Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8653 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 08/05/2020), n.8653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33027-2018 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI,

36, presso lo studio dei avvocato MASSIMILIANO CESALI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VICTOR RAMPAZZO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO BLASIN;

– controricorrente –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 823/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2013 Z.G. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di San Donà di Piave, Generali Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro verificatosi il 12 agosto 2009.

L’attore dedusse che nella predetta data, verso le ore 10,30, mentre si trovava a bordo del proprio motociclo Aprilia Atlantic 500, targato (OMISSIS), e stava percorrendo (OMISSIS) in località Lido di Jesolo, con direzione Cavallino-Jesolo, giunto all’intersezione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva iniziato la manovra di inserimento nella rotatoria adiacente il supermercato “Famila”, allorchè, a causa della presenza di una copiosa chiazza di gasolio sull’asfalto, le ruote del motociclo avevano perso aderenza, facendo scivolare lateralmente lo scootei e lo stesso Z. era caduto a terra; rappresentò, altresì, che era stato soccorso da un giardiniere intento alla manutenzione della rotatoria che aveva assistito all’incidente ed aveva richiesto l’intervento di un’autoambulanza e che anche il conducente di un automezzo di Alisea S.p.a., che precedeva il motociclo, si era arrestato ed aveva prestato soccorso.

Generali Italia S.p.a. si costituì e contestò la domanda attorea sia nell’an, sia nel quantum; con riferimento all’an debeatur la convenuta rilevò la mancanza della prova in relazione ai seguenti profili: a) che l’attore fosse rovinato al suolo per la presenza del liquido sulla carreggiata anzichè per fatto proprio; b) che tale liquido fosse stato sversato da un veicolo non identificato; c) che, per il caso in cui tale liquido fosse effettivamente stato sversato da un veicolo, questo fosse soggetto ad assicurazione obbligatoria per la r.c.a..

Il Giudice di pace adito, con sentenza dell’8 giugno 2015, in parziale accoglimento della domanda, condannò la convenuta al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 3.721,98 (importo poi emendato con ordinanza del 22 novembre 2016 in Euro 5.805,97), nonchè alle spese di lite.

Sulla base della documentazione prodotta (verbale del sinistro stradale redatto dalla Polizia Locale e relazione di intervento redatta dal Vigili del Fuoco) e delle testimonianze assunte, quel Giudice ritenne che il sinistro era stato provocato da una chiazza di gasolio presente sul manto della strada percorsa dall’attore in prossimità della rotatoria e che sussistevano i presupposti per affermare la legittimazione passiva della compagnia convenuta nella dedotta qualifica, trattandosi di un liquido che non poteva che provenire da un precedente mezzo, rimasto ignoto, in transito sul medesimo tratto stradale, apparendo evento assai eccezionale e improbabile la dispersione di gasolio da parte di pedoni o di ciclisti e che non sussisteva una prova piena che detto carburante fosse fuoriuscito dal veicolo che precedeva il motociclo attoreo.

Avverso tale sentenza Generali Italia S.p.a. propose appello, chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea e la condanna dell’appellato alla restituzione di quanto pagato spontaneamente.

L’appellato si costituiva e, per quanto ancora rileva in questa sede, chiese il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 823/2018, pubblicata il 16 aprile 2018, accolse l’appello e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda proposta in primo grado da Z.G.; condannò quest’ultimo alla restituzione in favore dell’appellante di quanto percepito in forza della sentenza impugnata nonchè alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese di lite dei due gradi del giudizio di merito e pose definitivamente a carico dell’appellato le spese di c.t.u..

Avverso la sentenza del Tribunale Z.G. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito Generali Italia S.p.a. con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. a, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel ritenere non assolto l’onere della prova in relazione al presupposto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, lett. a), avrebbe deciso sulla base di un’erronea interpretazione di tale norma, ponendo a carico del danneggiato l’onere di quelle indagini e dimostrazioni articolate e complesse – e nella specie forse addirittura impossibili – che la ratio della normativa e l’interpretazione della stessa data dalla giurisprudenza di legittimità vorrebbero evitare.

Secondo il ricorrente, poichè nella specie le prove e le presunzioni avrebbero portato ad escludere la responsabilità del veicolo Alisea e/o di pedoni o biciclette, sarebbe evidente che, considerato il numero elevatissimo di veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione transitato nel tratto di strada ove è avvenuto il sinistro, era impossibile sia oggettivamente che soggettivamente l’identificazione della vettura cui era imputabile la perdita del gasolio.

1.1. Il motivo va disatteso in quanto tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito.

Il Tribunale, in base ad un accertamento in fatto, ha ritenuto che l’attore non abbia provato la sussistenza del presupposto di cui all’art. 283 e cioè che si sia in presenza di un sinistro provocato da un veicolo rimasto non identificato per il quale vi sia obbligo di assicurazione e non potendo inferirsi che il gasolio non poteva che essere fuoriuscito da un veicolo rimasto ignoto.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. e/o comunque di legge costituzionalmente rilevante per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione”, lo Z. denuncia irriducibile e manifesta contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando che il giudice dell’appello abbia escluso che il gasolio possa essere stato perso dal camioncino Alisea (che precedeva lo scooter del ricorrente in occasione del sinistro), da un pedone o da un ciclista, ma abbia tuttavia ritenuto che non sia possibile concludere che il liquido sia fuoriuscito da un mezzo transitato in precedenza e rimasto ignoto.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe scontato che il gasolio sia “stato perso da un veicolo transitato in precedenza rispetto al ricorrente e la cui identificazione era oggettivamente impossibile” e deporrebbero “in tal senso la dinamica del sinistro, le testimonianze, i verbali dei vigili del fuoco e della polizia locale, le presunzioni esd il fatto notorio”.

2.1. Il motivo va rigettato, non sussistendo la irriducibile contraddittorietà nè la illogicità manifesta emergenti immediatamente e direttamente dal testo della sentenza, come invece lamentato dal ricorrente.

In realtà, anche con il presente motivo si tende ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 8 maggio 2020

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