Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8660 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.04/04/2017),  n. 8660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22549-2016 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MASTROCINQUE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALPOL VIGILANZA MILANO SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA,

388, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARCO ZOPPI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1253/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 24 marzo 2016, la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda proposta da C.V. nei confronti della Italpol Vigilanza Milano s.r.l. (d’ora in avanti, Italpol) ed intesa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole in data 23 dicembre 2008 con conseguente condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra;

che ad avviso della Corte territoriale correttamente il primo giudice aveva ritenuto – all’esito di un’approfondita istruttoria – gli addebiti mossi alla lavoratrice come provati in corso di causa di gravità tale da impedire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro e, dunque, la proporzionalità della sanzione espulsiva;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la C. affidato ad un unico motivo cui la Italpol resiste con controricorso; che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., art. 140 CCNL settore Vigilanza Privata del 2 maggio 2006 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la sanzione del licenziamento per giusta causa con perdita dell’indennità di preavviso irrogata alla ricorrente era del tutto sproporzionata, come si evinceva anche dalla lettura dell’art. 140 del menzionato CCNL in cui detta sanzione era prevista solo per l’ipotesi di “..diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra dipendenti.”e non per il diverbio non degenerato alle vie di fatto come quello intercorso tra la C. ed il responsabile operativo della Italpol;

che il motivo è infondato;

che va ricordato come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento (che deve rivestire il carattere di grave negazione degli clementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario), occorre valutare da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, ciò anche nell’ipotesi in cui la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, in quanto l’inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza”di cui all’art. 1455 c.c.;

che, nell’operare tale valutazione, l’accertamento deve essere svolto in base agli specifici elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta, quali tipo di mansioni affidate al lavoratore, il carattere doloso o colposo dell’infrazione, le circostanze di luogo e di tempo, le probabilità di reiterazione dell’illecito, il disvalore ambientale della condotta quale modello diseducativo per gli altri dipendenti. (Cass. n. 10842 del 25/05/2016; Cass. 22 marzo 2010, n. 6848; Cass. 21 maggio 2009, n. 11846; Cass. 10 dicembre 2007, n. 25743; Cass. 24 luglio 2006, n. 16864);

che, nel caso in esame, il giudice del gravame ha operato tale valutazione in modo corretto ed adeguato sulla scorta delle risultanze della istruttoria svolta giungendo alla conclusione che “..la gravità e la serietà delle minacce profferite dalla lavoratrice nei confronti del superiore gerarchico Ca. e della collega R….” erano tali da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro, ciò anche in considerazione delle mansioni di guardia giurata svolte dalla C. che “…presuppongono un’assoluta affidabilità, moderatezza nei comportamenti e prontezza nell’osservanza degli ordini”;

che è evidente, quindi, come la Corte territoriale, mercè il richiamo all’art. 140 del CCM., menzionato, intendesse far riferimento all’ipotesi di insubordinazione per la quale la norma contrattuale prevede la sanzione del licenziamento per giusta causa con perdita dell’indennità di preavviso sicchè il richiamo al “diverbio litigioso” di cui al motivo è del tutto inconferente;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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