Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8661 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. II, 12/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 12/04/2010), n.8661
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5573-2005 proposto da:
M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell’avvocato LANZILLOTTA
ANTONIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COM. SCANZANO JONICO, ANAS;
– intimati –
avverso le ordinanze del GIUDICE DI PACE di PISTICCI udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2010
dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
Che con il ricorso per cassazione proposto da M.D. viene censurata, fra l’altro, la motivazione dell’ordinanza di convalida emessa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5;
che la questione in ordine al contenuto della motivazione dell’ordinanza di convalida emessa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 è stata già rimessa alle Sezioni Unite;
pertanto, il presente giudizio potrà essere definito soltanto all’esito della decisione da parte delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010