Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8661 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 08/05/2020), n.8661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 7567/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 28/02/2019

nel procedimento vertente tra

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, da una parte, e UTIL SRL,

L.R.C., A.A., dall’altra, ed iscritto al n.

12358/2018 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede

dichiararsi la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

– esaminato il ricorso per regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di impresa – con ordinanza in data 19.2.2019 nella causa tra Fallimento del (OMISSIS) s.r.l. contro Util s.r.l. nonchè L.R.C. e A.A. in una causa in materia di azione revocatoria avverso l’atto di cessione di quote societarie;

vista la ordinanza impugnata, nella quale si premette che la domanda era stata introdotta dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, nelle forme del rito sommario, il quale, ritenendo che la causa appartenesse alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, si era spogliato della causa, rimettendola al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa;

viste le note difensive predisposte ex art. 47 c.p.c., comma 5, dalla difesa del Fallimento;

vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento della istanza di regolamento di competenza, non attinendo l’oggetto della predetta causa alle materie attratte nell’ambito della competenza specializzata del giudice dell’impresa;

vista la pronuncia n. 19882 del 2019 delle Sezioni Unite di questa Corte, che, a risoluzione del contrasto esistente, ha affermato che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita;

ritenuto:

– che la seconda ipotesi menzionata nella massima sopra citata sia quella che si verifica nel caso di specie, in cui la causa, ove rientrante in materia di impresa, apparterrebbe ad un diverso ufficio giudiziario rispetto a quello dinanzi al quale è stata originariamente introdotta e che si è spogliato della controversia ritenendo che non appartenga alla sua competenza veicolandola verso un ufficio giudiziario distinto, in quanto presso il Tribunale di Nocera Inferiore non esiste la sezione specializzata in materia di imprese;

– che pertanto il regolamento proposto è ammissibile;

– che lo stesso è anche fondato, in quanto l’azione revocatoria, quand’anche ricada sull’atto di vendita di quote societarie, non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese nè sui diritti connessi ma può produrre, ove accolta, soltanto l’inefficacia del trasferimento nei soli confronti di chi agisce, non alterando per il resto la situazione proprietaria nè l’assetto societario, e pertanto rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa. Va a tal proposito segnalato che con altra recente pronuncia (n. 2754/2020) di questa stessa Sezione è stata dichiarata la competenza del tribunale delle imprese, al quale sono state indirizzate le parti per la prosecuzione di quel giudizio di merito, avente sempre ad oggetto una azione revocatoria, in un giudizio in cui l’atto pregiudizievole che l’attore chiedeva di dichiarare inefficace nei propri confronti era un atto di scissione parziale, con l’assegnazione di quota del patrimonio immobiliare della società scissa in favore di una terza società, quale atto potenzialmente idoneo ad impedire al creditore il positivo esito della pretesa creditoria da lui azionata, unitamente alla declaratoria di nullità negoziale, in altra causa.

In quella sede si sottolineava che veniva in rilievo la formulazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), là dove individua l’esistenza della competenza per materia del giudice specializzato riferendola alle “cause e (a)i procedimenti (…) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario”, con la precisazione che tale formulazione, là dove allude alle cause concernenti l’accertamento di un rapporto societario, si presta a ricomprendere il caso in cui, come nella fattispecie, sia esercitata un’azione revocatoria in ordine ad un atto di scissione societaria, in quanto: a) l’azione è diretta ad accertare, secondo la tipica funzione della revocatoria, il modo di essere del negozio di scissione, sebbene in termini di inopponibilità verso chi esercitata la revocatoria e, dunque, è riconducibile alla nozione generale delle azioni di accertamento; b) l’azione deve coinvolgere le società fra cui risulta intervenuto l’atto di scissione e, quindi, è azione che coinvolge in via diretta le società, di modo che ricorre certamente quello che appare il fondamento della competenza del giudice specializzato, che risiede nell’attribuire ad esso le controversie che lato sensu coinvolgono l’assetto e l’operare della società; c) la controversia inerisce, nel contempo, all’accertamento, sebbene verso il creditore che la esercita, di un fenomeno di modificazione ed estinzione dell’assetto delle società coinvolte; d) la posizione di tale creditore è, del resto, nel caso di specie (in ragione del contratto preliminare) rilevante come tale almeno nei confronti di una delle società coinvolte, il che evidenzia che potrebbe essere oggetto di tutela riguardo al mutamento dell’assetto di essa secondo le azioni spettanti ai creditori di fronte a vicende della compagine sociale.

In quella sede, peraltro, si chiariva, riconducendo ad unità il sistema, che a diverse conclusioni, invece, si deve pervenire nell’ipotesi in cui si eserciti una revocatoria contro un atto di cessione di quote sociali, atteso che, se astrattamente l’ipotesi potrebbe apparire ricompresa nella previsione di competenza di cui al comma 2 cit., lett. b), là dove allude alle cause e ai procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, tuttavia, non coinvolgendo l’azione direttamente la società, ma riguardando il creditore del cedente, il cedente ed il cessionario, si deve escludere che ricorra la ragione giustificativa della competenza del giudice specializzato, atteso che la controversia, in ragione di tale mancato coinvolgimento, è inidonea ad incidere sulla “vita” della società, che resta estranea alla sua soluzione, potendo una controversia riconducibile alla competenza speciale immaginarsi solo se, all’esito della revocatoria insorga una contestazione fra il cessionario e la società o fra il cedente e la società.

Ne consegue che il proposto regolamento di competenza deve essere accolto e dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Nocera Inferiore al quale è rimessa la causa per il prosieguo.

Nulla sulle spese, trattandosi di regolamento proposto d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, al quale rimette la causa per la decisione.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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