Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8652 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.03/04/2017),  n. 8652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2370-2016 proposto da:

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI, in persona del legale

rappresentante e Direttore Generale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIULIANELLO 26, presso lo studio dell’avvocato SANDRO

MARIA MUSILLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIORGIO BOTTANI;

– ricorrente –

contro

L.R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 727/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, avverso la sentenza n. 45 del 2012 del locale Tribunale che aveva condannato la detta Azienda ospedaliera al risarcimento del danno in favore di L.R.A. nella misura di Euro 800,00 mensili netti dal giugno 2009 alla data della sentenza e ad attribuire al suddetto mansioni riconducibili gli incarichi previsti dall’art. 27 ccnl Dirigenza sanitaria, oltre che a pagare le spese di lite;

1.1 che la statuizione di inammissibilità è stata fondata sulla tardività dell’atto di gravame, depositato in data 19.12.2012, e, quindi, oltre il termine di trenta giorni di cui al comb. disp. degli artt. 325 e 326 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio eletto, avvenuta il 27.7.2012.

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Azienda sociosanitaria territoriale di Lodi in persona del legale rappresentante p.t., anche nella sua funzione di Commissario liquidatore della cessata Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi;

3. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Considerato:

4. che con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo, violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c., comma 3 e dell’art. 285 c.p.c. in relazione agli artt. 326 e 327 c.p.c., ha censurato la decisione per avere ritenuto la notificazione della sentenza di primo grado idonea a determinare l’applicabilità del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.. A tal fine ha evidenziato che nel giudizio di primo grado la Azienda convenuta aveva eletto il proprio domicilio in Casalpusterlengo, via Cavallotti n. 8 presso lo studio dell’Avv. Giorgio Bottani; pertanto, la notifica della sentenza di primo grado, avvenuta presso l’Avv. Giorgio Bottani in (OMISSIS), luogo e studio in alcun modo riconducibili al difensore della azienda convenuta in primo grado, non era idonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione.;la circostanza che nella intestazione della sentenza di primo grado fosse indicato, per evidente svista (dovuta verosimilmente ad un’attività di copia/incolla relativi ad altro giudizio tra le stesse parti), non assumeva, quindi, rilevanza decisiva atteso che tali dati non corrispondevano alla effettiva domiciliazione quale risultante dalla memoria di costituzione di primo grado e dalla procura apposta in calce al ricorso introduttivo;

4.1 che il motivo è manifestamente infondato;

4.2 che, invero, dall’esame degli atti di causa (cfr. doc. n. 3 fascicolo di parte ricorrente) risulta che la notifica della sentenza è stata effettuata nei confronti dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi in persona del legale rappresentante p.t. “nel domicilio eletto presso l’Avv. Giorgio Bottani, in (OMISSIS)”.;

4.3 che tale domicilio corrisponde a quello indicato nella memoria di costituzione di primo grado dell’Azienda Ospedaliera (doc. n. 4 fascicolo di parte di primo grado dell’Azienda ospedaliera) ove si legge che l’Azienda è rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Bottani “presso il cui studio in (OMISSIS) è altresì elettivamente domiciliata come da delega in calce a copia del ricorso notificato giusta deliberazione di conferimento incarico n. del.”;

4.4 che tale elezione di domicilio non corrisponde a quella effettuata, in sede di conferimento della procura speciale, apposta in calce alla copia notificata del ricorso di primo grado, ove si legge che l’Azienda elegge domicilio presso lo studio dell’Avv. Giorgio Bottani in (OMISSIS);

4.5 che la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell’ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell’epigrafe dell’atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l’elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura.(v. tra le altre, Cass. n. 18430 del 2013);

4.6 che in applicazione di tale principio,la notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 27.7.2012 mediante consegna dell’atto presso il domicilio indicato nella memoria di costituzione dell’azienda convenuta, era idonea, ai sensi dell’art. 170 c.p.c. a determinare il decorso del termine breve di impugnazione, termine ormai spirato all’atto del deposito dell’appello, avvenuto il 19.12.2012;

5. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

che non vi è luogo a provvedere sul regolamento delle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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