Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8657 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 08/05/2020), n.8657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9519-2019 proposto da:

B.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ITALO BEGOZZO;

– ricorrente –

contro

TAMOIL ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 50, presso lo

studio dell’avvocato DANIELE CIRULLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO RIVETTA;

– resistente –

contro

T.C., AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 39/2019 del

GIUDICE DI PACE di ROVIGO, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MARIO FRESA che, visto l’art.

380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, accolga l’istanza di regolamento di competenza e disponga

la prosecuzione del processo.

Fatto

RILEVATO

che:

B.M. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza, depositata il 14 febbraio 2019, con la quale il Giudice di pace di Rovigo – nel proc. n. 1657/2018 R.G. tra il B. (attore), T.C. (convenuto) e, quali terzi chiamati in causa, la Tamoil Italia S.p.a. e la Axa Assicurazioni S.p.a., avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati alla propria vettura da carburante difettoso erogato dalla stazione di servizio “TAMOIL” di Ospedaletto Euganeo (PD) gestita dal T. – ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il giudizio, ritenendo che “la vertenza di appello sulla sentenza n. 370/2018 del Giudice di pace di Rovigo” emessa in altro e diverso procedimento, avente ad oggetto lo stesso episodio, pur se per responsabilità del produttore del carburante per prodotto difettoso, sia “di fatto risolutiva della presente questione, ancorchè nella presente causa si tratti di responsabilità di natura diversa”;

il ricorrente lamenta l’erroneità della richiamata pronuncia emessa ai sensi dell’art. 295 c.p.c., anzichè ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, essendo stato il giudizio ritenuto pregiudicante già deciso con sentenza, ancorchè non passata in giudicato, e sostiene, comunque, che il Giudice di pace abbia disposto la sospensione al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale e in assenza di pregiudizialità, essendo diverse le parti dei due giudizi e non sussistendo, a suo avviso, tra le due azioni proposte alcun vincolo di pregiudizialità, evidenziando la diversa natura delle responsabilità invocate nei due giudizi;

il T., la Tamoil Italia S.p.a. e la Axa Assicurazioni S.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte accolga l’istanza di regolamento di competenza e disponga la prosecuzione del processo; Tamoil italia S.p.a. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il proposto regolamento di competenza è ammissibile, alla luce del principio già affermato da questa Corte e pure richiamato dal P.G., secondo cui, in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza – resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, pur erroneamente richiamando l’art. 295 c.p.c. – è impugnabile con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo da questa Corte è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass., sez. sesta, ord. 24 maggio 2019, n. 14337; Cass., sez. sesta, ord. 12 luglio 2018, n. 18494; Cass., sez. sesta, ord. 30 luglio 2015, n. 16142; Cass., sez. sesta, ord. 25 novembre 2010, n. 23977; Cass., sez. sesta, ord. 25 novembre 2010, n. 23977);

l’istanza di regolamento di competenza all’esame va accolta, in applicazione del principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e secondo cui, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass., sez. sesta, ord., 29/05/2019, n. 14738; Cass., sez. sesta, ord. 2 ottobre 2017, n. 23010; Cass., sez. sesta, ord. 30 luglio 2015, n. 16142; Cass., sez. sesta, ord. 12 novembre 2014, n. 24046; si v. pure Cass., sez. sesta, ord. 24 maggio 2013, n. 13035 e Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027);

nella specie, l’ordinanza impugnata richiama la non meglio identificata sentenza d’appello 370/18 e, nel fare erroneamente riferimento all’art. 295 c.p.c., si limita ad indicare, in modo del tutto apodittico e, dunque, con motivazione inesistente o apparente, come sopra già evidenziato, che la stessa “sia di fatto risolutiva della presente questione, ancorchè nella presente causa si tratti di responsabilità di natura diversa”, sottraendosi così all’onere delineato dal richiamato orientamento, al quale va data continuità, anche in considerazione del paradigma del giusto processo (art. 111 Cost.), in base al quale va condivisa la valutazione di progressivo evidente disfavore dell’ordinamento verso ogni ipotesi di sospensione del processo, messo in evidenza dalla già richiamata sentenza n. 10027/12 delle Sezioni Unite di questa Corte;

peraltro, pur nella cornice dell’art. 337 c.p.c. – neppure richiamato nell’ordinanza impugnata che ha, invece, come sopra già rimarcato, fatto riferimento all’art. 295 c.p.c. -, si osserva che l’autorità della sentenza resa in appello non potrebbe concernere la domanda principale proposta dal danneggiato nel giudizio sospeso contro il T., ma soltanto quella di accertamento della responsabilità della Tamoil Italia S.p.a. nei confronti del B. proposta dal T., nè potrebbe, infine, concernere la domanda di garanzia proposta dal T. nei confronti della Tamoil Italia S.p.a.;

il ricorso va accolto e va, altresì, disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Giudice di pace di Rovigo;

le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Giudice di pace di Rovigo; condanna la resistente alle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA