Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8657 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 12/04/2010), n.8657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33666-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

TREVIS 44, presso lo studio dell’avvocato CAMPANIELLO LORETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BUFFON GIUSEPPE, giusta mandato

a margine del controricorso;

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 816/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/12/2005 R.G.N. 1021/04 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto in subordine

accoglimento per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 19.10 – 6.12.2005 ha confermato le decisioni di prime cure che avevano ritenuto la nullità del termine apposto ai contratti conclusi fra la Poste Italiane spa e gli odierni intimati M.I. e P. A.; in parziale riforma, per quanto qui rileva, della pronuncia di primo grado concernente quest’ultimo, la Corte territoriale ha condannato la parte datoriale al pagamento della retribuzione dalla data di costituzione in mora.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su sette motivi e illustrato con memoria.

Gli intimati I.M. e P.A. hanno resistito con distinti controricorsi; P.A. ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal controricorrente I. è infondata, alla luce del principio secondo cui, in tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 447 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) opera nell’ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (cfr, ex plurimis, Cass., n. 390/2007); nella specie risulta dal timbro cosiddetto cronologico apposto in calce al ricorso notificato la ricezione dell’atto da parte dell’Ufficiale Giudiziario in data 6.12.2006 e, pertanto, nel rispetto del termine annuale ex art. 327 c.p.c. all’epoca vigente (la sentenza impugnata essendo stata depositata il 6.12.2005).

2. Con il primo motivo, relativo al solo intimato P., la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia pronunciato sul gravame relativo al primo dei contratti a termine stipulati con il predetto lavoratore, concluso per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre.

Osserva il Collegio che qualora, come nella specie (al di là dell’inesatto richiamo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) sia denunciato un error in procedendo, la Corte di Cassazione è giudice del fatto e ha il potere – dovere di esaminare gli atti di causa se il motivo di ricorso è ammissibile; il che significa, in applicazione del principio di autosufficienza del medesimo, che il ricorso deve indicare da quali atti del precedente giudizio è desumibile, cosicchè, nel caso di impugnazione per omessa pronuncia su una sua domanda, per evitare che la Corte Suprema dichiari inammissibile il motivo per novità della censura, il ricorrente deve indicare in quali atti, e con quali specifiche frasi in essi contenute, l’ha proposta dinanzi al giudice di merito (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7194/2000).

Nella specie la ricorrente non ha riportato in ricorso gli esatti termini con cui la doglianza asseritamente non esaminata sarebbe stata sottoposta al Giudice del gravame, il che determina l’inammissibilità del mezzo all’esame.

3. La sentenza impugnata, relativamente alla posizione dell’odierno intimato I., ha ritenuto l’infondatezza della tesi dell’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione all’inerzia mantenuta dal lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine e fino alla manifestazione della volontà di ripristinare la funzionalità di fatto del rapporto.

Con il secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 1372 c.c., comma 2 e il vizio di motivazione sul punto.

Secondo il condiviso orientamento di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., n. 23554/2004), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto; nel caso di specie la Corte di merito, richiamando anche un precedente di questa Corte, ha ritenuto che il tempo trascorso non costituisse un congruo intervallo temporale, disattendendo con ciò la tesi secondo cui la mancanza di una più tempestiva reazione del lavoratore alla estromissione configurerebbe un suo consenso alla risoluzione del rapporto alla scadenza del termine apposto e tale conclusione, in quanto priva di vizi logici o errori di diritto, resiste alle censure mosse in ricorso.

4. La Corte territoriale ha esaminato la questione inerente ai contratti a termine stipulati a norma dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, al fatto che, avendo le parti raggiunto un’intesa originariamente priva di termine, le stesse avevano stipulato accordi attuativi che avevano fissato un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, limite fissato inizialmente al 31 gennaio 1998 e successivamente al 30 aprile 1998; perciò i contratti a termine in esame, per quanto stipulati in epoca successiva all’ultimo dei termini sopra indicati, erano illegittimi in quanto privi del supporto derogatorio.

Con il terzo, quarto e quinto mezzo la ricorrente ha ampiamente censurato la suddetta impostazione, contestando, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed agli accordi dalla stessa definiti come attuativi e deducendo, fra l’altro, che questi ultimi accordi avevano natura meramente ricognitiva. Le censure della società ricorrente sono infondate.

Con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr, ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione …), dopo il 30 aprile 1998.

Premesso, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che, in forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha reputato che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In particolare è stato osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti, nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr, ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

E stato altresì rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine è stata ritenuta corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e, cioè, quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, ex plurimis, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

Il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato, atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata, non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti.

5. Il sesto mezzo è inammissibile per carenza di interesse, siccome inerente alla pretesa violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 5 laddove i contratti conclusi con gli odierni intimati e per i quali è stata ritenuta l’illegittima apposizione del termine sono stati stipulati anteriormente all’emanazione del suddetto decreto legislativo.

6. Con il settimo mezzo la ricorrente si duole delle pronunce di carattere risarcitorio.

Sotto un primo profilo perchè la Corte territoriale, ritenendo sufficiente ai fini della messa in mora la richiesta del tentativo di conciliazione, non avrebbe verificato se effettivamente tale costituzione in mora vi fosse stata; la censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stato ivi riportato il contenuto degli atti che la Corte territoriale ha ritenuto abbiano comportato costituzione in mora. Sotto un secondo profilo la Società ricorrente denuncia in sostanza la violazione del principio di corrispettività delle prestazioni; la censura è del infondata in base all’insegnamento di questa Corte (cfr, Cass., SU, 8 ottobre 2002 n. 14381, nonchè, ex plurimis, Cass. 13 aprile 2007 n. 8903) che, con riferimento all’analoga ipotesi della trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. n. 230 del 1962, ha affermato che il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione – qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 c.c..

7. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascun intimato, in Euro 34,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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