nostri “l’agricoltura costituisce notoriamente un’attività perniciosa per l’ambiente”.

31. Con l’ottavo motivo del ricorso SEG si denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 349 del 1986, art. 18, del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 2 e 300, nonchè alla direttiva 2004/35/CE Error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c..

Sostiene la ricorrente che la realizzazione del campo da golf non ha causato alcun danno alle matrici ambientali individuate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 300, attuativo della direttiva 2004/35/CE. Infatti la realizzazione del campo da golf non ha procurato un danno al terreno, nè alle acque interne, nè è stato inciso in modo significativamente negativo lo stato ecologico. Inoltre la sentenza sul punto è affetta da vizi motivazionali.

32. I tre motivi si esaminano congiuntamente insieme ai motivi primo, secondo, terzo e tredicesimo del ricorso di B.P. per la stretta connessione logico giuridica che li lega.

Con il primo motivo del ricorso di B.P. viene denunziato error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 e violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il ricorrente contesta il vizio di ultra petizione in cui è corsa la Corte d’appello di Milano nel riconoscere la sussistenza del danno ambientale di cui alla L. n. 349 del 1986, art. 18, il tutto in assenza di qualsiasi domanda da parte del Comune di Pieve Emanuele.

Con il secondo motivo B.P. denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, della L. n. 349 del 1986, art. 18.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente nella fattispecie di causa il fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base alla legge di cui alla L. n. 349 del 1986, art. 18.

Con il terzo motivo si denunzia violazione falsa applicazione extra art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2056, 1223 c.c. e art. 319 c.p..

Il ricorrente denunzia l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello di Milano liquidando il risarcimento per il presunto danno ambientale come conseguenza immediata e diretta dell’illecito per cui è causa.

Con il tredicesimo motivo del ricorso B. si denunzia violazione ex art. 360, nn. 3 e 4, in relazione alla L.R. Lombardia n. 86 del 1983, art. 17 e L.R. Lombardia n. 24 del 1990, art. 20, nonchè dell’art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente censura la statuizione della corte d’appello che ha affermato che il presunto danno ambientale sussisteva ed era censurabile anche con riguardo alla violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. Lombardia n. 86 del 1983 e L.R. Lombardia n. 24 del 1990.

Inoltre la Corte d’appello ha motivato in modo inadeguato in ordine alla sussistenza del presunto danno ambientale in quanto l’intervento sarebbe stato incompatibile con il vigente sistema di pianificazione territoriale.

33. I motivi sopraelencati proposti dalla società SEG e da B.P. sono infondati.

Si ricorda che la presente vicenda trae origine da un procedimento penale a carico di B.P. a seguito di vari episodi di corruzione messi in atto nei confronti di funzionari della comune di Pieve Emanuele per ottenere una serie di provvedimenti urbanistici favorevoli alla realizzazione di un’operazione immobiliare definita (OMISSIS)

Nel giudizio penale si è costituito parte civile il Comune di Pieve Emanuele.

E’ stata riconosciuta la penale responsabilità di B.P. con sentenza definitiva della Corte di Cassazione numero 9879/98, che ha confermato anche le statuizioni civili della sentenza di appello.

34. Come risulta dall’esposizione dei fatti, il Comune di Pieve Emanuele, già nella costituzione di parte civile nel procedimento penale, aveva lamentato danni ambientali.

Nell’atto di citazione, indipendentemente dalle definizioni lessicali utilizzate, è stata proposta la domanda di risarcimento dei danni all’ambiente. Infatti in citazione il Comune ha affermato che i fatti corruttivi hanno posto le basi per una irreversibile trasformazione del territorio comunale che ha creato una ferita non riparabile all’integrità territoriale, ancora più grave ove si pensi che il complesso di (OMISSIS) costituiva una testimonianza unica e irripetibile di un complesso agricolo di rilevantissimo valore storico ambientale.

Da ciò deriva l’infondatezza del primo motivo del ricorso B..

35. Per valutare le censure che attingono i requisiti normativi per ritenere la sussistenza del danno ambientale, è necessario riassumere la successione e le modifiche intervenute nel tempo delle norme in materia.

Anteriormente all’attuazione della Direttiva 2004/35/CE da parte del D.Lgs. n. 152 del 2006, in Italia coesistevano essenzialmente tre discipline dei danni provocati all’ambiente, prescritte dalle seguenti disposizioni normative: la L. n. 349 del 1986, art. 18, D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, in tema di bonifica dei siti contaminati e il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 58, in tema di tutela delle acque. Tutte e tre le disposizioni prevedevano una responsabilità a carico di chiunque danneggiasse l’ambiente, non espressamente ed esclusivamente a carico dell’operatore nell’ambito di un’attività professionale, come invece stabilisce la Direttiva 2004/35/CE.

Tutte prescrivevano l’obbligo di ripristino salvo, però,per la L. n. 349 del 1986 che prevedeva anche la possibilità di risarcimento per equivalente qualora il ripristino non fosse possibile.

La L. n. 349 del 1986, art. 18, succede all’elaborazione da parte della giurisprudenza di un sistema di responsabilità basato sugli strumenti privatistici tradizionali,che delimitavano la tutela a situazioni giuridiche soggettive, come proprietà e salute, oltrechè sulle norme contenute nella Costituzione, sulle quali si è tentato di costruire un diritto all’ambiente salubre.

36. Questa Corte ha più volte affermato che l’ambiente in senso giuridico, quale bene unitario ma anche immateriale, è espressione di un autonomo valore collettivo, specifico oggetto, come tale, di tutela da parte dell’ordinamento, che non si è realizzata soltanto a partire dalla L. n. 349 del 1986, il cui art. 18, pur essendo norma non retroattiva, ha avuto una funzione ricognitiva di un assetto che già trovava radice nella Carta costituzionale (artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42 Cost.) e, ai fini di una tutela piena ed organica, nell’art. 2043 c.c., là dove il citato art. 18 è intervenuto a definire e tipizzare l’illecito ambientale, richiedendo, quale elemento costitutivo, una condotta dolosa o colposa che sia violatrice “di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte”. Pertanto, ai fini dell’integrazione della responsabilità civile per danno ambientale in relazione a fatti anteriori alla L. n. 349 del 1986 – e, dunque, ai sensi dell’art. 2043 c.c. – il danno ingiusto deve essere determinato da una condotta, attiva od omissiva, sorretta dall’elemento soggettivo intenzionale e cioè dal dolo o dalla colpa. Mentre, nella vigenza della legge speciale, la predetta condotta deve anche essere qualificata dalla “violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge”. Cass. sent. n. 3259 del 19/02/2016.

37. Ai sensi dell’art. 18 “qualunque fatto doloso o colposo, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a Legge, che comprometta l’ambiente ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.

La responsabilità prevista è di tipo soggettivo e l’ampiezza della nozione di danno ambientale prevede, oltre al danno, inteso come la perdita di una qualità della risorsa, il deterioramento, cioè il peggioramento qualitativo della risorsa, la distruzione, cioè la perdita definitiva dell’intera risorsa ambientale interessata, oltre che l’alterazione della stessa.

Per il sorgere della responsabilità ai sensi della Legge n. 349/1986, era quindi sufficiente una modificazione di una caratteristica qualitativa della risorsa ambientale, non necessariamente peggiorativa, nè irreversibile.

Titolare del diritto al risarcimento è lo Stato ma la legittimazione concorrente spetta altresì agli enti territoriali sui quali insistono i beni ambientali lesi. Infatti nella scelta degli elementi che il giudice deve considerare per determinare in via equitativa l’ammontare del danno qualora una precisa quantificazione non sia possibile, deve considerare oltre il costo necessario per il ripristino dell’ambiente danneggiato la gravità della colpa individuale e il profitto conseguito dal responsabile in conseguenza della trasgressione di legge che ha causato il danno. Nonostante l’espressa abrogazione dal parte del D.Lgs. n. 152 del 2006, della L. del 1986, art. 18, esso rimane applicabile ai danni ambientali causati da fatti illeciti compiuti precedentemente alla sua entrata in vigore.

38. L’Italia successivamente ha attuato la Direttiva 2004/35 adottando il D.Lgs. n. 152 del 2006, che costituisce il Testo Unico sull’Ambiente (TUA). In apertura, l’art. 3-ter prevede che la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente.

39. La parte 6^ del TUA intitolata “Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente”, prevede ben tre procedure, due di natura amministrativa e una giudiziale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 300, n. 1, è danno ambientale “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.

Inoltre ai sensi dell’art. 300, n. 2, del suddetto decreto legislativo la definizione di danno ambientale riprende espressamente la definizione di danno contenuta nella Direttiva, la quale specifica le matrici ambientali prese in considerazione: le specie e gli habitat naturali protetti, le acque interne e costiere e il terreno, così come circoscritte nel testo comunitario.

40. La legge italiana sembra attuare una maggior tutela, contemplando un concetto più ampio di danno ambientale (art. 300, nn. 1 e 2) che può investire una qualsiasi risorsa naturale e la sua utilità, in conformità al favore disposto dalla normativa europea nei confronti di disposizioni nazionali più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

41. Il Titolo 3^ del TUA, intitolato “Risarcimento del danno ambientale” prevede una disciplina di natura prevalentemente pubblicistica,ma con caratteri di tipo privatistico. Innanzitutto è prevista l’alternativa tra l’azione giudiziaria di risarcimento, in sede civile e penale, e il potere di istruttoria e di ingiunzione del risarcimento in forma specifica e per equivalente del danno ambientale. Di entrambi titolare è esclusivamente il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare.

42. Il modello di responsabilità disciplinato nel D.Lgs. n. 152 del 2006, rievoca quello configurato con la L. n. 349 del 1986, art. 18, che a sua volta era plasmato sulla figura della responsabilità aquiliana. Da entrambi eredita la natura soggettiva e dalla prima il presupposto della violazione di leggi e regolamenti quale elemento essenziale dell’illecito, oltrechè la contemplazione della semplice “alterazione”, sufficiente a configurare il danno ambientale. E’ prescritto che il responsabile è obbligato all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla Direttiva 2004/35/CE. Ma si aggiunge che quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ex art. 2058 c.c. o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostituiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

43. IL successivo D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modif. dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha poi precisato, all’art. 5 bis – per neutralizzare la prima contestazione della UE del 2008 – (con normativa applicabile anche ai giudizi in corso in luogo della previgente L. n. 349 del 1986, art. 18, salva la sola formazione del giudicato) che il danno all’ambiente deve essere risarcito con le misure di riparazione “primaria”, “complementare” e “compensativa” previste dalla Direttiva 2004/35/CE: prevedendo un eventuale risarcimento per equivalente pecuniario esclusivamente se le misure di riparazione del danno all’ambiente fossero state in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose o fossero state attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte.

