Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8661 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. I, 29/03/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 29/03/2021), n.8661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20792/2019 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano

Orrù, e domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 1, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione ovvero all’indirizzo PEC del

difensore iscritto nel REGINDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 2508/2019 del Tribunale di Bologna, depositato

il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– con provvedimento notificato il 21.12.2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna – Sezione Forlì Cesena rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione A.I., che veniva respinta dal Tribunale di Bologna con Decreto 31 maggio 2019, n. 2508;

– la decisione evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, in quanto le dichiarazioni del ricorrente sono apparse non plausibili laddove ha riferito di essere indagato per omicidio in relazione a vicende politiche, senza neanche circostanziarle (dove si trovasse al momento dell’agguato, se fosse ripresa la marcia a seguito del ferimento dell’autista,…), oltre a produrre documentazione di dubbia identità (assenza del nome dell’agente autorizzato a condurre l’arrestato di fronte al giudice, la mancanza della data relativa al giorno in cui l’accusato avrebbe dovuto comparire innanzi al giudice); il richiedente, inoltre, non spiegava le ragioni per cui non aveva sporto denuncia per l’accaduto o comunque allertato la polizia. Aggiungeva che la specifica situazione del Paese di provenienza, alla luce delle più accreditate COI, evidenziava che in Pakistan, regione del Punjab, non vi era alcun tipo di conflitto armato in corso; nè il ricorrente riferiva di trovarsi in una situazione di particolare pericolosità in caso di rimpatrio. Del pari non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria non prospettando la difesa una situazione di vulnerabilità. La circostanza che poi fosse risultato positivo all’epatite B, senza ulteriori indicazioni, non costituiva prova di per sè di una particolare condizione risultando che la terapia farmacologica per siffatta patologia faceva ormai parte dei protocolli sanitari pakistani;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione – notificato in data 02.07.2019 – l’ A. affidato ad un unico motivo;

– il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Atteso che:

– con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, per avere il Tribunale ritenuto insussistenti le condizioni per l’ottenimento della protezione sussidiaria ovvero umanitaria senza alcuna valutazione della condizione di vulnerabilità esistendo in Pakistan, in particolare nella provincia del Punjab, la presenza di reti di militanti ed estremisti con incremento di gravi episodi dal punto di vista della sicurezza.

L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

Deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass. 22 febbraio 2019 n. 5358).

La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019 n. 13079).

In ordine alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. 23 gennaio 2020 n. 1511).

Nella specie il Tribunale – dopo avere premesso che il riconoscimento della protezione umanitaria è connesso alla ricorrenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano – ha escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, valutando le allegazioni del richiedente.

Nel contestare la valutazione compiuta, sul punto, dal Tribunale, il motivo di ricorso espone la situazione socioeconomica e politica del Paese del ricorrente, la regione del Punjab, in modo da chiarire le preoccupazioni per la propria vita manifestate in più occasioni in caso di ritorno in Patria, sostenendo che il Paese vive in uno stato di continua precaria situazione sociale.

Osserva il Collegio che, in primo luogo, esso censura un apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se un individuo si trovi in condizioni di vulnerabilità (Cass. 6 aprile 2020 n. 7729).

In secondo luogo perchè il motivo non indica, nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall’art. 366 c.p.c., n. 6, quali sarebbero le fonti di prova sul percorso di integrazione sociale sul suolo italiano compiuto da A. che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad una diversa decisione.

In terzo luogo perchè la censura non attinge la ratio a cui il Giudice di Bologna affida la statuizione di rigetto considerando tra l’altro, rilievo che il richiedente non specifica situazioni di peculiare vulnerabilità, che non è credibile la vicenda narrata quanto all’aggressione degli zii (rilevante sotto il profilo della protezione sussidiaria e qui non censurata), e che “la circostanza che abbia frequentato numerosi corsi e svolto in Italia attività lavorativa a tempo determinato con contratto rinnovato per l’anno in corso (con vivi apprezzamenti da parte del datore di lavoro”) di per sè non evidenzierebbe un radicamento sul territorio, ostativo al suo rientro in patria.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità stante la mancata difesa dell’Amministrazione.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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