Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8653 del 04/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1150 – 2016 R.G. proposto da:

WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a., – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del suo procuratore avvocato F.V. (giusta procura

generale per notar V. F. in data (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, alla via F. Confalonieri, n. 5, presso lo

studio dell’avvocato Publio Fiori che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BFM SERVICE s.r.l. in liquidazione – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS);

– intimata –

Avverso l’ordinanza dei 23.11/3.12.2015 del Tribunale di Roma,

assunta nell’ambito del procedimento iscritto al n. 17606/2005 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 18 gennaio

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha chiesto

accogliersi il ricorso con ogni conseguente provvedimento.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato in data 15.3.2005 “BFM Service” s.r.l. citava a comparire innanzi al Tribunale di Roma “Wind Telecomunicazioni” s.p.a..

Esponeva che in virtù di contratto sottoscritto il (OMISSIS) aveva operato in qualità di agente per conto della convenuta s.p.a. nelle zone di (OMISSIS); che a definizione delle cospicue ragioni di credito maturate sino al 31.12.2003 aveva sottoscritto con la preponente in data (OMISSIS) atto di transazione; che nondimeno era stata indotta a siglare l’atto transattivo a fronte della minaccia della immediata risoluzione del rapporto di agenzia.

Chiedeva, tra l’altro, previo annullamento della transazione, che la convenuta fosse condannata a corrisponderle la somma di Euro 646.145,74 – ovvero la diversa somma acclaranda in corso di causa – a titolo di provvigioni maturate nel periodo compreso tra l’1.1.2003 ed il 27.10.2004 nonchè a corrisponderle l’emolumento di cui all’art. 10.11 del contratto di agenzia, l’indennità di mancato preavviso e l’indennità di cessazione del rapporto.

Costituitasi, “Wind Telecomunicazioni” s.p.a. instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Con memoria ex art. 183 c.p.c. la società attrice deduceva che era stato emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma decreto di citazione a giudizio nei confronti di B.F., P.T., C.C., A.S. e R.M., dirigenti della s.p.a. convenuta, a) per il reato p. e. p. dagli artt. 110 e 610 c.p. e b) per il reato p. e. p. dagli artt. 110, 56, 81 e 610 c.p..

Medio tempore il g.i.p. del Tribunale di Spoleto, cui gli atti erano stati trasmessi, disponeva, con decisione confermata da questa Corte di legittimità, il non luogo a procedere per l’imputazione sub a) e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, siccome competente ratione loci, per l’imputazione sub b).

Indi, con atto in data 18.6.2012 “BFM Service” s.r.l. si costituiva parte civile nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Taranto, chiedendo la condanna degli imputati al pagamento della somma di Euro 2.000.000 a titolo di risarcimento del danno.

In pari tempo, nell’ambito del procedimento introdotto da “BFM Service” con la citazione notificata il 15.3.2005, a seguito di apposita istanza della stessa società attrice, con provvedimento dei 23.11/3.12.2015 il Tribunale di Roma ne ordinava la sospensione “in attesa della definizione del processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Taranto” (così ordinanza dei 23.11/3.12.2015 del Tribunale di Roma).

Segnatamente il Tribunale di Roma opinava nel senso che il procedimento penale innanzi al Tribunale di Taranto era volto a dimostrare che i dirigenti della “Wind Telecomunicazioni” avessero “posto in essere delle condotte illecite finalizzate ad interrompere senza preavviso i contratti di agenzia stipulati con le società facenti parte del Consorzio Piave” (così ordinanza dei 23.11/3.12.2015 del Tribunale di Roma); che l’accertamento delle condotte penalmente rilevanti si poneva “come pregiudiziale rispetto ad una decisione relativa alla richiesta di danni sofferti in ragione della risoluzione dei contratti di agenzia da parte di Wind s.p.a., oggetto del presente giudizio” (così ordinanza dei 23.11/3.12.2015 del Tribunale di Roma).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza “Wind Telecomunicazioni” s.p.a.; ha chiesto sulla scorta di due motivi annullarsi l’ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

“BFM Service” s.r.l. non ha depositato scrittura difensiva.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Col primo motivo “Wind Telecomunicazioni” s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e art. 75 c.p.p..

Deduce che la sospensione del procedimento iscritto al n. 17606/2005 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Roma è stata ordinata in assenza dei presupposti atti a consentirla; che in particolare “BFM Service” s.r.l. si è costituita parte civile nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Taranto con atto del 18.6.2012, successivamente all’introduzione, con atto di citazione notificato il 15.3.2005, del giudizio civile innanzi al Tribunale di Roma.

Deduce per altro verso che “non sussiste alcuna connessione nè oggettiva nè soggettiva tale da far ritenere sussistente un rapporto di pregiudizialità” (così ricorso, pag. 11); che il giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Roma ha ad oggetto il pagamento di somme asseritamente dovute a “BFM Service” s.r.l. in conseguenza dell’annullamento della transazione siglata in data (OMISSIS); che la transazione è stata sottoscritta antecedentemente al verificarsi dei fatti imputati ai dirigenti “Wind” ed oggetto del giudizio penale pendente innanzi al Tribunale di Taranto.