44. Allo scopo di conformare la disciplina italiana a quella dettata dalla Direttiva n. 35/2004 e di porre fine alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione UE è stata emanata la L. Europea 6 agosto 2013, n. 97.

Viene aggiunto l’art. 298-bis che introduce la distinzione tra tipi di responsabilità a seconda delle attività coinvolte, ai sensi della Direttiva. In particolare, esso dispone che “la disciplina della parte sesta del presente decreto si applica a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5…. b) al danno ambientale causato da un’attività diversa da quelle elencate nell’allegato 5 in caso di comportamento doloso o colposo”.

E continua: “2) La riparazione del danno ambientale deve avvenire….. anche mediante l’esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.

All’art. 299, comma 1, è soppresso il riferimento alla “Direzione generale per il danno ambientale”, mentre al comma 5 è eliminato il riferimento all'”equivalente patrimoniale”.

Nell’art. 303, comma 1, lett. f), sono soppresse le parole da “i criteri di determinazione dell’obbligazione risarcitoria” fino alla fine della lettera.

All’art. 303, comma 1, lett. i) è abrogata.

All’art. 311, nella rubrica, le parole “e per equivalente patrimoniale” sono soppresse.

Il comma 2 è sostituito dal seguente: “Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell’allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione di cui all’allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all’art. 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il MATTM determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti”.

Il comma 3 è sostituito dal seguente: “Il MATTM provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo II all’accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del MATTM, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3. dell’allegato 3 alla presente parte sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento”.

All’art. 313, comma 2, le parole: “o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell’art. 2058 c.c., il MATTM con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario” sono sostituite dalle seguenti: “o all’adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità’ prescritti, il MATTM determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti”;

All’art. 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

45. Dall’esame delle norme succedutesi nel tempo si osserva che, per quanto riguarda l’identificazione dell’attività idonea a determinare la responsabilità dell’agente e per la definizione di danno ambientale, deve farsi riferimento alla norma vigente al momento in cui si sono verificati i fatti. Solo per quanto riguarda i criteri di liquidazione del danno, anche per i giudizi in corso, per espressa previsione normativa,deve farsi riferimento ai criteri individuati dall’ultima norma entrata in vigore, vale a dire l’art. 311, comma 3, come modificato dalla L. 6 agosto 2013, n. 97.

46 Di conseguenza in relazione all’epoca di commissione dei fatti oggetto di causa si applica, per la definizione di danno ambientale e per l’attribuzione della responsabilità, la L. n. 349 del 1986, art. 18.

La mancata specificazione del tipo di disposizioni di legge o di provvedimento adottato in base alla legge porta a considerare quella configurata dalla L. n. 349 del 1986, art. 18, una condotta non legata alla commissione di uno specifico reato a protezione dell’ambiente, ma bensì comprensiva di qualunque prescrizione riferita ad attività umana da cui potesse derivare un’alterazione dell’ambiente, quindi dell’insieme delle regole sulla responsabilità dell’ordinamento, e sicuramente la responsabilità aquiliana e quella derivante dall’esercizio di attività pericolose. Nello stesso senso, del resto, può essere letto anche l’art. 311, slegato dal riferimento specifico a norma di protezione ambientale, con il riferimento al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5…. b) al danno ambientale causato da un’attività diversa da quelle elencate nell’allegato 5 in caso di comportamento doloso o colposo”.

Deve concludersi, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, che sia nella vigenza della L. n. 349 del 1986, art. 18, che nella vigenza della normativa introdotta successivamente per adeguarsi alla normativa europea, mai il legislatore ha richiesto che la condotta generativa di danno ambientale si identifichi nella commissione di uno specifico reato a protezione dell’ambiente.

47. La nozione di danno ambientale, ai sensi della L. n. 349 del 1986, art. 18, comprende oltre al danno, inteso come la perdita di una qualità della risorsa, al deterioramento, cioè il peggioramento qualitativo della risorsa, nonchè alla distruzione, cioè la perdita definitiva dell’intera risorsa ambientale interessata, anche l’alterazione della risorsa.

Del resto come emerge dalle norme succedutesi nel tempo ancora oggi, alla luce della pluralità di nozioni di danno previste dall’art. 298 bis, è qualificato danno ambientale non solo la distruzione,la perdita,ma anche l’alterazione del bene ambiente.

48. I giudici di appello correttamente hanno fatto riferimento alla L. n. 349 del 1986, art. 18, per individuare gli elementi costitutivi della responsabilità per danno ambientale, del resto non sostanzialmente dissimili nelle norme successive.

In particolare, essi hanno considerato che i terreni su cui era stato costruito tutto il complesso del (OMISSIS) erano terreni a destinazione agricola e che il campo da golf, la Club House ed i 298 appartamenti avevano completamente trasformato il nucleo rurale, in violazione delle previsioni urbanistiche vigenti, individuando nella violazione di queste norme la “violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge” richiesta dalla L. n. 349 del 1986, art. 18.

