Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8655 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7248 – 2016 R.G. proposto da:

COMMERCIO e FINANZA LEASING e FACTORING s.p.a. (in amministrazione

straordinaria), – c.f. (OMISSIS) – in persona del vicedirettore

generale (giusta procura autenticata per notar C. in data

(OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nomentana,

n. 257, presso lo studio dell’avvocato Egidio Paolucci e

dell’avvocato Alessandro Limatola che la rappresentano e difendono

giusta procura speciale su foglio separato ex art. 83 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

STUDIO ASSOCIATO s.r.l., – p. i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma,

al viale Regina Margherita, n. 42, presso lo studio dell’avvocato

Giovanni Muzi che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine della scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

– resistente –

Avverso l’ordinanza del tribunale di Torino assunta all’udienza del

17.2.2016 nell’ambito del procedimento iscritto al n. 9176/2015

R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 18 gennaio

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. Capasso Lucio, che ha chiesto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza,

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.4.2015 lo “Studio Associato” s.r.l. conveniva innanzi al tribunale di Torino “Commercio e Finanza Leasing e Factoring” s.p.a..

Esponeva che a decorrere dal gennaio 2009 aveva svolto attività di mediatore creditizio per conto della s.p.a. convenuta sulla scorta di un contratto di procacciatore di affari debitamente sottoscritto; che a tale titolo aveva maturato il credito di Euro 13.956,80 rimasto insoluto.

Chiedeva che, accertato l’espletamento da parte sua dell’incarico conferitole, la convenuta s.p.a. fosse condannata a corrisponderle l’anzidetta somma oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002; in subordine, che fosse condannata a corrisponderle la somma determinata in via equitativa ovvero secondo le tariffe professionali o gli usi.

Si costituiva “Commercio e Finanza Leasing e Factoring” s.p.a..

Eccepiva preliminarmente, in relazione ai criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., l’incompetenza per territorio del tribunale di Torino e la competenza ratione loci del tribunale di Napoli; segnatamente, in relazione al forum destinatae solutionis, che non vi era margine per l’applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 3.

Con ordinanza fuori udienza dell’11.8.2015 il giudice adito reputava l’azionato credito liquido o, quanto meno, agevolmente liquidabile, sicchè disconosceva la sussistenza dei presupposti perchè la controversia potesse esser decisa alla stregua dell’eccezione preliminare sollevata dalla convenuta; al contempo disponeva la trasformazione del rito.

Nel prosieguo, reiterata dalla convenuta s.p.a. l’eccezione di incompetenza, con ordinanza assunta all’udienza del 17.2.2016 il tribunale ribadiva le valutazioni già espresse con l’ordinanza fuori udienza dell’11.8.2015.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza “Commercio e Finanza Leasing e Factoring” s.p.a.; ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e dichiararsi la competenza del tribunale di Napoli con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Lo “Studio Associato” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

La ricorrente deduce previamente che con l’impugnata ordinanza la questione di competenza è stata decisa in via definitiva e non già in via sommaria e strumentale al prosieguo del giudizio.

Deduce altresì, segnatamente ai fini del forum destinatae solutionis, che il credito ex adverso azionato non rinviene la sua fonte nè in un contratto scritto nè in tariffe professionali nè negli usi; che conseguentemente il medesimo presunto credito non è nè determinato nè determinabile, sicchè non vi è margine per l’applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 3.

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 29.9.2014, n. 20449; Cass. (ord.) 22.10.2015, n. 21561, secondo cui il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza – senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito – e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, e art. 177 c.p.c., comma 1).

Ebbene su tale scorta si rappresenta nel caso di specie che il giudice del procedimento iscritto al n. 9176/2015 R.G. pendente innanzi al tribunale di Torino per nulla ha fatto precedere la pronuncia dell’ordinanza impugnata dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; nè, comunque, ha caratterizzato la decisione assunta con la medesima ordinanza in guisa tale da risolvere definitivamente, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la questione concernente la dedotta incompetenza territoriale.

Si è infatti debitamente anticipato che il giudice a quo si è limitato a ribadire le valutazioni espresse con la precedente ordinanza dell’11.8.2015 e dunque a non ravvisare “l’opportunità di trattenere la causa in decisione sulla eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto” (così ordinanza del 17.2.2016 del tribunale di Torino, pag. 3).

Alla luce delle riferite argomentazioni non si condividono – evidentemente – i rilievi della ricorrente di cui alla memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2, in particolare la prospettazione secondo cui “con l’ordinanza impugnata il Giudice di Torino si è spogliato della questione, in termini assolutamente univoci, rendendo in provvedimento sostanzialmente decisorio” (così memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2, pag. 4).

Le parti vanno rimesse dinanzi al tribunale di Torino anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 16.3.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; rimette le parti dinanzi al tribunale di Torino anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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