Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8659 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 08/05/2020), n.8659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2906-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS

31, presso lo studio dell’avvocato SOLA VITO, rappresentata e difesa

dagli avvocati CAMMAROTA ALDO, DE DONATO FORTUNATO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA P.S. MANCINI 2, presso lo studio

dell’avvocato CICERCHIA PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato

SPIRITO BENIAMINO;

– controricorrente –

contro

PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TOSINI MARINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 788/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

P.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno il Comune di Salerno per sentir affermare la responsabilità di tale ente nella causazione del sinistro avvenuto il (OMISSIS) in Salerno, alla (OMISSIS), allorchè l’attrice, mentre percorreva a piedi detta strada, era caduta al suolo a causa della sconnessione del manto stradale, riportando gravi lesioni fisiche, e per sentire, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni riportati nell’occorso;

il Comune si costituì in giudizio, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva e chiedendo e ottenendo di chiamare in causa la Provincia di Salerno, la quale, nel costituirsi, eccepì, a sua volta/ il proprio difetto di legittimazione passiva e, per quanto ancora rileva, contestò la domanda;

il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2139/11, depositata in data 31 ottobre 2011, ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Comune di Salerno, accolse la domanda nei confronti della Provincia di Salerno, che condannò al risarcimento dei danni in favore dell’attrice;

con sentenza n. 788/2018, pubblicata il 4 giugno 2018, la Corte di appello di Salerno, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla Provincia di Salerno nei confronti del Comune di Salerno e di P.A., nonchè sull’appello incidentale spiegato dal Comune di Salerno, accolse gli appelli principale e incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda proposta dalla P. che condannò alle spese del doppio grado del giudizio di merito;

avverso la ricordata sentenza della Corte territoriale P.A. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;

il Comune di Salerno e la Provincia di Salerno hanno resistito con distinti controricorsi;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RILEVATO

Che:

con l’unico motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”, la ricorrente sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale, nell’accogliere il gravame del Comune di Salerno, avrebbe omesso di valutare le eccezioni di fatto e di diritto sollevate dalla P. con la comparsa di costituzione e risposta in appello, evidenziando che, a suo avviso, la sentenza della Corte territoriale sarebbe frutto di un’esegesi erronea del quadro probatorio in aperto e lampante contrasto con le univoche emergenze processuali e che la medesima Corte avrebbe immotivatamente omesso di spiegare perchè sarebbero prive di pregio le eccezioni contenute nella già richiamata comparsa;

ritenuto che:

il motivo è inammissibile, sotto vari profili;

ed invero il mezzo all’esame non risulta essere stato formulato secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415);

inoltre, la già richiamata norma del codice di rito introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo, come già evidenziato, all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 14/06/2017, n. 14802; Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305);

il motivo, inoltre, sollecita, in realtà, una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede e viola pure l’art. 366 c.p.c., n. 6, neppure essendo stati specificamente indicati (tranne la comparsa di costituzione e risposta in secondo grado) gli atti processuali cui si fa genericamente riferimento nel mezzo all’esame, dei quali peraltro neanche risulta riportato, per quanto rilevante in questa sede, il tenore letterale, così come solo genericamente risultano richiamate le risultanze della prova testimoniale, nè vengono forniti i dati necessari all’individuazione della collocazione di tali atti e prove nei gradi dei giudizi di merito;

alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese de: presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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