Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8654 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 12/04/2010), n.8654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17059-2008 proposto da:

ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo

studio dell’avvocato ABATI MANLIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI

36, presso lo studio dell’avvocato CALO’ MAURIZIO, che la rappresenta

e difende, giusta comparsa di costituzione e procura speciale atto

Notar COPPOLA MARGHERITA di ROMA del 09/07/2009, rep. n. 364;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2 007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/06/2007 R.G.N. 856/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato ABATI MANLIO;

Udito l’Avvocato CALO’ MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La sentenza di cui si chiede la cassazione rigetta l’appello di Enifin SpA e conferma la decisione non definitiva del Tribunale di Milano n. 427 del 3 febbraio 2005, con la quale si accertava il diritto della lavoratrice C.P. all’indennità di preavviso, pari a tre mesi di retribuzione, e l’obbligo della società datrice di lavoro alla restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso indebitamente trattenuta, avendo rifiutato le prestazioni dovute dalla lavoratrice dimissionaria nel periodo di preavviso.

La C. aveva rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro con lettera consegnata il 15.7.2003, recante la seguente espressione:

“rassegna dalla data odierna le proprie dimissioni”. Il successivo giorno 16 era presente in azienda, rifiutando di aderire all’invito del direttore del personale di redigere una diversa lettera di dimissioni che chiarisse l’effetto immediato della risoluzione del rapporto; il giorno 17 era ancora presente al lavoro e le fu consegnata lettera dell’azienda che, considerando le dimissioni con effetto immediato, le addebitava l’importo dell’indennità sostituiva del preavviso.

Sulla base di questo accertamento di fatto, la Corte di appello di Milano ritiene che le ambiguità del testo della lettera di dimissioni erano state chiarite dal comportamento della lavoratrice nel senso che la volontà espressa non era di dimettersi con esclusione della disponibilità a rendere la prestazione nel periodo di preavviso, non risultando ciò in contraddizione con le accuse di inadempimento rivolte alla società nella stessa lettera.

Il ricorso, articolato in tre motivi, è proposto da ENI SpA, incorporante per fusione Enifin SpA con effetti dal 2.1.2007; resiste con controricorso C.P.. Vi è stata sostituzione del difensore della C., deceduto, con deposito di procura speciale al nuovo difensore a mezzo di atto pubblico. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1352 e 1362 ss. c.c. in relazione all’art. 64 del c.c.n.l. di categoria, perchè la forma scritta prescritta dal contratto collettivo per il negozio di dimissioni, al fine di rendere certa la volontà espressa dal lavoratore, imponeva di attribuire rilevanza esclusiva al significato delle parole usate (in particolare, “rassegna dalla data odierna le proprie dimissioni” senza alcun accenno al preavviso e con indicazione degli inadempimenti imputati alla società datrice di lavoro), significato che il comportamento successivo delle parti non era idoneo a modificare dopo che il negozio unilaterale, con la comunicazione al destinatario, aveva prodotto i suoi effetti. Il motivo si conclude con la formulazione del relativo quesito di diritto.

Con il secondo motivo è denunciata omessa motivazione sulla dedotta circostanza che lo stesso giorno della comunicazione delle dimissioni la C. proponeva ricorso giudiziale con il quale avanzava numerose pretese nei confronti della datrice di lavoro, tra cui la richiesta di risarcimento del danno da dequalificazione.

Con il terzo motivo il vizio di omessa e contraddittoria motivazione è denunciato in relazione alla valutazione comportamento tenuto dalla C. dopo la comunicazione delle dimissioni: il rifiuto di redigere una diversa lettera di dimissioni significava semplicemente conferma della prima (già efficace), atteso che le era stato fatto presente il difetto di chiarezza circa l’effetto immediato. La Corte, esaminati unitariamente i motivi per la connessione tra le argomentazioni, giudica il ricorso privo di fondamento. Il giudice del merito non è incorso nella denunciata violazione di norme di diritto.

La forma scritta del negozio, prescritta a pena di nullità, non incide minimamente sulle regole dettate dal codice civile per l’interpretazione dettate dall’art. 1362 c.c. e segg..

Queste regole sono state puntualmente osservate dal giudice del merito.

In applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, l’intenzione della lavoratrice è stata indagata sulla base del testo, senza limitarsi al senso letterale delle parole.

L’esito dell’indagine ha condotto al convincimento che non fosse stata chiaramente espressa la volontà di risolvere il rapporto con effetto immediato, ovvero solo al termine del periodo di preavviso nel caso che la datrice di lavoro avesse richiesto le prestazioni lavorative, risultando ambigua l’espressione “rassegna dalla data odierna le proprie dimissioni” (ambiguità, del resto, ammessa dalla stessa società, come dimostrano i contenuti del terzo motivo).

La Corte di Milano ha quindi fatto ricorso al criterio dettato dall’art. 1362 c.c., comma 2 e, valutando i comportamenti tenuti dalla C., è pervenuta alla conclusione che l’intento della lavoratrice era stato quello di non escludere l’esecuzione della prestazione lavorativa nel periodo di preavviso, decorrente dalla data di dimissioni, ove richiesta dalla datrice di lavoro.

Neppure si riscontrano nella sentenza impugnata i denunciati vizi della motivazione.

Con valutazione logicamente plausibile, e perciò non sindacabile in sede di legittimità, il giudice del merito rileva che la lettera di dimissioni risultava “motivata” con i notevoli inadempimenti imputati alla società, ma non vi erano elementi per ritenere che la lavoratrice ritenesse non compatibili tali inadempimenti con la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Questo punto della motivazione rende ingiustificata la denunzia di omessa esame della circostanza relativa alla proposizione di azione giudiziaria lo stesso giorno delle dimissioni, siccome da considerare punto non decisivo e comunque assorbito nelle considerazioni svolte sul valore da attribuire alla lamentele circa i torti subiti svolte ai fini dell’interpretazione del negozio di dimissioni.

Nell’esaminare, infine, il comportamento della lavoratrice tenuto dopo l’invio delle dimissioni, la Corte di Milano ha ritenuto rilevante già il fatto della presenza in azienda nei due giorni successivi; ha poi posto in evidenza come la lavoratrice non avesse consentito alla richiesta aziendale di chiarire con una seconda lettera che le dimissioni avevano effetto immediato, “irrigendosi” proprio perchè le era stato comunicato che l’azienda riteneva immediate e senza preavviso le dimissioni.

In conclusione, non si scontrano elementi acquisiti alla causa non valutati o non sufficientemente valutati, nè il ragionamento del giudice del merito scende sotto la soglia della plausibilità logica che segna il limite del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione.

Consegue al rigetto del ricorso la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 21,00 e i secondi in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA