Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 866 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. II, 14/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 14/01/2011), n.866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SBRANA SERRAMENTI s.n.c., in persona del legale rappresentante Sig.

S.S., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Zanotti Leonardo, elettivamente

domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio

dell’Avvocato Graziani Gianfranco;

– ricorrente –

contro

E. L.C. E. DI GUIDI F. s.a.s. (o EDIL LIDO COSTRUZIONI EDILIZIE di

Guidi Fiorella s.a.s.), in persona del legale rappresentante pro-

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avvocato Lazzeretti Mario, elettivamente

domiciliata in Roma, via G. Cuboni n. 12, presso lo studio legale

Macchi di Cellere e Gangemi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 881/08,

depositata in data 3 giugno 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Angelo Colucci con delega;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Leccisi Giampaolo, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex

art. 380-bis cod. proc. civ..

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza depositata il 3 giugno 2008, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da Sbrana Serramenti s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che, in accoglimento della domanda proposta dalla ELCE di Guidi F. s.a.s., la aveva condannata al pagamento, in favore di quest’ultima società, della somma di Euro 51.936,71, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento danni per vizi nella esecuzione della fornitura e posa in opera degli infissi nel fabbricato di proprietà della ELCE, rigettando altresì la domanda riconvenzionale;

che la Corte d’appello ha rigettato il primo motivo di gravame, rilevando che la sentenza del Tribunale, benchè manoscritta, era perfettamente comprensibile, come dimostrato dallo stesso atto di appello;

che il giudice del gravame ha rigettato poi il secondo motivo di appello, rilevando che il Tribunale aveva pronunciato sulle conclusioni formulate all’udienza del 17 gennaio 2002 e che nelle successive udienze l’appellante non aveva dedotto alcunchè con riferimento alla asserita mutatio libelli, che era stata indicata solo in grado di appello, e che peraltro doveva essere esclusa, vertendosi, nella specie, in una ipotesi di emendatio libelli;

che, con riferimento al terzo motivo, attinente alla dedotta erronea valutazione delle risultanze della c.t.u. e alla errata quantificazione dei lavori eseguiti dall’appellante, la Corte d’appello ha rilevato che la richiesta di nuova c.t.u. non era mai stata formulata in primo grado e che il c.t.u. aveva comunque compiutamente spiegato le ragioni della diversa indicazione delle somme rilevabili nella prima e nella seconda relazione;

che, peraltro, ha rilevato ancora la Corte d’appello, nel corso del giudizio di primo grado non erano state formulate le contestazioni poi espresse nell’atto di appello;

che, quanto al quarto motivo (erroneo addebito della penale per il ritardo), la Corte d’appello ha rilevato che l’obbligo era stato assunto dalla appellante con lettera del 19 gennaio 1998;

che la Corte d’appello ha rigettato anche il quinto motivo (asserito erroneo mancato addebito a controparte di una somma per smontaggio infissi, accatastamento e trasporto), rilevando che l’appellante aveva assunto l’obbligo di sostituire, a sue spese, i controtelai parzialmente esistenti o compromessi, sicchè nulla poteva pretendere per tale causale;

che, quanto al sesto motivo (dedotta erronea interpretazione della c.t.u. in esito all’ultimazione dei lavori), la Corte territoriale ha rilevato che l’appellante aveva dichiarato e poi confermato di avere abbandonato il cantiere prima del completamento della finitura per la mancata corresponsione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori;

che, per la cassazione di questa sentenza, Sbrana Serramenti s.n.c. ha proposto ricorso sulla base di sei motivi, cui E.L.C.E. di Guidi F. s.a.s. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia “incomprensibilità ed indecifrabilità della motivazione della sentenza di primo grado mancanza motivazione nullità sentenza di primo grado contraddittorietà e insufficienza della motivazione”, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia liquidato il corrispondente motivo di gravame assumendo che dall’atto di appello emergeva che l’appellante aveva compreso il senso della sentenza impugnata;

che a conclusione del motivo la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “accerti la Corte se vi è stata violazione sugli artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c. ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”;

che, con il secondo motivo, la Sbrana Serramenti s.n.c. deduce “pronuncia ultra, petitum mutatio libelli contraddittorietà e insufficienza della motivazione”, sostenendo che all’udienza del 17 dicembre 2002 la attrice aveva mutato la causa petendi della propria domanda, che da richiesta di riduzione del prezzo delle opere effettivamente eseguite si era trasformata in domanda di risarcimento danni;

che, in proposito, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “accerti la Corte se vi è stata violazione sugli artt. 183 e 189 c.p.c. ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”;

che, con il terzo motivo, la ricorrente deduce “contraddittorietà e insufficienza della motivazione con riferimento alla mancata riproposizione di nuova CTU interpretazione della stessa CTU” e, con il quarto motivo, trattato congiuntamente al terzo, “contraddittorietà e insufficienza della motivazione con riferimento alle risultanze delle CTU”;

che la Corte d’appello avrebbe errato ad affermare che essa ricorrente non aveva richiesto nel giudizio di primo grado una nuova consulenza tecnica d’ufficio, giacchè in primo grado aveva prodotto cospicue note critiche del consulente di parte, che avrebbero dovuto indurre la Corte d’appello a disporre una nuova c.t.u., così come richiesto con l’atto di appello;

che, del resto, una nuova indagine tecnica sarebbe stata necessaria a fronte della risibilità delle giustificazioni addotte dal c.t.u.

quanto alla rilevante differenza esistente tra la prima relazione e la seconda;

che, con il quinto motivo, la ricorrente deduce “contraddittorietà e insufficienza della motivazione con riguardo alla erronea applicazione del principio della prova della domanda”;

che, sostiene la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato a ritenere che il diritto della controparte alla penale scaturisse dalla lettera del 19 gennaio 1998, che si riferiva solo ai lavori relativi al primo contratto di appalto, così come la Corte territoriale avrebbe errato quanto al mancato addebito alla controparte della somma corrispondente al trasporto alla discarica dei controtelai sostituiti, giacchè l’obbligo di sostituzione non prevedeva anche quello di trasporto;

che, con il sesto motivo, la ricorrente denuncia “contraddittorietà e insufficienza della motivazione con riferimento alla eccepita ultimazione dei lavori”, rilevando che sul punto la Corte d’appello ha recepito le conclusioni del c.t.u. senza svolgere alcuna ulteriore motivazione;

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 17 giugno 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere lo stesso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 c.p.c., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Quanto ai due quesiti di diritto formulati dalla ricorrente, gli stessi appaiono del tutto non conformi alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza sul punto, essendosi chiarito che il quesito non può giammai risolversi nella richiesta di accertamento se si sia verificata la violazione di norme di diritto.

Quanto ai denunciati vizi di motivazione, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Il ricorso nel suo complesso non risulta rispondente al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, dal momento che la esposizione sommaria dei fatti è carente e non consente di comprendere compiutamente, sulla base della sola lettura del ricorso, la materia del contendere e le posizioni assunte dalle parti nel corso dei precedenti gradi di giudizio.

Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo sono poi privi del requisito dell’autosufficienza, dal momento che in essi si fa riferimento ad atti del giudizio di merito il cui contenuto non è trascritto nel ricorso medesimo. In conclusione, il ricorso appare inammissibile”;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso va quindi rigettato;

che, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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