Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 866 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 17/01/2020), n.866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Nel procedimento n. 34495/18 RG, proposto da:

K.S., rappresentato e difeso dall’avv. Loredana Liso di Bari

per procura speciale in atti; domicilio PEC;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (cf (OMISSIS)), domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto n. 7858/18 del Tribunale di Bari, depositato il

30.10.18;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal consigliere Dott. Giacomo Maria Stalla.

Fatto

OSSERVA

p. 1. K.S., n. in (OMISSIS) (ammesso al patrocinio a spese dello Stato), propone due motivi di ricorso per la cassazione del decreto n. 7858 del 30.10.18, con il quale il tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, ha rigettato (nella costituzione in giudizio del Ministero degli Interni) il ricorso da lui proposto contro la decisione con la quale la competente Commissione Territoriale aveva respinto la sua istanza di protezione internazionale (status di rifugiato ovvero, in subordine, protezione sussidiaria o rilascio di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie).

Il Tribunale, previa ricostruzione dei tratti salienti della disciplina giuridica della protezione internazionale nelle sue varie articolazioni, ha in particolare rilevato che:

infondata era la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato (art. 10 Cost.; L. n. 722 del 1954 di ratifica della Conv. Ginevra 28.7.51; Dir. CE 2004/83; D.Lgs. n. 251 del 2007), dal momento che i fatti narrati dal richiedente (ancorchè probatoriamente valutati secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e 2 cit.) non riguardavano persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, sicchè non potevano integrare gli estremi di cui all’art. 1 Conv. cit. ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e);

neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), dal momento che: a) il richiedente aveva dichiarato di essere musulmano e di aver lasciato la Costa d’Avorio nel febbraio 2010 a causa di problemi legati alla guerra; il padre, maliano, sosteneva il partito (OMISSIS) avversato dal partito (OMISSIS) il quale aveva attaccato la sua abitazione saccheggiando i beni di famiglia e minacciando di morte il padre medesimo; a causa di questo episodio, la famiglia si era trasferita nel Mali, dove nascevano però dei dissidi con il padre il quale voleva che il richiedente lavorasse interrompendo gli studi; contattato il cugino B.S., riprendeva con questi una relazione omosessuale iniziata da adolescente, ma questa relazione era stata scoperta dall’anziano Tuareg che l’aveva adottato dopo l’abbandono della residenza familiare nel Mali; aveva quindi deciso di scappare col cugino giungendo dapprima in Burkina Faso, poi in Niger ed in Libia, per arrivare infine in Italia; tornando in patria egli temeva di poter essere ucciso dalle persone del partito politico avverso che volevano fare del male al padre e che avevano costretto la famiglia a partire per il Mali. Questo racconto, incentrato non sulla omosessualità ma sul contrasto politico e personale con il padre, appariva generico e contraddittorio, anche perchè il timore di essere perseguitato per ragioni politiche era venuto meno con la vittoria alle elezioni presidenziali del novembre 2010 proprio del partito del padre ((OMISSIS)); a seguito di questo evento l’oppositore Gbagbo, che aveva dapprima scatenato nel paese una vera e propria guerra civile, era stato neutralizzato, nell’aprile 2011, con l’aiuto dell’intervento internazionale delle forze francesi e delle NU (rapporto EASO); analogamente, oltremodo generico e vago era stato il racconto sulla riferita omosessualità, poco credibile proprio per l’assenza di componenti emozionali e sentimentali e la mancata ricostruzione di un vero e proprio vissuto di omosessualità (…); b) da primarie fonti informative internazionali (EASO, Amnesty International, (OMISSIS)) risultava che il paese di provenienza del richiedente ((OMISSIS)), pur caratterizzato da residue condizioni di instabilità anche di natura terroristica, non si connotava tuttavia per alcuna ipotesi di conflitto armato interno o violenza generalizzata, vista anche la conclusione, nel giugno 2018, della missione internazionale di pacificazione NU che aveva posto fine alla guerra civile;

quanto alla protezione mediante permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 30 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), risultava che nella specie non emergesse alcuna effettiva lesione di diritti fondamentali integrante una situazione di vulnerabilità soggettiva, nè sussistevano elementi (tali non essendo l’attività di bracciante agricolo svolta per appena tre mesi tra il 2017 ed il 2018) idonei a provare, al di là della durevole permanenza sul territorio, un effettivo radicamento del richiedente in Italia.

Nessuna attività difensiva è stata svolta, in questa sede, dal Ministero degli Interni.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame del fatto decisivo costituito dalla omosessualità del richiedente. Sul punto il tribunale aveva omesso di sentire a chiarimenti il richiedente nonchè il compagno-cugino B.S.N., anch’egli richiedente protezione internazionale con ricorso separato ma contestualmente deciso dal tribunale. La condizione di omosessualità (comprovata anche dalla documentazione prodotta: iscrizione al circolo (OMISSIS) di (OMISSIS)) deponeva di per sè per la sussistenza di un danno grave da persecuzione in ipotesi di rientro nel paese d’origine.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra 1951, dell’art. 10 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 7; nonchè motivazione apparente. Per non avere il tribunale adeguatamente approfondito e tratto le conseguenze di legge dalla condizione di omosessualità del richiedente nella perdurante relazione con il cugino, fuggito con lui a (OMISSIS) nè, soprattutto, le conseguenze discriminatorie e persecutorie che tale condizione determinava nel Mali, paese dal quale il richiedente era fuggito proprio per paura di morire o comunque di essere punito in quanto omosessuale.

p. 2.2 I due motivi di ricorso sono accoglibili nei termini che seguono.

A fondamento della protezione internazionale, sia sussidiaria sia umanitaria, era stata dal richiedente allegata (oltre e prima ancora della situazione di conflitto intrafamiliare) l’omosessualità; e ciò in ragione della persecuzione che tale condizione, riferita in maniera sufficientemente circostanziata anche nell’identità del B.S. ricorrente in separato giudizio, gli avrebbe arrecato in caso di rimpatrio (musulmano in (OMISSIS)).

Il tribunale non ha minimamente approfondito questo aspetto, mostrando di basare la decisione esclusivamente sul diverso profilo del suddetto conflitto intrafamiliare; l’omesso esame, più esattamente, ha riguardato sia lo stato di omosessualità (che si dice provato anche documentalmente dall’iscrizione (OMISSIS)), sia l’entità ed effettività delle conseguenze persecutorie e discriminatorie alle quali il richiedente, per tale condizione, sarebbe stato esposto in caso di rientro.

Sul punto qualificante dell’omosessualità, il giudice di merito si è limitato ad affermazioni del tutto apodittiche e di non certo nè univoco significato; così quanto, in particolare, alla ritenuta non credibilità del racconto per “l’assenza di componenti emozionali e sentimentali e la mancata ricostruzione di un vero e proprio vissuto di omosessualità (…)”.

Parimenti omesso – di conseguenza – è stato l’esame dell’altro fatto decisivo rappresentato dal rischio persecutorio afferente la condizione di omosessualità nello Stato di appartenenza.

Tutto ciò ha concretato al contempo anche la dedotta violazione normativa.

Si è sul punto affermato (tra le altre, Cass.n. ord. 26969/18) che: “In tema di protezione internazionale del cittadino straniero, la dichiarazione del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale, ove la valutazione circa la credibilità del dichiarante, secondo i parametri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 si sia fondata esclusivamente sull’omessa conoscenza delle conseguenze penali del comportamento, impone al giudice del merito la verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione determina secondo la legislazione del Paese di provenienza dello straniero, perchè qualora un ordinamento giuridico punisca l’omosessualità come un reato, questo costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo”.

Inoltre: “In tema di protezione internazionale, posto che l’autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere lo “status” di rifugiato, o il danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa, ma deve invece accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2 e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero. (Fattispecie relativa a cittadino del Gambia accusato di omosessualità, punita da quell’ordinamento con pene gravissime quali tortura, ergastolo, decapitazione)”.

In definitiva, il ricorso va accolto, con la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio al tribunale di Bari il quale, in diversa composizione, effettuerà l’esame dei fatti decisivi omessi, come sopra indicati, traendone i dovuti effetti di legge.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE

– accoglie il ricorso;

– cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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