Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8656 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 08/05/2020), n.8656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34975-2018 proposto da:

UNIONEFFE SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO

PREVENTIVO, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, nonchè dei liquidatori ANNA MARIA ALTAVILLA, PIETRO

MONOPOLI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE ANTONIO

GUATTANI 15, presso lo studio legale MARTINELLI, rappresentati e

difesi dall’avvocato CLAUDIO SIBILLA;

– ricorrente –

contro

M.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI, 209, presso lo studio dell’avvocato SABINO PIAZZOLLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO LOGOLUSO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2586/2018 del

TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MARIO FRESA che visto l’art.

380-ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, accolga l’istanza di regolamento di competenza e indichi

il Tribunale di Taranto competente a giudicare sulla causa in

oggetto, con le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO

che:

la Unioneffe società cooperativa in liquidazione in concordato preventivo ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza, pubblicata il 24 ottobre 2018, con la quale il Tribunale di Taranto – nel proc. n. 4902/2014 R.G. instaurato nei confronti del farmacista, M.P.M., avente ad oggetto il pagamento della somma ingiunta di Euro 133.107,68 per l’inadempimento di un debito, riconosciuto con atto ricognitivo del giugno 2004, per il mancato pagamento di una serie di forniture di farmaci eseguite da altra società (CE.DI.FAR.ME. soc. coop. a r.l.), dante causa dell’attuale ricorrente – ha ritenuto la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale delle Imprese di Bari, in quanto l’obbligazione sarebbe dipendente dal rapporto societario e sarebbe quindi riconducibile al disposto di cui al D.L. n. 1 del 2012, art. 2, convertito nella L. n. 27 del 2012, ha revocato il d.i. opposto e ha condannato la parte opposta al pagamento delle spese di lite;

in particolare, l’attuale ricorrente ha ritenuto che il Tribunale di Taranto avrebbe errato nel declinare la competenza in favore del Tribunale delle Imprese con la decisione impugnata: 1) nella parte in cui ha ritenuto che: “Nell’amplissima locuzione normativa (“cause e procedimento: a) relativi a rapporti societari… “) rientra indubbiamente il rapporto giuridico instaurato tra il socio e la società cooperativa diretto ad approvvigionare il primo di beni e servizi alle condizioni favorevoli dettate dallo Statuto in esecuzione del principio di mutualità che caratterizza la causa della società cooperativa ai sensi dell’art. 2511 c.c. (“Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico… “) e ai crediti e debiti reciproci che ne conseguono””; 2) nella parte in cui “non ha inteso considerare il contenuto della domanda della Unioneffe nei confronti del Dott. M.P. quale coincidente con la “contestazione (del)la causa propria della somministrazione, o del mandato, se cioè la merce di cui al ricorso monitorio sia stata consegnata dalla società mandataria al socio mandante, e quindi se abbia diritto la prima al pagamento del suo prezzo”; 3) nella parte in cui ha ritenuto che “Avendo il credito azionato tratto origine da una somministrazione di farmaci erogata in favore dell’ingiunto dalla CeDiFarme successivamente assorbita dalla Unioneffe S.c.a.r.l., evidente la riconducibilità della controversia alla competenza del giudice delle imprese”;

M.P. ha depositato memoria difensiva nonchè ulteriore memoria ex art. 380-ter c.p.c.;

il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte accolga l’istanza di regolamento di competenza ed indichi il Tribunale di Taranto competente a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.

Diritto

CONSIDERATO

che:

come pure evidenziato dal P.G., la determinazione della competenza va operata, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto;

secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall’attore, attenendo al merito l’accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (ex multis, Cass., ord., 18 aprile 2014, n. 9028; Cass., ord., 22 ottobre 2015, n. 21547; Cass., ord., 29 agosto 2017, n. 20508; Cass., ord., 6 dicembre 2017, n. 29266);

nel caso all’esame, Unioneffe ha agito in via monitoria, prospettando l’inadempimento di un rapporto obbligatorio per fatture scadute a seguito della fornitura di farmaci ed il riconoscimento del debito sottoscritto dal debitore e ricevuto dal notaio, con contestuale rilascio di quattro effetti cambiari, sicchè dalla parte sostanzialmente attrice non è stato prospettato alcun rapporto societario, tale da attrarre la competenza per materia del tribunale delle imprese, ai sensi del D.L. n. 1 del 2012, art. 2, convertito nella L. n. 27 del 2012;

va, inoltre, evidenziato che il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, come sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), conv. con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27, al comma 2, così dispone nella parte che qui interessa: “Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile… per le cause e i procedimenti:… a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all’art. 2445 c.c., comma 3, all’art. 2482 c.c., comma 2, all’art. 2447-quater c.c., comma 2, all’art. 2487-ter c.c., comma 2, all’art. 2503 c.c., comma 2, all’art. 2503-bis c.c., comma 1 ed all’art. 2506-ter c.c.”;

nella specie, è pacifico che l’attuale resistente fosse socio della CE.DI.FAR.ME. soc. coop. a r.l. e che l’oggetto sociale prevedesse l’acquisto, da parte di quest’ultima, di medicinali – evidentemente a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli lucrabili dal singolo – da fornire poi ai soci;

la causa relativa alle singole forniture potrebbe essere intesa come causa relativa ad un rapporto societario solo se si accedesse ad una lettura della norma del tutto lata, imperniata sulla mera circostanza che occasione della singola fornitura è certamente il rapporto societario in forza del quale la società era impegnata ad acquisire e fornire medicinali ai soci; appare, però, preferibile una lettura della norma in questione che confini nell’ambito dei rapporti societari solo eventuali controversie che insorgano riguardo alla regolamentazione del rapporto societario concernente l’impegno della società a fornire i medicinali secondo una logica che lo riguardi in linea generale; in particolare, ritiene il Collegio che, sulla base della indicata esegesi della norma già richiamata, per “rapporto societario deve, quindi, intendersi, nella specie, solo il rapporto in base al quale la società è impegnata a fornire i medicinali e tutto ciò che concerne la relativa regolamentazione e, dunque, eventuali deliberazioni che dettino tale disciplina o la modifichino, potendosi in tal caso parlarsi di controversia su un rapporto societario, in quanto la deliberazione regola lo svolgimento dell’attività sociale nei confronti del socio; la controversia sul pagamento delle forniture non è, invece, tale, concretandosi in una lite sull’inadempimento di contratti di compravendita;

a quanto precede va, inoltre, aggiunto che l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta in via subordinata non risulta essere stata, quanto al domicilio del debitore, proposta in modo completo, non essendo stato indicato il domicilio del M.;

il ricorso risulta, alla luce di quanto sopra evidenziato, fondato e va, quindi, dichiarata la competenza del Tribunale di Taranto;

le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Taranto;

condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 qauter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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