Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8653 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

U.M. e P.G., elettivamente domiciliati in Roma,

via della Farnesina 269, presso l’avv. Bandinu Giuseppe Luigi,

rappresentati e difesi dall’avv. Federici Pasqualino, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna (Cagliari – Sez. staccata di Sassari), Sez. 08, n. 101/08/05

del 23 settembre 2005, depositata il 29 settembre 2005, non

notificata; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Consiglio del 17 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza;

letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia

relativa ad un accertamento di maggior reddito e di un reddito di

lavoro dipendente non dichiarato e per il quale non era stata versata

la relativa imposta;

letto il controricorso dei contribuenti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

considerato che il ricorso si fonda su unico motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per aver questa ritenuto che il contribuente fosse esonerato dall’obbligo di dichiarare i redditi di lavoro dipendente e di versare la relativa imposta in quanto gli stessi erano soggetti all’obbligo di ritenuta da parte del datore di lavoro;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “il fatto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 1, definisca il sostituto d’imposta come colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri … ed anche a titolo di acconto non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d’imposta, e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. In coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva, tale rapporto di solidarietà non da luogo, neppure nel processo tributario, a litisconsorzio necessario, ma, eventualmente, solo a quello facoltativo; ne consegue che, in caso di mancato versamento della ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro, obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente, il quale, ove, viceversa, pretenda il rimborso dell’indebito tributario, può rivolgere la domanda nei confronti del sostituto, oltre che nei confronti dell’Amministrazione erariale” (Cass. n. 8504 del 2009);

ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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