Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8654 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6268 – 2016 R.G. proposto da:

C.R., c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso giusta procura

speciale per scrittura autenticata in data 14.10.2016 dall’avvocato

Lelio Della Pietra ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato Marco Annecchino;

– ricorrente –

contro

D.F.M., c.f. (OMISSIS) – D.F.R. – c.f.

(OMISSIS) – D.F.G. – c.f. (OMISSIS) – A.R.

– c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via

Enrico Mizzi, n. 19, presso lo studio dell’avvocato Nicola

Corteggiano che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Anna

D’Agostino ed all’avvocato Roberto Di Martino li rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva.

– resistenti –

Avverso l’ordinanza del 29.1.2016 assunta dal tribunale di Napoli

nell’ambito del giudizio iscritto al n. 24881/2015 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 18 gennaio

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto accogliersi

il ricorso ed annullarsi l’ordinanza impugnata;

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto in data 28.9.2015 C.R. citava a comparire innanzi al tribunale di Napoli A.R., D.F.G., D.F.R. e D.F.M..

Esponeva, tra l’altro, che in virtù di donazione della madre, I.C., per atto notar Ca. del (OMISSIS) era proprietario esclusivo in (OMISSIS) del terreno con accesso dalla (OMISSIS), in catasto al fol. (OMISSIS), e della vicina unità immobiliare con accesso da via (OMISSIS), in catasto al fol. (OMISSIS);

che unitamente agli eredi, Z.C. ed C.E., del germano Ra. era, in virtù di testamento olografo del 18.9.1990 della madre, comproprietario del contiguo terreno, in catasto al fol. (OMISSIS);

che a tal ultimo terreno si accedeva dall’area cortilizia, in catasto al fol. (OMISSIS), e/o dal viale comune, in catasto al fol. (OMISSIS);

che col testamento olografo del 18.9.1990 la madre aveva disposto in favore del fratello Ra. dell’appartamento al piano terra – in catasto al fol. (OMISSIS) – ed in favore della sorella Vittoria dell’appartamento al primo piano – in catasto al fol. (OMISSIS) – del fabbricato insistente sulla part. (OMISSIS);

che con atto per notar M.L. del (OMISSIS) la sorella V. aveva alienato a R. e D.F.M. la nuda proprietà e a A.e.R. D.F.G. l’usufrutto vitalizio dell’appartamento al primo piano del fabbricato insistente sulla part. (OMISSIS);

che con scrittura privata del (OMISSIS) Z.C. ed C.E. avevano ceduto a A.R. e a D.F.M., rispettivamente, per l’usufrutto vitalizio e per la nuda proprietà, la quota di 2/4 del terreno in catasto al fol. (OMISSIS), oggetto del testamento olografo della madre;

che i convenuti pretendevano di utilizzare l’accesso di (OMISSIS), per far ingresso al terreno in catasto al fol. (OMISSIS), ed all’immobile al primo piano in catasto al fol. (OMISSIS).

Chiedeva, tra l’altro, dichiararsi l’inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio a carico degli immobili di sua esclusiva proprietà ed a favore dei cespiti di spettanza dei convenuti.

Costituitisi, i convenuti formulavano preliminarmente istanza ex art. 295 c.p.c. di sospensione del giudizio.

Deducevano che il testamento olografo in data 18.9.1990 di I.C. era stato oggetto di impugnazione per lesione di legittima da parte di Z.C. ed C.E.; che il giudizio, definito in prime cure e pendente in grado d’appello dinanzi alla corte di Napoli, era pregiudiziale alla risoluzione della controversia, “in quanto la sua definizione potrebbe ridurre e/o modificare l’attuale assetto delle proprietà tra i coeredi, parti del presente giudizio” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 8).

Con ordinanza del 29.1.2016 assunta ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2 il tribunale di Napoli sospendeva il giudizio.

Opinava per la pregiudizialità della sentenza impugnata dinanzi alla corte d’appello, siccome “avente ad oggetto l’impugnazione di testamento per lesione di legittima, testamento richiamato nello stesso atto di citazione del presente giudizio, a sostegno della domanda” (così ordinanza impugnata).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza C.R.; ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

A.R., G., R. e D.F.M. hanno depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e/o carente motivazione.

