Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 866 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 20/01/2010), n.866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Sometal s.r.l,. in persona del legale rappresentante Signor

L.F., elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Gracchi, n. 195, presso l’Avvocato MONCONI Fabrizio, che lo

rappresenta e difende con l’Avvocato Luigi Martino per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

– Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliato

in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende secondo la legge;

– controricorrente –

– Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro

p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 65/44/05, depositata il 19.4.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

giorno 10.12.2009 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito

Antonio;

Udito, per la ricorrente, l’Avvocato Luigi Martino;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La ditta Sometal s.r.l., esercente commercio all’ingrosso di rottami metallici, ricorre con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale della Lombardia accoglie l’appello proposto dall’agenzia delle entrate e rigetta quello incidentale (in punto spese di lite) della contribuente avverso la sentenza n. 36/16/2002 della commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso di questa contro l’avviso di accertamento parziale notificato in data 8.11.2000, con cui l’ufficio competente, a seguito d’indagini della guardia di finanza che aveva rilevato indebite detrazioni di costi ed altre irregolarita’, determinava in L. 243.077.000 l’IVA dovuta per l’anno 1995, a fronte di un credito d’imposta dichiarato in L. 13.185.000, applicando le relative sanzioni.

1.2.- L’agenzia intimata resiste mediante controricorso; il ministero dell’economia e delle finanze, pure intimato, non svolge difese.

2.- Questioni pregiudiziali.

2.1.- Il ricorso proposto contro il ministero dell’economia e delle finanze deve essere dichiarato inammissibile, perche’ l’intimato non e’ legittimato passivamente in questa causa, non avendo partecipato al giudizio d’appello – dal quale deve intendersi tacitamente estromesso (Cass. nn. 9004/2007, 22889/2006) -, giudizio iniziato il 4.12.2002, dopo l’entrata in funzione (1.1.2001) delle agenzie fiscali, e svoltosi nei soli confronti dell’agenzia delle entrate appellante (direzione regionale della Lombardia, ufficio di Milano (OMISSIS)).

2.2.- Nulla devesi disporre in ordine alle relative spese processuali, giacche’ detto ministero non ha svolto difese.

2.3.- Il controricorso dell’agenzia delle entrate e’ inammissibile, perche’ notificato in data 15.7.2006, oltre il termine complessivo, fissato dal combinato disposto degli artt. 369 e 370 c.p.c., di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, eseguita il 1.6.2006.

3.- Motivi del ricorso.

3.1.- La ricorrente chiede annullarsi la sentenza impugnata:

3.1.1.- per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 18 e 19 e dell’art. 53 Cost., laddove ritiene indetraibile l’IVA effettivamente pagata in rivalsa su fatture inerenti ad acquisti di merci (rottami) esenti dall’imposta (primo motivo);

3.1.2.- per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18, 19, e dell’art. 21, comma 7, dell’art. 74, comma 7,degli artt. 17 e 21, par. 1, lett. c), della 6^ Direttiva del Consiglio, n. 77/388 CEE, in data 17 maggio 1977, per avere ritenuto indetraibile l’IVA pagata su altra fattura, considerata soggettivamente falsa, ignorando che pero’ l’imposta era stata effettivamente pagata, in rivalsa, da essa ricorrente e che il mancato riconoscimento della detraibilita’ violerebbe, in tal caso, il principio di neutralita’ dell’imposta;

che, inoltre, si verificherebbe un’indebita duplicazione d’imposta, laddove l’erario non avrebbe comunque subito alcun danno (secondo motivo).

4.- Decisione.

4.1.- I motivi di censura suesposti sono infondati; quindi il ricorso proposto nei confronti dell’agenzia delle entrate deve essere rigettato. Nulla devesi disporre in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in cui l’agenzia intimata non ha svolto valide difese.

5.- Motivi della decisione.

5.1.- La ricorrente, sgombrato il campo da tutte le altre eccezioni sollevate in appello e non accolte dal giudicante a quo, discute in questo giudizio soltanto di detraibilita’ dell’IVA pagata, in via di rivalsa, su acquisti esenti da imposta (primo motivo, par. 3.1.1) o su fattura corrispondente ad operazione giudicata inesistente sotto il profilo soggettivo (secondo motivo, par. 3.1.2). Entrambe le censure sono infondate.

