Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8661 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.04/04/2017),  n. 8661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1987-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA

7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANCARLO CARLINI, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2015 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata

il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. B.A., quale socia accomandataria della “Rigma di B.A. e c. s.a.s.”, a seguito di accertamento ispettivo veniva iscritta d’ufficio alla gestione commercianti a far tempo dal 1/7/2006. Adiva quindi il Tribunale di Verbania al fine di sentir dichiarare l’assenza dei presupposti di legge per tale iscrizione e di nulla dovere all’Istituto a titolo di contributi ed accessori.

2. Il Tribunale con sentenza del 27 febbraio 2015 accoglieva il ricorso, argomentando che la società svolge in via esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari tramite studio di consulenza e che si limita a riscuotere i canoni degli immobili condotti in locazione da terzi. Riteneva pertanto insussistenti i requisiti per l’iscrizione della gestione commercianti.

3. La Corte d’Appello di Torino, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Inps avverso la suddetta sentenza, ritenendo del tutto condivisibile la valutazione del Tribunale.

4. L’Inps ha proposto ricorso ex art. 348 ter c.p.c., a sostegno del quale contesta la soluzione adottata dal primo Giudice deducendo la violazione o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e ss., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313, 2318 e 2697 c.c.

In sostanza l’Inps contesta che l’attività svolta dalla B. sia esclusa da quelle per le quali è prevista l’iscrizione alla Gestione commercianti assumendo, al contrario, che la stessa possedeva carattere commerciale, così come si evince dalla visura camerale della società, sussistendo peraltro una presunzione normativa che le società diverse dalla società semplice esercitino un’attività imprenditoriale.

5. B.A. ha resistito con controricorso.

6. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 6.9.2016 n. 17643, 25.8.2016 n. 17328).

2. Si è ribadito nei richiamati arresti che presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale.

3. Si è poi aggiunto che la società di persone che svolga un’ attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 del 2013, Cass. n. 17643 del 2016, Cass. ord. n. 25017 del 2016). Dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale (Cass. ord. n. 25017 del 2016).

4. Si è poi ulteriormente chiarito che è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell’istituto assicuratore, non essendo sufficiente a qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l’obbligo di iscrizione (Cass. n. 3835 del 26/2/2016).

5. L’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dal giudice di merito che, in coerenza con i suesposti principi regolatori della materia, ha argomentato il proprio convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, nei termini sopra riferiti.. In concreto, secondo il ragionamento del Tribunale, si trattava di un’attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era il mero godimento degli immobili.

6. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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