Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8658 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 37^, n. 111/37/05 del 27 aprile 2005, depositata il 21

settembre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso dell’amministrazione concernente l’accertamento di un maggior reddito di partecipazione del socio di una società di capitali a ristretta base azionaria, presumendo la distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società;

visto che il contribuente non si è costituito;

ritenuto che debba essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato in data successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate;

considerato che il ricorso è fondato su due motivi con i quali si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e sotto il profilo del vizio di motivazione per aver escluso la validità della presunzione di distribuzione degli utili in una società a ristretta base azionaria;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato dato che la sentenza impugnata, esclude che nella fattispecie si possa parlare di distribuzione degli utili al socio esclusivamente in quanto mancherebbe l’accertamento definitivo a carico della società: ma questa Corte ha già avuto modo di affermare che non “occorre che l’accertamento degli utili extracontabili in capo alla società sia definitivo, stante l’indipendenza del giudizio relativo all’accertamento del reddito del socio” (Cass. n. 16885 del 2003).

Quel che è necessario è l’esistenza di una prova contraria offerta dal contribuente in ordine all’avvenuto accantonamento degli utili o al reinvestimento dei medesimi (Cass. n. 16840 del 2008), prova che nella fattispecie non risulta sia stata data;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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