Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8651 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

D.M.R., M.V. e A., in qualità

di eredi di M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 05^, n. 50/05/05 del 7 febbraio 2005, depositata il 6

giugno 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza;

letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia

relativa ad un accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41-bis di

maggior reddito ai fini IRPEF di socio di una società di persone che

aveva aderito alla proposta di accertamento con adesione;

visto che i contribuenti intimati non si sono costituiti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che debba essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato in data successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate;

considerato che il ricorso è fondato su unico motivo con il quale si censura la sentenza d’appello per aver ritenuto che la notifica dell’avviso di accertamento fosse tardiva ritenendo inapplicabile la proroga disposta dalla L. n. 79 del 1997, art. 9-bis, comma 18;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora una società si sia avvalsa della definizione agevolata di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9-bis, comma 18 introdotto dalla Legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, la proroga dei termini prevista dal comma 18, ultimo periodo, della medesima disposizione riguarda esclusivamente l’accertamento del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 41-bis nei confronti dei soci che non abbiano a loro volta definito i redditi prodotti in forma associata, ed è cumulabile con quella prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57 nei confronti di tutti i contribuenti, rispondendo all’esigenza di attribuire all’Ufficio uno spazio di tempo sufficiente per procedere alle necessarie verifiche, nonchè per attivare le procedure di accertamento fondate sul nuovo titolo costituito dalla definizione richiesta dalla società”. (Cass. n. 12882 del 2007);

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese; accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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