Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8658 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.04/04/2017),  n. 8658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6704/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ESTER SCIPLINO ADA VITA,

NIATANO GIUSEPPE, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO

e ANTONINO SGROI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35

B, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BANDINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVIA SCOTA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, in sede di rinvio da Cass. n. 6160/2014 la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 6 marzo 2015, confermava la decisione del primo giudice di accoglimento dell’opposizione proposta da V.A. avverso la cartella esattoriale relativa ad un credito dell’Inps per contributi afferenti alla Gestione Commercianti asseritamente dovuti dall’opponente quale amministratore della s.r.l. V. Elettrodomestici e già iscritto alla gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995 n. 335, art. 2, comma 26, in virtù della carica sociale ricoperta;

che, ad avviso della Corte territoriale, dalle risultanze istruttorie acquisite – orali e documentali – era emerso che il V. aveva svolto unicamente l’attività di amministratore quale membro del Consiglio di Amministrazione e consigliere delegato essendo del tutto mancata la prova dello svolgimento da parte sua di un’ulteriore e diversa attività, di carattere puramente esecutivo, quale socio/prestatore di lavoro in favore della società;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il V.;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’I.N.P.S. deduce violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203 e 208, così come interpretato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, in relazione all’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) censurando la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto l’attività in concreto svolta dal V. rientrante tra i compiti di amministratore della società e non piuttosto integrante anche l’esplicazione di vere e proprie prestazioni d’opera, sia pure di carattere direttivo, ciò sulla scorta di una delega del Consiglio di Amministrazione e senza valutare la natura autentica dell’attività espletata;

che il motivo è inammissibile perchè con il riproporre la questione di diritto già risolta nella decisione rescindente chiede un riesame del merito della controversia non consentita in questa sede; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, nella specie, la Corte di Appello ha condotto l’esame delle risultanze istruttorie in ossequio a quanto impostole dalla pronuncia rescindente e cioè ha verificato se le attività svolte dal V. in concreto rientrassero o meno nel mandato gestorio a lui conferito dal Consiglio di Amministrazione con la logica conseguenza che, in caso di risposta positiva, dovevano essere considerate rientranti tra quelle proprie dell’amministratore e non erano inquadrabili come prestazioni d’opera da parte del socio lavoratore;

che, per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’INPS alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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