Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8660 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 08/05/2020), n.8660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2115-2019 R.G. proposto da:

COMUNE DI MAGASA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VECCHIETTI MAURO;

– ricorrente-

contro

EUROBEST SOCIETA’ AGRICOLA SRL;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1912/2018 della

CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che conclude

per la fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza con

conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata stante

l’inammissibilità dell’interposto appello avverso la sentenza

pronunciata in primo grado dalla Sezione Agraria del Tribunale di

Brescia n. 1111 del 2018.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Il Comune di Magasa, originariamente convenuto in giudizio dalla società Agricola Eurobest s.r.l. davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia per sentirlo condannare al pagamento della somma di oltre un milione di Euro per la mancanza dei presupposti per la risoluzione del contratto di affitto agrario stipulato dalle parti nel 2011, ha proposto un ricorso per regolamentò necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., avverso la sentenza n. 1912 del 2018, depositata l’11.12.2018, con la quale la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado adottata dalla sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia, che declinava la propria competenza a decidere la causa in virtù della clausola arbitrale contenuta nel contratto, ha ritenuto nulla in quanto introduttiva di un arbitrato irrituale la predetta clausola arbitrale e ha al contempo dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia a conoscere della causa, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Rovereto, sez. specializzata agraria.

2. – Questi i fatti nella ricostruzione del ricorrente, per quanto ancora qui rilevino:

– tra le parti era stato stipulato nel 2011 un contratto di concessione di alcune malghe e terreni limitrofi, qualificati come di uso civico, dietro pagamento di un canone concessorio;

– Eurobest avrebbe tenuto un comportamento gravemente inadempiente, provocando l’emissione di svariati provvedimenti amministrativi a carico del Comune, rendendosi anche inadempiente rispetto all’obbligo di pagamento del canone concessorio;

– il Comune ne decretava la decadenza dalla concessione;

– la società Agricola Eurobest s.r.l. lo conveniva in giudizio davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia per sentirlo condannare al pagamento della somma di oltre un milione di Euro per la mancanza dei presupposti per la risoluzione del contratto di affitto agrario stipulato dalle parti nel 2011;

– il Tribunale di Brescia declinava la propria competenza in favore della competenza arbitrale;

– appellata la decisione da parte di Eurobest, che contestava in primo luogo la validità della clausola arbitrale, la Corte d’Appello di Brescia con la sentenza qui impugnata, ritenendo che la clausola inserita nel contratto fosse relativa ad un arbitrato irrituale, ne statuiva la nullità, non potendo un ente pubblico quale il Comune affidare la definizione di proprie controversie agli arbitri irrituali; riconoscendo però fondata l’eccezione di incompetenza territoriale a suo tempo formulata dal Comune di Magasa, declinava la propria competenza territoriale, rimettendo la causa al Tribunale di Rovereto sezione specializzata agraria, in quanto il Comune di Magasa, pur rientrando nel territorio della Provincia di Brescia, rientrerebbe per ragioni storiche nel circondario del Tribunale di Rovereto.

3. – Avverso tale decisione il Comune propone ricorso per regolamento necessario di competenza, in quanto anche in appello si è dibattuto esclusivamente della competenza.

4. – La Eurobest non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Il ricorrente deduce in primo luogo la violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello non abbia idoneamente ravvisato l’inammissibilità dell’appello spiegato da Eurobest, perchè, avendo il primo giudice declinato la propria competenza in favore degli arbitri rituali, quella adottata dal tribunale era una pronuncia esclusivamente sulla competenza, che non avrebbe potuto essere legittimamente impugnata con l’appello. Rileva quindi che la corte d’appello non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la natura rituale o irrituale dell’arbitrato dedotto in contratto. Il ricorrente deduce altresì l’erronea esclusione della natura di arbitrato rituale, contestando l’interpretazione data dalla corte d’appello alla clausola arbitrale, e richiama il principio per cui in mancanza di indicazione espressa il rinvio all’arbitrato deve intendersi come facente riferimento all’arbitrato rituale, stante l’atipicità di quello irrituale.

6. – Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, in primo luogo osserva che l’istanza di regolamento di competenza deve essere ritenuta ammissibile, avendo la sentenza di appello deciso solo sulla competenza e non anche sul merito.

7. In secondo luogo, ritiene che l’istanza debba essere accolta, in ragione della natura rituale dell’arbitrato previsto nella convenzione intercorsa tra le parti, richiamando in tal senso Cass. n. 21942 del 2018 secondo la quale solo ove le parti abbiano indicato espressamente la natura irrituale dell’arbitrato può ritenersi che abbiano optato per questa formula, non privilegiata dal legislatore, tanto più, se, come nel caso di specie, si è di fronte ad una p.a., che non può scegliere una formula di arbitrato diversa da quello rituale.

8. Osserva tuttavia che la sentenza di primo grado non era impugnabile con l’appello, essendo una pronuncia in rito, ma avrebbe potuto essere impugnata solo con il regolamento di competenza, e che quindi l’appello proposto doveva ritenersi inammissibile. Conclude quindi nel senso della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perchè l’appello non poteva essere proposto.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza (Cass., sez. un., n. 24153/2013).

1.2.Si tratta di principio enunciato in conformità all’indirizzo fatto proprio dalla Corte costituzionale (da ultima sent. n. 223 del 2013) secondo cui sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalla disciplina positiva dell’arbitrato risultante dalla riforma attuata con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si desume che il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia, ha strutturato l’ordinamento processuale in maniera tale da configurare l’arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale (in tal senso già Corte Cost.,sentenza n. 376 del 2001).

2. Ne consegue che avverso la sentenza del Tribunale di Brescia declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poichè l’attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, avrebbe dovuto essere proposto il regolamento di competenza e non, come è avvenuto, l’appello (cfr. Cass. 17908/2014). Non si può pervenire a diversa conclusione allorchè, come nella specie, si sia contestata la natura del procedimento arbitrale previsto nel contratto e quindi la validità della clausola contrattuale: il primo e diretto oggetto di contestazione era pur sempre la declinatoria di competenza conseguente alla affermazione della competenza degli arbitri.

3. Conseguentemente, il proposto regolamento di competenza è ammissibile, e va accolto, in quanto la pronuncia di primo grado, esclusivamente sulla competenza, non avrebbe potuto essere impugnata con l’appello, ma contro di essa avrebbe potuto essere proposto esclusivamente il regolamento di competenza.

4. In accoglimento del regolamento va dichiarata l’inammissibilità dell’appello e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio (cfr.Cass.21523/2016), avvalendosi dei poteri di cui all’art. 382 c.p.c. comma 3, utilizzabili anche in sede di regolamento di competenza (v. Cass. n. 27305 del 2013: “Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio che l’azione non poteva essere proposta, previsto dall’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo inciso, può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una successiva pronuncia d ‘inammissibilità”).

5. E’ inammissibile infatti l’appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poichè l’attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza (Cass. n. 21336 del 2018).

6. Va parimenti dichiarato che, giacchè l’appello non era ammissibile, la decisione di primo grado che ha affermato la competenza arbitrale è ormai divenuta definitiva, non essendo stata impugnata con il regolamento di competenza necessario, come avrebbe dovuto, avuto riguardo all’art. 819-ter c.p.c..

7. Pertanto, in ordine alla presente controversia tra le parti è ormai definitivamente affermata la competenza degli arbitri (indicata dal giudice di primo grado), davanti ai quali devono essere rimesse le parti per la riassunzione del giudizio nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c., con salvezza dell’effetto interruttivo cd. istantaneo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 3, e di quello permanente, di cui art. 2945, comma 2, dello stesso codice. La riassunzione è giustificata alla stregua di cass. (ord.) n. 22002 del 2012.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

PQM

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara la competenza arbitrale; liquida le spese di lite, che pone a carico della parte controricorrente, in Euro 2.200,00 per compensi oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA