Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8654 del 08/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 08/05/2020), n.8654
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 20685-2019 proposto da:
INDEPENDENT PROMOTIONS LTD, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 287,
presso lo studio dell’avvocato ITALIA TRIFILIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato EFREM GRECO;
– ricorrente –
contro
M.R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO MUSA 21, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MANDARA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE
VISCONTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2069/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 5/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA
ANTONIETTA.
Fatto
RILEVATO
che:
Independent Promotion LTD ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 20695/2015, depositata il 5 febbraio 2015 (e non il 15 febbraio 2015, come, per evidente lapsus calami, indicato nel predetto ricorso), emessa da questa Corte, deducendo che in tale sentenza la denominazione dell’attuale ricorrente, controricorrente nel giudizio conclusosi con la richiamata decisione, sarebbe stata erroneamente indicata come “Indipendent Promotion LTD” anzichè “Independent Promotion LTD”, essendo quest’ultima l’esatta denominazione, come risultante dal “Certificate of goodstanding” rilasciato dalla Repubblica delle Isole Marshall in data 29 gennaio 2019, allegato al ricorso;
M.R.F. ha depositato controricorso;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
il lamentato errore materiale (come già sopra evidenziato, indicazione, nella sentenza di cui si chiede la correzione, del nome della controricorrente come Indipendent Promotions LTD piuttosto che come Independent promotions LTD, come richiesto dall’attuale ricorrente) non risulta derivante da una semplice svista o “lapsus calami” del Collegio (ex multis, v. Cass., ord., 18/07/2019, n. 19437), alla luce di quanto risulta dalla stessa sentenza di cui si chiede la correzione e perfino dagli atti introduttivi del giudizio di cassazione cui la stessa si riferisce e dalla sentenza impugnata in quella sede (v., in particolare, l’intestazione del controricorso, datato 15 settembre 2011 e relativo al giudizio NRG 14454/2011, definito con la sentenza di cui si chiede la correzione, e la procura speciale posta in calce allo stesso);
anche il controricorrente ha dedotto che negli atti di controparte la società era stata indicata come “Indipendent Promotions”;
il preteso errore non è, pertanto, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c.;
ritenuto che:
il ricorso vada, alla luce di quanto sopra evidenziato, dichiarato inammissibile;
non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un,, ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 8 maggio 2020