Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8657 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.04/04/2017),  n. 8657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2240/2016 proposto da:

Z.M., elèttivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE, 171,

presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA FABBRIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE SPERATI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO

PREDEN e ANTONELLA PATTERI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4961/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 14 luglio 2015, la Corte di Appello di Roma riformando la decisione del Tribunale in sede – dichiarava inammissibile la domanda proposta da Z.M. nei confronti dell’INPS ed intesa al riconoscimento del diritto al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto della L. 27 marzo 1992, n. 257, ex art. 13, comma 8 e successive modifiche;

che, ad avviso della Corte territoriale, il gravame proposto dall’INPS era fondato in quanto era maturata la decadenza prevista dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso lo Z. affidato ad un unico motivo cui l’INPS resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che lo Z. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui ribadiscono le ragioni esposte in ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce errata applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) assumendosi che la menzionata norma non poteva trovare applicazione al presente giudizio – iniziato con ricorso depositato l’8 gennaio 2008 – bensì solo alle domande processuali successive alla data di entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, come chiarito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2014;

che il motivo è manifestamente infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte in plurime decisione nelle quali è stato affrontato il parallelo problema dell’applicazione a fattispecie analoghe a quella in esame della decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (cfr. Cass. ord. 3 febbraio 2012, n. 1629 ed in senso conforme Cass. sent. 30 maggio 2012, n. 8650, id. Cass. sent. 14 agosto 2012, n. 14471; Cass. ord. 4 dicembre 2013, n. 27148; Cass. ord. 4 marzo 2014, nn. 5008 e 5009; Cass. ord. 25 febbraio 2014, n. 4484); ed infatti è stato, così, affermato il principio che la suddetta decadenza dall’azione giudiziaria trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

che si è, altresì, chiarito, con specifico riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che non sono applicabili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 12720/2009, poichè ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico;

che va pure ricordato il costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 18528 del 2011, n. 6331 del 2014), secondo cui la decadenza dall’esercizio dell’azione giudiziaria, prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 284 del 1992, art. 4, conv. in L. n. 438 del 1992, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d’ ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato – nella specie non verificatosi – sicchè correttamente la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la domanda giudiziale essendo stata proposta decorso il termine di tre anni e trecento giorni di cui all’art. 47 D.P.R. cit. non essendo contestate nè la data di presentazione della istanza amministrativa all’INPS (il 23 giugno 1997) nè quella di deposito del ricorso di primo grado (avvenuto l’8 gennaio 2008);

che, quanto al vizio di motivazione, lo stesso è rimasto solo enunciato nella rubrica del motivo;

che, alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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