Deduce che a fondamento dell’esperita actio negatoria servitutis non ha invocato la sentenza n. 10577/2011 del tribunale di Napoli, nell’atto di citazione neppure menzionata.

Deduce al contempo che il tribunale di Napoli per nulla ha enunciato le ragioni dell’affermata pregiudizialità.

Deduce in ogni caso che non sussiste alcuna pregiudizialità tra il giudizio n. 1541/2012 R.G. pendente innanzi alla corte d’appello di Napoli ed il giudizio n. 24881/2015 R.G. sospeso con l’impugnata ordinanza.

Deduce invero che diverse sono le parti dell’uno e dell’altro giudizio; che segnatamente il primo giudizio pende tra Z.C., C.E. e C.V., attori in primo grado ed appellanti, da un lato, ed egli ricorrente, convenuto in primo grado ed appellato, dall’altro; che segnatamente il secondo giudizio pende tra egli ricorrente, da un lato, e A.R., G., R. e D.F.M., dall’altro.

Deduce ulteriormente che a fondamento della spiegata actio negatoria servitutis non ha invocato il testamento olografo della madre nè nel testamento vi è menzione delle servitù che le controparti pretendono di esercitare; che nella citazione in data 28.9.2015 il testamento olografo della madre è richiamato al solo scopo della enunciazione dei diritti dei coeredi.

Deduce infine che la corte d’appello, “dovendo limitare necessariamente ogni accertamento e pronuncia alla sola asserita lesione delle quote di legittima, (…) mai potrà decidere alcunchè in merito alle servitù pretese dai convenuti e di cui al giudizio sospeso” (così ricorso, pag. 14).

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e meritevole di accoglimento.

Si rappresenta previamente che, in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (cfr. Cass. (ord.) 30.7.2015, n. 16142).

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

In primo luogo che innegabilmente l’ordinanza impugnata non chiarisce le ragioni per cui la sentenza n. 10577/2011 del tribunale di Napoli “sia connotata da valenza pregiudicante la definizione della negatoria servitutis” (così conclusioni del Pubblico Ministero, pag. 7).

Si ha dunque riscontro dell’apparente motivazione.

In secondo luogo che, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337 c.p.c., comma 2, è necessario propriamente che gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza non passata in giudicato siano pregiudiziali rispetto all’oggetto del processo nel quale vengano invocati (cfr. Cass. (ord.) 11.6.2012, n. 9478).

Sulla scorta di tal ultimo rilievo si evidenzia che, ai fini del riscontro dell’affermata pregiudizialità, sarebbe stato necessario che la sentenza n. 10557/2010 del tribunale di Napoli “avesse inciso sul testamento olografo del 18.9.1990 e travolto la donazione del (OMISSIS) nel senso di privare il C.R. della proprietà, esclusiva e libera da servitù di passaggio, dei beni immobili di cui alle particelle (OMISSIS)” (così conclusioni del Pubblico Ministero, pag. 7).

Il che non è avvenuto, così come riconoscono gli stessi resistenti, allorchè riferiscono che “non vi sono ragioni per escludere che la sospensione ben possa avvenire anche se la sentenza di primo grado abbia – provvisoriamente – accertato l’insussistenza della lesione di legittima lamentata dagli eredi” (così memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2 dei resistenti, pag. 2).

Il buon esito dell’esperito ricorso per regolamento di competenza impone evidentemente la cassazione dell’ordinanza del 29.1.2016 assunta dal tribunale di Napoli nell’ambito del giudizio iscritto al n. 24881/2015 R.G..

Le parti quindi vanno rimesse nel termine di legge dinanzi al tribunale di Napoli. Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono, pertanto, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza; cassa l’ordinanza del 29.1.2016 assunta dal tribunale di Napoli nell’ambito del giudizio iscritto al n. 24881/2015 R.G.; rimette le parti nel termine di legge dinanzi al medesimo tribunale anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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