5.1.1.- Premesso che la contribuente non contesta ulteriormente la natura della merce acquistata (rottami) e la conseguente spettanza dell’esenzione dall’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 8 si osserva, quanto al primo motivo, che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 e’ interpretato – in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 17 e 20 della sesta Direttiva del Consiglio C.E.E. del 15 maggio 1977, n. 77/388, e del principio affermato dalla corte di giustizia delle Comunita’ Europee con la sentenza 13 dicembre 1989 (n. 342/87) – nel senso che l’esercizio del diritto di detrazione e’ limitato all’imposta dovuta, vale a dire all’imposta corrispondente ad un’operazione soggetta all’IVA, versata in quanto dovuta, e non si estende all’imposta che sia stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura.

5.1.2.- Si ritiene sufficiente, in proposito, il rinvio alla giurisprudenza nazionale (Cass. nn. 2808/2008, 8959/2003, 12756/2002, 13222/2001, 8786/2001) e comunitaria citata, trattandosi di tributo armonizzato, non essendo addotte dalla ricorrente ragioni che non siano gia’ state esaminate e risolte con tale giurisprudenza, cui il collegio aderisce.

A tali precedenti, in particolare, e’ lecito fare riferimento anche per quanto riguarda la paventata duplicazione d’imposta, a proposito della quale “basta considerare che, cosi’ come il cessionario ha il diritto di ripetere dal cedente l’importo indebitamente pagato (SS.UU. n. 13446 del 13/12/91), cosi’ pure, quest’ultimo, nel rispetto delle forme di legge, ha titolo ad agire nei confronti dell’Amministrazione per il rimborso di quanto versato e non dovuto” (dalla motivazione di Cass. n. 8786/200, cit.).

5.1.3.- Ad analoga conclusione, circa l’indetraibilita’ dell’IVA, si deve giungere, con riferimento al secondo motivo, concernente imposta assolta, in via di rivalsa, su fattura soggettivamente falsa.

5.1.4.- In merito, e’ sufficiente osservare, in conformita’ a costante e condivisibile giurisprudenza (Cass. nn. 29467/2008, nn. 5396/2008, 1950/2007, 5719/2007), che la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone, da un lato, l’effettivita’ dell’acquisto e, dall’altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulla fattura medesima; circostanza quest’ultima non indifferente, in termini di danno erariale, sia perche’ la legge non consente la detrazione di fatture emesse da chi non e’ stato controparte effettiva nel rapporto riguardante l’operazione fatturata; sia perche’ la problematica relativa alla detraibilita’ dell’IVA si risolve secondo criteri diversi da quelli riguardanti la deducibilita’ dei costi dalla base imponibile delle imposte sui redditi; sia perche’ la qualita’ del venditore puo’ incidere sulla misura dell’aliquota IVA e, per conseguenza, sull’entita’ dell’imposta effettivamente dovuta e quindi detraibile.

5.1.5.- In presenza di operazioni inesistenti, sia pure soltanto per fittizieta’ del soggetto fornitore, non si realizza, in altri termini, l’ordinario presupposto impositivo ne’ si configura la legittima possibilita’ di un pagamento a titolo di rivalsa; quindi viene meno il presupposto del diritto alla detrazione, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1.

Per conseguenza, la previsione del successivo art. 21, comma 7, avente lo scopo di ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell’IVA, fondato sui principi della rivalsa e della detrazione (Cass. nn. 309/2006, 7289/2001), non puo’ ritenersi limitata al solo caso dell’inesistenza oggettiva dell’operazione (caso cui propriamente si riferiscono Cass. nn. 22882/2006, 12353/2005); ma, in virtu’ delle premesse considerazioni, la norma da ultimo citata e’ applicabile anche quando si tratti di fornitore diverso da quello apparente in fattura, dal momento che essa, pur incidendo direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituito debitore d’imposta in base al mero principio di cartolarita’, incide indirettamente sul destinatario della fattura, confermandone, in combinato disposto con l’art. 19, comma 1, e con l’art. 26, comma 3, la preclusione ad esercitare il diritto alla detrazione, in assenza del relativo presupposto rappresentato, nel caso, dalla diversa provenienza dei beni o dei servizi, rispetto alle risultanze cartolari.

5.2.- Segue la decisione, nei termini indicati al par. 4.1.

6. – Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’economia e delle finanze. Rigetta il ricorso proposto contro l’agenzia delle entrate.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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