Hanno evidenziato la modificazione definitiva dell’equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio con visibile alterazione degli assetti precedenti, anche per l’andamento morfologico dei terreni; la modifica di tutto il sistema di irrigazione esistente; l’alterazione della situazione floro faunistica.

Ciò è sufficiente a ritenere il danno del bene ambiente, indipendentemente dall’accertamento della bellezza o meno del nuovo insediamento sportivo ed abitativo realizzato e della presunta situazione di degrado in cui versava l’area in precedenza.

Con le leggi regionali citate dai ricorrenti si danno disposizioni in tema di istituzione e gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti, nonchè delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale e si istituisce il parco regionale Parco Agricolo Sud di Milano, nell’ambito del quale è situata l’area di (OMISSIS).

Si rileva che la L.R. n. 86 del 1993, art. 16, definisce i parchi agricoli come “destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e segni naturali tradizionali”.

La L.R. Lombardia n. 24 del 1990, art. 20, prevede che nelle more dell’approvazione del P.T.C. del parco avrebbero operato entro il perimetro del Parco stesso specifiche disposizioni generali di salvaguardia del parco e delle sue finalità.

Alla luce di tali disposizioni deve confermarsi la motivazione della corte d’appello che ha ritenuto che l’intervento nell’area di (OMISSIS) era incompatibile con le finalità delle leggi regionali invocate dai ricorrenti.

Da ultimo come ritenuto anche dalla corte d’appello nessuna influenza può avere nella fattispecie in oggetto la normativa invocata successiva alla realizzazione delle opere ed in particolare il PTC approvato dalla giunta regionale in data 3 agosto 2000.

Il vizio di motivazione è inammissibile perchè formulato in modo non conforme al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, vigente al momento della pubblicazione della sentenza.

49. Con il nono motivo del ricorso SEG si denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 311 e 314, allegato 2^ direttiva n. 2004/35/ ed art. 1226 c.c..

Sostiene la società ricorrente che la corte d’appello ha errato nell’individuare e nell’applicare i criteri di liquidazione dichiarati applicabili anche ai giudizi pendenti dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135. Inoltre sarà necessario tener conto dello ius superveniens costituito dalla L. n. 97 del 2013, intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza di appello.

La società ricorrente censura la decisione della Corte che non ha determinato le misure complementari adottabili onde ottenere un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse ritornato alle condizioni originarie.

Il motivo si esamina congiuntamente al quarto motivo del ricorso di B.P. per la stretta connessione logico giuridica che li lega.

Infatti con il quarto motivo del ricorso B. si denunzia la violazione ex art. 360, n. 1, in relazione al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, commi 2 e 3, ed alla direttiva 2004/35/CE Allegato II Il ricorrente censura la violazione falsa applicazione delle modalità di quantificazione del danno ambientale nel liquidare in via equitativa il presunto danno ambientale, senza tenere conto delle disposizioni richiamate ma anzi facendo espressamente riferimento ai criteri superati quale ad esempio il profitto del danneggiante.

50. I motivi sono fondati.

La Corte di appello ha ritenuto applicabile, in relazione alle modalità risarcimento del danno, lo ius superveniens costituito dalla legge 20-11-2009 n.166 ed il nuovo testo del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, art. 311, commi 2 e 3, come modificato dal D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5 bis, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166.

Ha preliminarmente affermato che nella liquidazione del danno ambientale doveva abbandonarsi qualsiasi riferimento alla condotta ed al profitto del danneggiante, atteso che tali criteri di cui alla previsione legislativa originaria erano stati integralmente sostituiti dalla nuova regolamentazione.

Ha ritenuto che l’alterazione dell’area era irreversibile e doveva essere ricondotta al mutamento delle caratteristiche naturalistiche ambientali, paesaggistiche dei fondi la cui destinazione agricola era vincolata; che l’imponenza dell’operazione immobiliare emergeva nella trasformazione del castello in una struttura per eventi, della cascina in una struttura schiera con unità abitative in numero di oltre duecento, la costruzione del nuovo edificio destinato club house con strutture di supporto, la modifica di tutta l’aria agricola per creare un campo da golf; che la possibilità di rimessione in pristino dello stato dei luoghi era da escludersi alla luce della documentazione prodotta per l’entità e la portata degli interventi ormai consolidatisi, i quali avevano impresso una forte definitiva urbanizzazione del territorio.

Ha affermato che, poichè risultavano omessi se non impossibili e comunque mai attuati i provvedimenti in grado di assicurare misure di riparazione complementare e compensativa, il danneggiante era obbligato al risarcimento del danno per equivalente monetario liquidato in via equitativa.

51. Nel ricorrere alla liquidazione del danno per equivalente la corte d’appello ha applicato l’art. 311, nella formulazione vigente all’epoca della decisione che consentiva ancora la possibilità di ricorrere al risarcimento per equivalente e recitava “Quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’art. 2058 c.c. o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale).

52. Si osserva che dopo la decisione della Corte di appello è stata emanata la L. 6 agosto 2013, n. 97, con le modifiche alla precedente normativa come individuate nel precedente par. 42.