Col secondo motivo “Wind Telecomunicazioni” s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost..

Deduce in via subordinata rispetto al primo motivo che non vi è più spazio “per una discrezionale facoltà di sospensione del processo esercitabile (…) fuori dai casi tassativi di sospensione legale” (così ricorso, pag. 17).

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e meritevole di accoglimento.

E’ fuor di dubbio che il vigente codice di procedura penale non ha riprodotto la regola, di cui all’art. 3 previgente codice del rito penale, della necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile ed ha optato per il principio della tendenziale autonomia e separatezza dell’uno e dell’altro giudizio.

Nondimeno, è da escludere senz’altro che il rito penale introdotto nel 1988 abbia disconosciuto pur in linea astratta e di principio la possibilità che tra il giudizio penale ed il giudizio civile possa sussistere un rapporto di pregiudizialità: depone in tal senso l’art. 211 disp. att. c.p.p., a tenor del quale, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 75 c.p.p., comma 2 la sospensione necessaria del giudizio civile è subordinata alla duplice condizione dell’avvenuto esercizio dell’azione penale e della rilevanza ed opponibilità dell’eventuale giudicato penale nel medesimo giudizio civile (cfr. Cass. 29.5.2000, n. 7057).

Più esattamente, a tal ultimo riguardo, il giudizio civile può essere sospeso a condizione che ricorra rispetto al giudizio penale il rapporto di pregiudizialità logico – giuridica postulato dall’art. 295 c.p.c., nel senso cioè che la decisione da assumere in sede penale costituisca l’inevitabile antecedente logico della decisione da assumere in sede civile e la decisione penale, nel solco degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., abbia attitudine ad esplicare efficacia di giudicato nell’ambito del giudizio civile (cfr. Cass. sez. un. 5.11.2001, n. 13682).

In questo quadro va nella fattispecie puntualizzato quanto segue.

In primo luogo, che, conformemente alla prospettazione della ricorrente e contrariamente all’assunto del giudice a quo, il giudizio civile introdotto con l’atto di citazione notificato il 15.3.2005 e pendente innanzi al Tribunale di Roma, alla stregua della reale portata delle domande esperite da “BFM Service”, non ha natura risarcitoria.

In secondo luogo, che indiscutibilmente la costituzione di parte civile nel giudizio penale pendente innanzi al Tribunale di Taranto è avvenuta successivamente alla proposizione dell’azione civile; cosicchè non può – in ogni caso – nella fattispecie operare l’ipotesi di sospensione necessaria, ex lege, del processo civile di cui all’art. 75 c.p.p., comma 3.

In terzo luogo, che la connotazione manutentiva e non già risarcitoria delle pretese azionate nel giudizio civile, ben vero quali ancorate al (sollecitato) previo annullamento della transazione in data (OMISSIS), induce, nel segno dell’art. 654 c.p.p., a ritenere che la decisione in itinere nella sede penale tarantina può aver attitudine ad esplicare efficacia di giudicato nella sede civile romana, in quanto in quest’ultimo ambito si disputi in ordine ad un diritto soggettivo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali oggetto della vicenda penale tarantina ed in tal ultimo contesto considerati rilevanti ai fini della decisione.

Ebbene alla luce delle puntualizzazioni testè operate vanno condivise le prospettazioni della ricorrente.

Più esattamente i fatti materiali oggetto della decisione in itinere in quel di Taranto non sono i medesimi ai quali è ancorato il diritto potestativo all’annullamento e le conseguenti pretese manutentive azionate nella sede civile romana (cfr. d’altronde Cass. sez. un. 5.11.2001, n. 13682, che ebbe ad annullare, per mancanza di un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, l’ordinanza di sospensione del processo civile avente ad oggetto l’adempimento del contratto in attesa della definizione del processo penale per la truffa relativa alla determinazione dei corrispettivi).

Ciò che invero a tal riguardo riveste precipua valenza è la circostanza per cui la transazione è stata sottoscritta in data (OMISSIS), antecedentemente alla convention svoltasi in Puglia nei giorni dal 19 al 21 settembre 2004, nel corso della quale si è assunto che i dirigenti “Wind” B.F., A.S. e R.M. avrebbero provveduto “a porre in essere nei confronti del Bu., Presidente del Consorzio Piave, e degli altri partecipanti, pressioni e minacce (…)” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 5, ove, alle pagg. 4 e 5, sono riprodotti i capi di imputazione).

Ed ulteriormente riveste valenza la circostanza per cui “non c’è un collegamento soggettivo tra chi ha firmato la transazione (sig.ra Ci. legale rapp.te di BFM (…) e il soggetto (sig. Bu.) che avrebbe subito le condotte oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Taranto” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 14).

Il buon esito dell’esperito ricorso per regolamento di competenza impone evidentemente la cassazione dell’ordinanza dei 23.11/3.12.2015 del Tribunale di Roma.

Le parti quindi vanno rimesse nel termine di legge dinanzi al medesimo Tribunale di Roma. Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono, pertanto, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., aret. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza dei 23.11/3.12.2015 del Tribunale di Roma, rimette le parti nel termine di legge dinanzi al medesimo Tribunale anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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