Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 866 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 866 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 22494-2012 proposto da:
DE LUCIA SALVATORE DLC SVT 78T18 E791D, elettivamente
domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini 140, presso lo studio
dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, rappresentato e difeso
dall’avvocato SANDOMENICO MARIA ROSA, come da procura
speciale a margine del ricorso;

ricorrente
contro
CONSIGLIO

ORDINE

FARMACISTI

PROVINCIA

BENEVENTO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, Via Cosseria 2, presso lo studio dell’avvocato
ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
PERIFANO LUIGI DIEGO, come da procura speciale a margine del
controricorso;

4/,62,3

Data pubblicazione: 17/01/2014

– controricorrente nonché contro
MINISTERO DELLA SALUTE – COMMISSIONE CENTRALE
ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE – PROCURATORE

intimati

avverso la decisione n. 4/2012 della COMMISSIONE CENTRALE
ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il
21/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;
uditi gli avvocati Santodomenico Maria Rosa e Ester Perifano (per
delega Luigi Diego Perifano), che si riportano agli atti e alle conclusioni
assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Maurizio Velardi, che
conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Ordine dei Farmacisti di Benevento con propria deliberazione del
24/11/09 sottoponeva a procedimento disciplinare il ricorrente per la
dispensazione e la vendita di prodotti che le parafarmacie non sono
abilitate a commercializzare, nonché per pratiche commerciali scorrette
con riguardo alle farmacie del luogo e per la vendita di farmaco con
autorizzazione scaduta. L’Ordine prendeva atto delle giustificazioni
fornite dall’incolpato e comminava la sanzione di quattro mesi di
sospensione.
2. La Commissione Centrale, in sede di impugnazione, confermava tale
decisione. Rilevava la Commissione che a seguito dell’ispezione dei
NAS del 30 giugno 2009 erano state sequestrate 382 confezioni di

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REPUBBLICA TRIBUNALE BENEVENTO;

specialità medicinali, che non potevano essere dispensate, né custodite
in una parafarmacia. Nel relativo elenco compilato dai NAS “erano
presenti medicinali: soggetti a prescrizione medica, anche rinnovabile; disciplinati
dal Testo unico sulle sostanza stupefacenti approvato con DPR 309/1990;
utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o simile”. La Commissione

farmaci reperiti presso normali farmacie convenzionate, tra cui quella
della madre, in attesa di essere consegnati a parenti ed amici di
Cervinara a fronte della esibizione o spedizione della relativa ricetta).
Dava conto degli atti difensivi del sanitario (memoria dell’8 gennaio
2010); dell’avvenuta sospensione del giudizio disciplinare in attesa della
definizione del procedimento penale, poi definito con decreto di
archiviazione del gip; delle ulteriori contestazioni disciplinari (tra le
quali l’avvenuta dispensazione di prodotto di cui era stata revocata la
autorizzazione al commercio). Acquisito il decreto di archiviazione del
GIP di Benevento, riprendeva il procedimento disciplinare con
audizione dell’incolpato e del difensore. La Commissione rigettava
l’eccezione relativa all’assenza di una contestazione

“esplicita ed

esauriente”, rilevando che la nota di rinvio a giudizio conteneva nelle
premesse un “excursus dei fatti che appare pienamente idoneo a ricostruire
l’oggetto degli addebiti mossi”, essendo “desumibili dal riferimento agli articoli del
codice di deontologia … le violazioni apprezzabili sul piano deontologico”.
Rilevava poi la Commissione che correttamente erano stati valutati i
fatti contestati sul piano disciplinare di cui era stata esclusa la rilevanza
penale, essendo diversi gli ambiti di giudizio. Nel merito rilevava la
Commissione che risultava provata sulla base degli accertamenti dei
NAS e delle stesse dichiarazioni dell’incolpato la detenzione illegittima
dei farmaci e la vendita di un farmaco di cui era scaduta la relativa
autorizzazione.
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dava conto delle giustificazioni fornite dall’incolpato (essere stati i

3. Avverso la decisione della Commissione propone impugnazione il
ricorrente, articolando sette motivi. Resiste con controricorso l’Ordine
dei farmacisti di Benevento. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto quanto al settimo motivo, essendo

1. Con il primo motivo di ricorso si censura, sotto il profilo del vizio di
motivazione, l’omessa rilevazione dell’invalidità della contestazione
degli addebiti formulati con nota del Presidente dell’Ordine, n.92 / 011
del 16.06.2011, per non essere i fatti contestati chiaramente indicati in
relazione alle norme deontologiche violate, genericamente richiamate,
senza specifico collegamento tra fatti e violazioni contestate. La stessa
violazione contestata sub art. 2598 cod. civ. (divieto di concorrenza)
appariva generica quanto al suo stesso presupposto (per essere limitata
l’estensione territoriale e il numero dei concorrenti).
1.2 11 motivo, ai limiti dell’ammissibilità è comunque infondato. La
Commissione ha motivato e non vi è stata violazione dei diritti di
difesa, stante l’ampia attività svolta al riguardo dall’incolpato. Resta
applicabile Cass. Sezioni Unite n. 17827 del 22/08/2007, Rv. 598430,
che ha affermato «In tema di giudkio disciplinare nei confronti di professionista,
la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata
eiposkione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito e l’indagine volta ad
accertare la correlnione ira addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta
alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo
all’iter del procedimento e alla possibilità che l’incolpato abbia avuto di avere
conoscenza dell’addebito e di discolparsi».
2. Col secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 24 Costituzione
per aver inciso la invalidità della contestazione sul diritto di difesa.

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infondati gli altri per quanto di seguito si chiarisce.

2.1 t infondato per quanto già esposto con riguardo al primo motivo:
non vi è stata violazione dei diritti di difesa, stante l’ampia attività
difensiva svolta al riguardo dall’incolpato.
3. Col terzo motivo di ricorso si deduce la violazione della normativa
(legge 97/2001), nonché vizio di motivazione, che regola il rapporto

tra procedimento disciplinare e penale, dovendosi, quindi, considerare
l’intervenuta assoluzione “perché il fatto non costituisce illecito
penale” da parte del GIP del Tribunale di Benevento, che aveva
giudicato sugli stessi fatti oggetto della incolpazione disciplinare (Cass.
S.U. Civile, 8.3.06 n.4893). Di tale pronuncia la Commissione non
aveva tenuto conto.
3.1 t infondato. Al riguardo il GIP del Tribunale di Benevento ha
adottato un decreto di archiviazione su modulo prestampato nel quale
sono elencate le varie ipotesi di archiviazione, privo di qualsiasi
motivazione, essendosi limitato a eliminare con un tratto di penna le
ipotesi di archiviazione escluse e a barrare l’ipotesi di archiviazione che
reca la dizione: «il fatto non integra reato».
L’efficacia del giudizio penale sul giudizio disciplinare (art. 653 cpp
come modificato legge 97/2001) riguarda solo le pronunce passate in
giudicato, nelle quali sia stato accertato che il fatto non sussiste, non
costituisce reato o non è stato commesso dall’imputato. Nel caso in
questione vi fu un’archiviazione dell’azione penale, non riscontrandosi
nei fatti contestati rilievo penale, fatti che, però, restano pienamente
valutabili nel diverso ambito disciplinare. Al riguardo resta applicabile
Cass. 2003 n. 7186 rv.. 562878: «Il decreto di archiviazione di un procedimento
penale sorto a carico di un professionista (nel caso, farmacista) non osta, stante il
principio di autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata
dall’autorità giudiziaria, a che la condotta dal medesimo mantenuta, ritenuta
irrilevante in sede penale, sia viceversa suscettibile di essere positivamente
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apprezzata in sede disciplinare, ove idonea a ledere i principi della deontologia
professionale. Ne consegue che ben può il giudice disciplinare esercitare il suo
discrezionale potere di tipiuni one della condotta deontologicamente illecita
attraverso l’integrazione di ipotesi comportamentali non contemplate dalla
disposizione penale ma che pur sempre traggano la loro rilevanza dalla più vasta

4. Col quarto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione per
essere “la Commissione incorsa in un madornale errore di motivazione … laddove

afferma che pare incontestabile come l’incolpato abbia dispensato, attività questa
preclusagli, dei medicinali”. Dal rapporto dei NAS, invece, si rileva
soltanto il riscontro nei locali della parafarmacia di prodotti medicinali,
senza alcun riferimento a vendita o dispensazione. Nessuna prova al
riguardo era stata fornita che smentisse il suo assunto difensivo,
secondo il quale i farmaci in questione erano stati “reperiti presso farmacie

convenzionate previa esibizione e .spedizione della ricetta per poi consegnarli a mani
degli interessati al di fuori della parafarmacia” e ciò avendo egli fatto come “attività
di mediazione tra l’utente ( il cittadino) ed il fornitore ( farmacista abilitato )”.
4.1 É infondato. Il dedotto vizio di motivazione è inesistente. Il
ricorrente, piuttosto, critica l’apprezzamento dei fatti dal giudice
operato. La quantità consistente di medicinali, la loro tipologia e il
numero limitato di giustificazioni fornite (9 ricette) è sufficiente a far
ritenere illegittima la detenzione, a fronte delle giustificazioni fornite.
5-6 Col quinto-sesto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione
quanto alla ritenuta vendita di farmaci scaduti e sottocosto, in assenza
di prova certa sulla prima contestazione (non era stato neanche
possibile identificare il cliente che sulla base dello scontrino risultava
aver acquistato il farmaco) e di assenza della necessaria condizione di
monopolio richiesta dalla seconda. Inoltre, la contestazione dell’illecito
di cui al terzo comma dell’art. 17 del codice deontologico (dispensa di

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finalità che la norma stessa tende a raggiungere».

medicinali non autorizzati al commercio) richiede una condotta dolosa,
mentre si era trattato di un episodio isolato nel quale si poteva al
massimo rilevare la sussistenza della colpa.
5-6.1 È infondato. Anche in questo caso sotto il profilo del vizio di
motivazione si lamenta un diverso apprezzamento dei fatti. La

di valutazione derivanti dal rapporto dei NAS e dall’istruttoria e dalle
acquisizioni svolte. In particolare, per quanto riguarda la vendita di
farmaci con autorizzazione scaduta, La Commissione ha tenuto conto
dell’acquisito scontrino del negozio, non contestato nella sua
materialità (n. 26 del 10/3/11), che attesta la data e la vendita del
prodotto. La mancata identificazione dell’acquirente non prova che la
vendita del prodotto non sia avvenuta e tanto basta ai fini
dell’integrazione dell’illecito.
7. Col sesto motivo di ricorso si deduce l’omessa pronuncia sulla
richiesta avanzata in via subordinata di applicazione di una sanzione
“più mite”.
7.1 Il motivo è fondato. Non vi è stata alcuna pronuncia sulla richiesta
di riduzione della sanzione.
8. La decisione impugnata va cassata con riguardo al motivo accolto
con rinvio alla Commissione Centrale in altra composizione anche per
le spese.
P.T.M.
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa in
relazione e rinvia alla Commissione Centrale per gli esercenti
professioni sanitarie, in altra composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 19 aprile 2013
IL PRESIDENTE

motivazione è sufficiente, seppure stringata, e dà conto degli elementi

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