La liquidazione del danno ambientale per equivalente è ormai esclusa alla data di entrata in vigore della L. n. 97 del 2013, ma il giudice può ancora conoscere della domanda pendente alla data di entrata in vigore della menzionata legge in applicazione del nuovo testo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311 (come modificato prima dal D.L. n. 135 del 2009, art. 5 bis, comma 1, lett. b e poi dalla L. n. 97 del 2013, art. 25), individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati. Cass., sent. n. 14935 del 20/07/2016.

53. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 126 del 2016, nel valutare la legittimità costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 1, che attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per esso allo Stato, la legittimazione all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno ambientale, ha evidenziato il cambiamento di prospettiva intervenuto nella materia del danno ambientale, come emerge dall’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e della relativa normativa. Se, originariamente, l’ambiente è stato considerato bene immateriale unitario, in modo che alla rilevanza dei numerosi e diversificati interessi che fanno capo alle Regioni e gli enti locali si aggiungeva l’esigenza di uniformità di tutela, che solo lo Stato può garantire, il quadro normativo è profondamente mutato con la direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE. Alla prima disciplina organica della materia (L. n. 349 del 1986) che legittimava a promuovere l’azione di risarcimento del danno ambientale sia lo Stato che gli enti territoriali, si è aggiunto il principio che la prevenzione e la riparazione del danno ambientale costituiscono obiettivi della politica ambientale comunitaria, e che dunque a prevalere non è più il profilo risarcitorio, ma quello della riparazione. Successivamente, il D.Lgs. n. 152 del 2006 e D.Lgs. n. 135 del 2009, hanno stabilito, rispettivamente, la priorità delle misure di riparazione rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, nonchè la tipologia delle misure di riparazione (“primaria”, “complementare”, “compensativa”), relegando la tutela risarcitoria alla sola ipotesi in cui le misure di riparazione fossero in tutto o in parte omesse, o attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte ovvero impossibili o eccessivamente onerose. Infine, la L. n. 97 del 2013, ha eliminato, per il danno all’ambiente, il risarcimento “per equivalente patrimoniale” e imposto le “misure di riparazione”. Quanto a queste ultime, se non provvede in prima battuta il responsabile del danno, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede direttamente agli interventi necessari, determinando i costi delle attività occorrenti per conseguire la completa e corretta attuazione e agendo nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti.

54. Come ritenuto da questa Corte con sentenza n. 9012 del 2015 oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma ai sensi dell’art. 311, comma 3, terz’ultimo periodo, come modificato dall’ultimo intervento legislativo, i criteri e metodi appena codificati – cioè pure di valutazione monetaria per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa – trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Secondo tale ultima novella:

– ai sensi del comma 2 dell’art. 311, vanno determinati i costi delle attività necessarie a conseguire la corretta e completa attuazione delle misure di riparazione di cui all’art. 3 alla parte 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006, quando il danno sia stato cagionato da operatori le cui attività sono elencate nell’art. 5 alla medesima parte 6; ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni danno all’ambiente con dolo o colpa e, solo per il caso in cui l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, vanno determinati i costi delle attività necessari e a conseguirne la completa e corretta attuazione e si agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti;

– ai sensi del comma 3 del medesimo art. 311, poi, vanno individuate le misure di riparazione da adottare con provvedimento relativo al caso di specie, mentre con decreto ministeriale vanno stabiliti (in conformità a quanto previsto dall’all. 3, punto 1.2.3, alla medesima parte 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006) i criteri per la determinazione delle misure di riparazione complementare e compensativa e per la loro valutazione monetaria

La nuova disciplina va poi combinata al principio generale dell’art. 5 c.p.c., in materia di perpetuatio iursdictionis e quindi alla persistenza della giurisdizione del giudice ordinario civile, sicchè sarà quest’ultimo, investito della domanda di risarcimento per equivalente del danno ambientale, ad applicare, per provvedere sulla stessa, quei criteri e metodi e ad individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, a determinare il costo delle medesime da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati.

In applicazione di principi altrettanto generali di diritto processuale, analogamente proseguono i giudizi iniziati in epoca anteriore alla prima di dette novelle legislative – e quindi prima del D.Lgs. n. 152 del 2006 – da soggetti diversi da quello in capo al quale è ora riconosciuta in via esclusiva la legittimazione: e correttamente saranno esaminate e decise le loro domande, ove gli originari attori vi insistano, ma all’indispensabile condizione dell’armonizzazione di quelle e delle eventuali condanne coi principi suddetti, in modo che quegli attori non conseguano risultati ormai vietati dal mutato assetto ordina mentale.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto e rinviata alla stessa corte territoriale, affinchè essa operi in base alla normativa del 2013 quelle previe valutazioni in fatto sull’individuazione delle misure di riparazione complementare e compensativa e sulla valutazione monetaria delle medesime, curando che le valutazioni contemplino espressamente gli effetti dell’applicazione delle nuove disposizioni. E tanto in applicazione del seguente principio di diritto: il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97, essendo ormai esclusa la liquidazione per equivalente di quello, può ancora conoscere della domanda in applicazione del nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, come modificato prima dal D.L. n. 135 del 2009, art. 5-bis, comma 1, lett. b), cit. e poi dalla L. n. 97 del 2013, art. 25 cit., individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati.

55. Con il decimo motivo del ricorso SEG si denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1226, 2043, 2056 c.c.; error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 116 e 132 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La corte d’appello ha liquidato il danno ambientale senza dar conto dei criteri di liquidazione di quantificazione adottati e pervenendo a una liquidazione palesemente sproporzionata per eccesso, l’inoltre la sentenza affetta da vizi motivazionali.

56. Il motivo, con cui si censura la liquidazione equitativa del danno ambientale effettuata dai giudici di appello senza indicazione dei criteri adottati, è assorbito dall’accoglimento del nono motivo, in quanto il giudice del rinvio dovrà nuovamente provvedere alla liquidazione del danno ambientale secondo i criteri indicati da questa Corte.

57. Con l’undicesimo motivo del ricorso SEG si denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1227 c.c., comma 1 e art. 2056 c.c..

Secondo la ricorrente la Corte d’appello ha errato nel non diminuire ex art. 1227, comma 1, il risarcimento spettante al Comune in ragione della responsabilità accertata a carico degli amministratori dell’ente.

Il motivo si esamina congiuntamente al motivo ottavo del ricorso di B.P. per connessione logico giuridica.

Con l’ottavo motivo B.P. denunzia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 1227, 2056 c.c. e art. 116 c.p.c..

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello di Milano ha fatto un uso scorretto dell’art. 1227 c.c., non considerando, ai fini della quantificazione del risarcimento accordato al Comune, il concorso dei dipendenti e dirigenti dell’amministrazione nella determinazione dell’illecito fonte di danno.

Infatti la corte di merito non ha tenuto conto nella liquidazione del danno della corresponsabilità del Comune di Pieve Emanuele nella determinazione del danno.

58. I motivi sono inammissibili.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui dell’art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè, mentre nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso, la seconda di tali situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 4799/2001; 12714/2010).

59. La suddetta rilevabilità d’ufficio è tuttavia pur sempre soggetta alle preclusioni processuali maturate; ne discende, pertanto, che, se il giudice di primo grado abbia omesso di rilevare le circostanze a lui prospettate, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente il concorso di colpa, la parte ha l’onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell’ulteriore corso del giudizio (cfr., Cass. nn. 2947/1973; 672/1976; 12267/1992; 1684/1999).

60. Nel caso che in oggetto i ricorrenti non hanno indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, se e in che termini, a fronte di una liquidazione del danno da parte del primo Giudice che non aveva tenuto conto della condotta Comune ai fini dell’eventuale concorso di colpa del medesimo, avessero svolto uno specifico motivo di appello al riguardo, risultando per contro espressamente dalla sentenza di Appello (pag. 60) che la società SEG non ha criticato la sentenza di primo grado per l’omessa valutazione del concorso il Comune di Pieve Emanuele nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., comma 1 e che B.P. non aveva proposto alcuno specifico motivo di impugnazione in tal senso.

Dal che discende l’inammissibilità del profilo di doglianza all’esame.

61. Con il dodicesimo motivo del ricorso SEG si denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 349 del 1986, art. 18 e dall’art. 2055 c.c..

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha errato nel non applicare la L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 7, che prevedeva la parziarietà dell’obbligazione al risarcimento del danno ambientale.

62. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato con sentenza n. 9012 del 2015 che “nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale” (principio posto dalla L. n. 349 del 1986, art. 18 e poi ribadito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 3, penultimo periodo, anche nel testo modificato – da ultimo – dalla L. 6 agosto 2013, n. 97, art. 25).. Tuttavia, la conseguente esclusione dell’operatività dell’art. 2055 c.c., deve avvenire con cautela, quello integrando un principio generale in tema di responsabilità extracontrattuale e rispondendo ad esigenze di tutela immediata ed effettiva del danneggiato. E’ indubbio che tale esclusione di operatività mira ad evitare il rischio di una sorta di responsabilità oggettiva o per fatto altrui ed in particolare quello di ascrivere ad ogni compartecipe anche per un modesto segmento di una delle condotte sfociate in un danno ambientale complessivo la responsabilità per l’ingentissimo danno che ne è derivato, anche quanto alle specifiche conseguenze non prevedibili o perfino non controllabili perchè da ascriversi alla condotta indipendente di altri: si pensi al caso di danneggiamenti ambientali di contesti complessi, determinati da condotte tra loro del tutto indipendenti (come, ad esempio, l’inquinamento di un corso d’acqua da parte di diversi imprenditori trasgressori), nei quali è parso opportuno che il risultato complessivo finale non fosse ripagato per intero secondo la casualità dal soggetto economicamente solvibile. Se questa è la ratio della norma di limitazione della responsabilità, essa non può operare pure nei casi di condotta unitaria, risultante dalla combinazione, quale indispensabili antefatti causali tra loro avvinti da inscindibili e reciproci nessi di consequenzialità, delle azioni colpose o dolose concorrenti di più persone: alle quali ultime sia quella complessiva condotta che quell’unitario danno allora andranno altrettanto unitariamente ascritti, in persistente applicazione – o, se si vuole, in non limitata applicazione o non estesa esclusione – della regola generale. E la limitazione di responsabilità in esame va allora circoscritta ai casi in cui le condotte causative dell’unitario evento di danno siano differenti e tra loro indipendenti; a contrario, ove l’unitario evento di danno sia causato non da una pluralità di condotte autonome od indipendenti, ma da una altrettanto unitaria condotta colposa o dolosa, però indissolubilmente ascrivibile a più soggetti tra loro indifferenziatamente e quindi a condotte concorrenti in senso stretto, può riprendere applicazione – o non soffrire la limitazione speciale suddetta – la regola generale dell’art. 2055 c.c., che pone appunto in via generalissima i criteri di imputazione degli effetti di una condotta complessiva ed inscindibile nelle componenti delle azioni od omissioni di più soggetti.

63. E tanto è avvenuto nella specie, avendo la Corte d’appello affermato che sia B.P. che la SEG hanno concorso alla causazione dell’intero pregiudizio, atteso che le loro condotte sono state alla base sotto l’aspetto eziologico dell’intero danno. L’effettivo apporto della società all’appellante, anzi, è stato decisivo avendo provveduto in una dimensione temporale successiva alla realizzazione delle opere in condizione di indiscutibile illegalità,condotta rispetto alla quale la vicenda costruttiva ha avuto il ruolo di antecedente pur causalmente rilevante.

Tale accertamento di fatto non è stato adeguatamente censurato e non può essere rivalutata in questa sede di legittimità.

64. Con il tredicesimo motivo del ricorso SEG si denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1223, 1224, 1226, 1292 e 2056 c.p.c..

Error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 112, 132, 474 e 615 c.p.c..

Secondo la ricorrente corte d’appello ha errato nel non scorporare dal risarcimento l’importo della provvisionale liquidata in sede penale. Sul punto la sentenza è affetta da vizio di ultra petizione e da altri error in procedendo.

65. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato che in sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale (nella specie, diffamazione a mezzo stampa) il giudice, anche d’ufficio, deve tenere conto dell’eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all’imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l’effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli. Cass., sentenza n. 6739 del 24/03/2011, Cass., sentenza n. 18355 del 16/09/2005

66. Con il quattordicesimo motivo del ricorso SEG si denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c..

Error in procedendo ex art. 360, n. 4, in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c..

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte d’appello ha errato nel ritenere che la somma liquidata dal tribunale non tenesse già conto del tempo trascorso tra l’evento dannoso e la liquidazione giudiziale. Inoltre la sentenza è affetta da ultra petizione e da vizio motivazionale.

67. Con il quindicesimo motivo del ricorso SEG si denunzia error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1223, 1224, 1226, e 2056 c.p.c..

I motivi si esaminano congiuntamente ed insieme ai motivi nono e decimo del ricorso di B.P. per la connessione logico giuridica che li lega.

Con il nono motivo B.P. denunzia violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 1226 c.c., nonchè art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4.

Il ricorrente contesta, sia sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge che quale error in procedendo e difetto di motivazione, l’erronea motivazione in cui è incorsa la Corte di appello nel ritenere che il giudice di primo grado non aveva attualizzato il risarcimento riconosciuto al Comune di Pieve Emanuele.

Con il decimo motivo il ricorrente B. denunzia violazione falsa applicazione extra art. 360 c.p.c., commi 3 e 4, in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 1226 c.c..

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello ha errato nel quantificare il risarcimento accordato al Comune a titolo di danno da ritardato adempimento, assumendo a fondamento della propria decisione un fatto notorio che notorio non è.

68. I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del nono motivo del ricorso SEG e del quarto e quinto motivo del ricorso B..

Infatti il giudice del rinvio dovrà nuovamente liquidare il profilo del danno ambientale secondo i nuovi criteri normativi, tenendo conto anche della provvisionale versata da B.P.. Sarà sempre il giudice del rinvio a statuire sulle modalità di attualizzazione del danno complessivamente derivante al Comune di Pieve Emanuele dalla condotta dei ricorrenti a seguito della parziale cassazione della sentenza di appello.

Tali criteri di attualizzazione dovranno necessariamente essere unitari per tutte le componenti del danno derivanti dall’unica condotta generatrice.

69.Si esaminano i restanti motivi del ricorso di B.P..

Con il settimo motivo del ricorso B. si denunzia violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 1226, 2056 c.c. e art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al fatto oggetto di discussione tra le parti costituito dalle modalità di quantificazione del danno

Il ricorrente contesta il difetto di motivazione /omessa pronunzia in cui è incorsa la Corte d’appello in relazione ai criteri adottati ed agli elementi considerati e valorizzati ai fini della quantificazione del risarcimento accordato al Comune di Pieve Emanuele.

70. Il motivo è infondato.

Per quanto riguarda il profilo della censura che attinge la liquidazione equitativa del danno provocato dalle condotte criminose ai beni tutelati dall’art. 97 Cost., ed alla funzionalità ed all’immagine dell’ente pubblico, si rimanda alla motivazione relativa al rigetto dei motivi di entrambi i ricorrenti sul punto. In relazione alla liquidazione del danno ambientale la censura è assorbita dall’accoglimento dei motivi di ricorso relativi alla liquidazione del danno ambientale, che comporteranno una nuova valutazione di tale voce da parte del giudice del rinvio.

71. Con l’undicesimo motivo del ricorso di B.P. si denunzia violazione ex art. 360, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 1292 e art. 116 c.p.c..

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello ha errato nel quantificare il risarcimento accordato al Comune omettendo di considerare le somme già percepite dal Comune dai coobbligati rilasciando quindi al Comune di Pieve Emanuele un titolo anche per la parte di obbligazione risarcitoria già estinta, senza peraltro fornire adeguata motivazione sul punto.

72. Il motivo è inammissibile in quanto non congruente con la motivazione della sentenza impugnata.

Infatti la Corte d’appello, nel respingere analogo motivo di impugnazione proposto dalla società SEG in appello, ha affermato che non vi era alcuna prova dell’estinzione dell’obbligazione risarcitoria nei confronti del Comune da soggetti sottoposti a processo penale per i medesimi fatti corruttivi in esame.

Tale statuizione non è stata adeguatamente impugnata dal ricorrente B..

73. Con il dodicesimo motivo B.P. denunzia violazione falsa applicazione ex art. 360, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 2055 c.c., nonchè all’art. 116 c.p.c. e art. 132c.p.c., n. 4.

Sostiene il ricorrente. che la Corte d’appello ha escluso, senza fornire adeguata motivazione, la solidarietà degli obbligati nell’obbligazione risarcitoria e la presunzione di pari responsabilità nella determinazione del danno.

74. Il motivo è infondato.

Come messo in luce dalla sentenza di appello, B.P. ha chiesto che, in accoglimento anche solo parziale della domanda risarcitoria proposta dal Comune di Pieve Emanuele, i chiamati in causa, concorrenti nel reato di corruzione, fossero a loro volta condannati “in via solidale al pagamento del risarcimento che risultasse ulteriormente dovuto al Comune, da ripartirsi tra tutti i concorrenti nei limiti della quota di rispettiva pertinenza, da determinarsi dal giudice secondo criteri di proporzionalità e occorrendo di equità”.

75. La Corte d’appello ha osservato che B.P. aveva agito ai sensi dell’art. 2055 c.c. e che il responsabile in via aquiliana, chiamato a rispondere solidalmente con tutti coloro cui è imputabile il fatto dannoso, se ha risarcito il danno si vede riconoscere l’azione di regresso contro ciascuno dei corresponsabili, quand’anche non chiamati dal danneggiato, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Lo stesso responsabile dell’illecito extra contrattuale, continua la Corte, ha sicuramente diritto di agire contro i condebitori corresponsabili, affinchè lo liberino in parte dell’obbligo di risarcimento mediante pagamento diretto al danneggiato, così che i concorrenti nel fatto illecito corruzione condebitori ex delicto possono essere condannati, sulla richiesta ed in favore di B.P., a corrispondere al Comune di Pieve Emanuele quanto liquidato nei limiti della quota di rispettiva pertinenza e non in via solidale.

76. Tale motivazione è conforme alla legge e risponde alla domanda formulata dallo stesso B. di condanna diretta dei coobbligati nei confronti del danneggiato e di determinazione quota di partecipazione causale degli stessi.

Si rileva, poi, che la solidarietà nelle obbligazioni di danno è posta a tutela della posizione del creditore, mentre nei rapporti interni fra coobbligati in solido, può essere accertata, come è avvenuto nella presente fattispecie a seguito di richiesta del ricorrente, la quota gravante su ciascun coobbligato.

77. In ordine ai criteri usati per l’accertamento della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze, la Corte ha fatto rinvio alla motivazione adottata su analogo motivo di impugnazione proposto dalla società SEG.

I giudici di appello hanno esaminato la gravità delle rispettive colpe, l’entità delle conseguenze che ne sono derivate, ed hanno ritenuto che l’attività di B.P. e della società SEG erano all’origine del pregiudizio effettivamente più rilevante, e successivamente ha valutato l’apporto dei singoli corresponsabili, valutando analiticamente le condotte di ciascuno per giungere all’accertamento della misura dell’apporto causale di ciascuno ed alla ripartizione delle quote di responsabilità.

Tale motivazione non è stata adeguatamente impugnata dal ricorrente.

78. Il Comune di Pieve Emanuele con il ricorso incidentale denunzia la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, della L. n. 349 del 1986, art. 18 e dell’art. 2043 c.c..

Con tale motivo il Comune contesta la riduzione del danno ambientale di circa 1 milione di Euro effettuata dalla Corte d’appello.

79. IL motivo è assorbito dall’accoglimento dei motivi del ricorso della società SEG e di B.P. sui criteri di liquidazione del danno ambientale che dovrà essere valutato dal giudice del rinvio alla luce della legge europea del 2013.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il dodicesimo motivo del ricorso della società SEG s.r.l. in liquidazione; accoglie il nono e tredicesimo motivo del ricorso della società SEG s.r.l. in liquidazione; dichiara inammissibile l’undicesimo motivo e assorbiti il decimo, il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo del ricorso della società SEG s.r.l. in liquidazione; rigetta il motivo primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, dodicesimo e tredicesimo del ricorso di B.P.;

accoglie il quarto motivo del ricorso di B.P.;

dichiara inammissibili l’ottavo e l’undicesimo motivo del ricorso di B.P.; dichiara assorbiti il nono e decimo motivo del ricorso di B.P..

Dichiara assorbito il ricorso incidentale del Comune di Pieve Emanuele.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alle sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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